Pesano soprattutto il patrimonio netto rispetto al totale attivo e ai debiti, i debiti a breve, gli oneri finanziari rispetto al margine operativo lordo e, nell’industria, le rimanenze rispetto al fatturato. Prima dell’approvazione si possono correggere le valutazioni sbagliate e la classificazione dei debiti, e si può completare la nota integrativa. Un’operazione fatta dopo la chiusura dell’esercizio, per prudenza, non va contata nei numeri del bilancio da approvare.
Come legge il bilancio la banca
Ogni banca ha un modello interno non pubblico. Per una piccola impresa la banca guarda prima di tutto se la cassa della gestione ordinaria basta a rimborsare il prestito. La garanzia viene dopo.
Il modello pubblico più utile è quello del Fondo di garanzia per le PMI. Per le società di capitali combina un modulo economico-finanziario, calcolato sugli ultimi due bilanci depositati, e un modulo andamentale, calcolato sui dati della Centrale dei rischi e delle banche dati creditizie private. Pignoramenti, ipoteche giudiziali e domande giudiziali abbassano la classe. Le imprese in fascia 5, la peggiore, non sono ammesse alla garanzia.
Gli indicatori del modulo di bilancio
Cambiano per settore. Nell’industria il modello usa debiti a breve su fatturato, oneri finanziari su margine operativo lordo e su totale dei debiti, liquidità su fatturato, fatturato su rimanenze, patrimonio netto su totale attivo e variazione del fatturato. Nei servizi entrano anche il totale dei debiti sul patrimonio netto e gli oneri finanziari sul valore della produzione.
Il patrimonio netto è preso al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, quindi il capitale sottoscritto e non versato non aiuta. I debiti sono presi nel totale dello stato patrimoniale, senza una voce separata per i finanziamenti dei soci.
Non esiste una soglia unica valida per tutte le banche. Il modello del Fondo dà a ogni indicatore un giudizio con soglie diverse per settore e per dimensione. Un patrimonio netto basso rispetto all’attivo e oneri finanziari alti rispetto al margine operativo lordo sono i valori che un analista nota per primi.
I finanziamenti dei soci
Il finanziamento del socio di S.r.l. concesso in un momento di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto è rimborsato dopo gli altri creditori (art. 2467 c.c.). In bilancio però resta un debito, e nel modello del Fondo pesa come gli altri debiti.
La rinuncia del socio al credito, fatta per rafforzare il patrimonio, va a riserva di patrimonio netto (OIC 28). Fiscalmente, la rinuncia non crea reddito per la società nei limiti del valore fiscale del credito. Il socio deve comunicare quel valore alla società con una dichiarazione sostitutiva. Se non la consegna, il valore fiscale è zero e la società tassa l’intera rinuncia come sopravvenienza attiva. Per il socio persona fisica non imprenditore il valore fiscale coincide con il nominale e la dichiarazione non serve, secondo l’Agenzia delle entrate. Dal 1° gennaio 2027 la regola passa dall’art. 88, comma 4-bis, del TUIR all’art. 97, comma 6, del nuovo testo unico delle imposte sui redditi.
Dopo la rinuncia quei soldi tornano al socio solo con una distribuzione di riserve deliberata dall’assemblea. Conviene solo se alla società serve davvero capitale.
Un esempio
L’esempio è inventato. Una S.r.l. ha 2 milioni di euro di fatturato, 150.000 euro di margine operativo lordo, 50.000 euro di interessi bancari, 100.000 euro di patrimonio netto, 1,5 milioni di attivo e 1,2 milioni di debiti. Di questi, 800.000 euro scadono entro l’anno, compresi 300.000 euro di finanziamenti soci infruttiferi rimborsabili a richiesta.
Senza rinuncia il patrimonio netto è il 6,7 per cento dell’attivo, i debiti sono 12 volte il patrimonio netto e i debiti a breve sono il 40 per cento del fatturato. Con la rinuncia a riserva prima della chiusura il patrimonio netto sale al 26,7 per cento dell’attivo, i debiti scendono a 2,25 volte il patrimonio netto e i debiti a breve al 25 per cento del fatturato. Gli oneri finanziari restano un terzo del margine operativo lordo. Quelli sul totale dei debiti salgono dal 4,2 al 5,6 per cento, perché sparisce un debito senza interessi.
Le altre voci da controllare
Le rimanenze vanno al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (art. 2426, n. 9, c.c.). Un magazzino sopravvalutato alza l’utile ma peggiora la rotazione delle rimanenze.
La rivalutazione di un immobile è ammessa solo quando una legge la consente, entro il valore recuperabile, e va a riserva. Aumenta il patrimonio netto ma non porta cassa.
Nel bilancio OIC il leasing non compare tra i debiti e i canoni abbassano il margine operativo lordo. Il prospetto con il valore attuale dei canoni non scaduti (art. 2427, n. 22, c.c.) evita che la banca stimi il debito da sé. Se la nota integrativa non lo contiene, conviene consegnarlo a parte.
Cosa si corregge prima dell’approvazione
Si corregge quello che è sbagliato: valutazioni di magazzino e crediti, classificazione dei debiti tra entro e oltre l’esercizio successivo secondo i contratti, informazioni in nota integrativa. Una rinuncia firmata dopo il 31 dicembre va considerata nel bilancio dell’anno successivo. Si descrive in nota integrativa e alla banca si presenta una situazione aggiornata.
Il bilancio non sistema il modulo andamentale. Gli sconfinamenti degli ultimi sei mesi in Centrale dei rischi e le rate scadute pesano a prescindere dai numeri di bilancio. Dal 1° gennaio 2021, poi, le banche applicano una definizione di default più rigida, fissata da regole europee: un arretrato che supera soglie minime e dura più di 90 giorni porta al default. Quello va pagato prima di chiedere nuovo credito.
Come possiamo aiutarti
Possiamo ricalcolare sul tuo bilancio gli indicatori del Fondo di garanzia prima dell’assemblea e dirti quali voci vanno corrette. Se i numeri sono corretti ma deboli te lo diciamo, perché in quel caso servono capitale nuovo o un piano di rientro.
Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com
Fonti
- Art. 2426, comma 1, n. 9, art. 2427, comma 1, n. 22, e art. 2467 del codice civile.
- Art. 88, comma 4-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (dal 1° gennaio 2027 nel testo unico delle imposte sui redditi, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117).
- Agenzia delle entrate, risoluzione n. 124/E del 2017 e risposta a interpello n. 182 dell’8 luglio 2025.
- OIC 28 Patrimonio netto, par. 36.
- Fondo di garanzia per le PMI, Disposizioni operative, Parte IX, Modelli di valutazione del merito di credito.
- Fondo di garanzia per le PMI, Specifiche tecniche per il calcolo della probabilità di inadempimento, versione in vigore dal 15 febbraio 2020.
- Art. 178 Regolamento (UE) n. 575/2013 e Regolamento delegato (UE) n. 171/2018.
- Banca d’Italia, Chiarimenti sugli impatti della nuova definizione di default sulla Centrale dei Rischi, dicembre 2020.
