Per coprire il periodo tra le spese di cantiere e l’incasso l’anticipo fatture è di solito lo strumento più economico, se hai già un fido in banca. Il factoring costa di più ma anticipa in genere una quota maggiore e, nella versione pro soluto, ti toglie il rischio che il committente non paghi. Il mutuo è adatto agli investimenti e ai fabbisogni stabili su più commesse. Nei lavori pubblici, prima di tutto questo, conta l’anticipazione del prezzo prevista dal codice dei contratti.
Nei lavori pubblici parti dall’anticipazione
Il D.Lgs. 36/2023, art. 125, comma 1, prevede un’anticipazione del 20% del valore del contratto. I documenti di gara possono portarla fino al 30%. Nei lavori la stazione appaltante la paga entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, contro una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’anticipazione più gli interessi legali per il periodo necessario al recupero. La garanzia si riduce man mano che l’anticipazione viene recuperata.
Su un appalto da 300.000 euro il 20% vale 60.000 euro. Il costo è la commissione sulla fideiussione, da chiedere alla banca o alla compagnia prima della gara. Se i lavori non procedono secondo i tempi del contratto per ritardi imputabili a te, decadi dall’anticipazione e la restituisci con gli interessi legali.
L’art. 125 fissa anche i tempi di pagamento. Gli acconti si pagano entro trenta giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento. Il contratto può prevedere un termine diverso, non oltre sessanta giorni, solo se giustificato dalla natura del contratto. Il certificato di pagamento va emesso contestualmente allo stato di avanzamento e comunque entro sette giorni. Il saldo si paga entro trenta giorni dall’esito positivo del collaudo. Se l’ente paga oltre i termini maturano gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231/2002, ma la cassa ti serve prima.
Come funziona l’anticipo fatture
Con l’anticipo fatture la banca ti accredita una parte della fattura emessa, nella percentuale fissata nel fido, e si rimborsa quando il committente paga. Il limite massimo che la banca ti concede si chiama castelletto. Gli interessi corrono sui giorni effettivi di utilizzo. Se il committente non paga, il debito resta tuo e la banca riprende la somma dal conto.
Esiste anche l’anticipo su contratto, che la banca concede sul contratto firmato prima che tu emetta le fatture. Le banche lo concedono con più cautela, perché il lavoro deve ancora essere eseguito.
Cessione del credito e factoring
Con il factoring cedi il credito a una banca o a una società di factoring, che ti anticipa una quota e incassa direttamente dal committente. Nel pro solvendo, se il committente non paga, il factor si rivale su di te. Nel pro soluto il rischio di mancato pagamento passa al factor, che per questo chiede una commissione più alta e sceglie i crediti che accetta.
Per i crediti verso una pubblica amministrazione l’art. 120, comma 12, del codice rinvia alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, e all’allegato II.14 per le condizioni di opponibilità. L’art. 6 dell’allegato chiede atto pubblico o scrittura privata autenticata e la notifica all’amministrazione debitrice. L’amministrazione può rifiutare la cessione entro quarantacinque giorni dalla notifica, comunicandolo a te e al factor. Può anche accettare in anticipo, nel contratto o in un atto separato contestuale, la cessione dei crediti che matureranno. In ogni caso può opporre al factor le stesse eccezioni che potrebbe opporre a te in base al contratto. Una cessione fatta con scrittura privata semplice non è opponibile all’ente, che pagando a te si libera. Chiedi al factor se compra crediti verso quell’ente, perché notaio, notifica e attesa dei quarantacinque giorni allungano i tempi.
Nei lavori privati leggi prima il contratto d’appalto. Se contiene un divieto di cessione, il factor di solito non compra quel credito.
Un esempio con numeri inventati
Appalto da 300.000 euro, tre fatture da 100.000 al netto dell’IVA, pagate a 90 giorni. Tassi ipotetici: anticipo fatture all’80% al 6% annuo con 20 euro di spese per fattura. Factoring al 90% al 5,5% annuo, con commissione dello 0,5% sul nominale nel pro solvendo e dell’1,2% nel pro soluto.
L’anticipo fatture ti dà 240.000 euro e costa circa 3.611 euro. Il factoring pro solvendo ti dà 270.000 euro e costa circa 5.162 euro. Il pro soluto ti dà gli stessi 270.000 euro e costa circa 7.262 euro. Rapportati all’anno, sono costi di circa il 6,1%, il 7,8% e il 10,9% sulla somma anticipata.
Se il committente paga con 60 giorni di ritardo, sull’anticipo fatture paghi circa 2.367 euro di interessi in più. Nel factoring il ritardo costa circa 2.441 euro e molti contratti lo lasciano a tuo carico anche nel pro soluto, che di solito copre l’insolvenza del committente e non il semplice ritardo. Leggi questa clausola prima di firmare.
Il mutuo e quando non conviene nulla
Un mutuo chirografario, cioè senza ipoteca, si rimborsa a rate per alcuni anni. Va bene se l’impresa ha un fabbisogno di cassa stabile su più commesse o deve comprare mezzi. Per una sola commessa di pochi mesi paghi interessi anche dopo l’incasso, salvo estinguerlo in anticipo con le eventuali penali. Spesso la banca chiede la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI: le condizioni vanno verificate con la banca al momento della domanda.
Se il margine della commessa è sotto il costo del finanziamento, nessuno strumento la rende conveniente. In quel caso conviene rinegoziare i tempi di pagamento o valutare se partecipare.
Come possiamo aiutarti
Confrontiamo le offerte di banche e factor sulla tua commessa con i loro costi reali e verifichiamo che la cessione dei crediti sia opponibile all’ente. Se il tuo fido copre già il fabbisogno, te lo diciamo. Contatta lo Studio Commerciale Paternò.
Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com
Fonti
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 125, commi 1, 2, 5 e 7, nel testo vigente dopo il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, e il D.L. 21 maggio 2025, n. 73, conv. L. 18 luglio 2025, n. 105
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 120, comma 12
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, allegato II.14, art. 6, commi 1, 2 e 3
- Legge 21 febbraio 1991, n. 52
- D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
