Gli utili sono nella holding: quanto si paga quando arrivano ai soci e quali scorciatoie sono rischiose?

Studio PaternòAggiornato al 31 ottobre 20266 minuti di lettura

Quando la società operativa paga un dividendo alla holding, la holding paga l’IRES solo sul 5% del dividendo, cioè l’1,2%. Quando poi la holding distribuisce gli stessi utili ai soci persone fisiche, ogni socio subisce una ritenuta del 26%, la stessa che avrebbe subito ricevendo il dividendo direttamente. La holding quindi rinvia la tassazione personale finché trattiene gli utili per investirli, ma non la elimina. Le scorciatoie per incassare senza ritenuta, come prestiti mai restituiti o beni della holding usati dai soci, hanno un costo fiscale proprio e possono essere contestate.

Dalla società operativa alla holding

Per una holding che è una società di capitali residente in Italia, i dividendi ricevuti da società residenti non concorrono a formare il reddito per il 95% del loro ammontare. Lo prevede l’articolo 89, comma 2, del TUIR. Sul restante 5% la holding paga l’IRES al 24%, quindi l’imposta è l’1,2% del dividendo.

La legge di bilancio 2026 aveva limitato questo regime alle partecipazioni di almeno il 5% del capitale o con un valore fiscale di almeno 500.000 euro. Il decreto legge 38 del 2026, convertito dalla legge 88 del 2026, ha eliminato queste soglie con effetto dal 1° gennaio 2026.

Dalla holding ai soci

Quando la holding distribuisce utili a un socio persona fisica che non li riceve nell’esercizio di un’impresa, trattiene il 26% e lo versa allo Stato. Lo prevede l’articolo 27 del DPR 600 del 1973. La ritenuta è a titolo d’imposta e il socio non deve riportare il dividendo in dichiarazione. Oggi la ritenuta del 26% vale sia per le partecipazioni qualificate sia per quelle non qualificate. Il vecchio regime delle partecipazioni qualificate riguardava solo gli utili prodotti fino al 2017 e distribuiti con delibere adottate entro il 31 dicembre 2022.

Ai fini fiscali si considerano distribuiti per primi l’utile dell’esercizio e le riserve di utili, qualunque cosa dica la delibera dell’assemblea. Lo prevede l’articolo 47, comma 1, del TUIR. Chiamare il pagamento rimborso di riserve di capitale non evita la ritenuta finché nel bilancio della holding ci sono riserve di utili disponibili. Anche il vero rimborso di riserve di capitale ha un effetto, perché riduce il costo fiscale delle quote del socio (articolo 47, comma 5).

Un esempio con numeri inventati

La società operativa ha 100.000 euro di utili, già tassati, da distribuire.

Se li distribuisce direttamente ai soci persone fisiche, la ritenuta è di 26.000 euro e ai soci arrivano 74.000 euro.

Se li distribuisce alla holding, la holding paga l’IRES sul 5%, cioè il 24% di 5.000 euro, pari a 1.200 euro. Nella holding restano 98.800 euro. Se la holding li distribuisce subito ai soci, la ritenuta è di 25.688 euro e ai soci arrivano 73.112 euro. Le imposte complessive sono 26.888 euro, 888 euro in più rispetto al percorso diretto.

Se i soci spendono tutti gli utili per sé, la holding costa qualcosa in più, oltre ai costi di contabilità e bilancio. La holding conviene quando gli utili restano dentro per essere reinvestiti. In quel caso la holding ha 98.800 euro da investire, mentre il socio che ha incassato direttamente ne ha 74.000. La differenza è di 24.800 euro.

Le scorciatoie rischiose

Il prestito della holding al socio. Un finanziamento al socio deve essere effettivo e documentato, con un contratto scritto, scadenze, interessi e rimborsi coerenti con quanto pattuito. Un prestito senza interessi e mai restituito somiglia a una distribuzione di utili. Il consiglio prudente è considerare concreto il rischio che il Fisco lo riqualifichi come dividendo, con la ritenuta che ne deriva.

Per il movimento inverso la regola è scritta. Le somme che i soci versano alla holding si considerano date a mutuo se dal bilancio non risulta un titolo diverso (articolo 46, comma 1, del TUIR). Sui mutui l’articolo 45, comma 2, presume che gli interessi siano percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto, e al saggio legale se la misura non è fissata per iscritto, salvo prova contraria.

I beni della holding usati dalla famiglia. Se l’auto, la casa al mare o la barca sono della holding e i soci o i loro familiari li usano, la differenza tra il valore di mercato del godimento e il corrispettivo annuo pagato è tassata come reddito diverso. Lo prevede l’articolo 67, comma 1, lettera h-ter, del TUIR. Se chi usa il bene paga un corrispettivo pari al valore di mercato, questo reddito non nasce.

Le spese personali pagate dalla holding. Il consiglio prudente è non farlo, perché espone la holding alla ripresa dei costi e il socio alla contestazione di un utile distribuito.

L’abuso del diritto. L’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente rende inopponibili al Fisco le operazioni prive di sostanza economica che producono essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. La stessa norma lascia libero il contribuente di scegliere tra operazioni con un carico fiscale diverso e salva le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali. Una holding che governa le partecipazioni della famiglia e reinveste gli utili può avere queste ragioni, se sono documentate. Il rischio nasce quando la holding serve solo a far arrivare il denaro ai soci senza la ritenuta.

Cosa cambia dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 si applica il nuovo testo unico delle imposte sui redditi, il decreto legislativo 117 del 2026. L’esclusione del 95% dei dividendi incassati dalla holding passa dall’articolo 89 all’articolo 98. Cambia la numerazione anche degli altri articoli citati: per un’operazione del 2027 vanno citati gli articoli del nuovo testo unico.

Come possiamo aiutarti

Possiamo calcolare per la tua holding quanto costa distribuire oggi e quanto conviene lasciare gli utili dentro, e controllare se prestiti e beni in uso ai soci sono documentati. Se gli utili ti servono tutti per spese personali te lo diciamo, perché in quel caso la holding non fa risparmiare imposte. Contatta lo Studio Commerciale Paternò per un incontro.

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Fonti

  • Art. 89, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
  • Art. 47, commi 1 e 5, TUIR
  • Art. 45, comma 2, e art. 46, comma 1, TUIR
  • Art. 67, comma 1, lettera h-ter), TUIR
  • Art. 27, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
  • Art. 1, commi 51-55, L. 30 dicembre 2025, n. 199, abrogati dall’art. 11, comma 4, D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla L. 22 maggio 2026, n. 88
  • Art. 10-bis L. 27 luglio 2000, n. 212
  • D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, artt. 98 e 377

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