Sì, una holding che detiene solo partecipazioni o immobili può essere trattata come società di comodo. L’art. 30 della L. 724/1994 impone un confronto annuale tra i ricavi effettivi e un ricavo minimo presunto calcolato sui beni posseduti. Se i ricavi effettivi sono più bassi, la società è considerata non operativa e deve dichiarare almeno un reddito minimo, salvo che abbia una causa di esclusione o di disapplicazione. Il test richiede di ricostruire ricavi e valori fiscali dei beni di tre esercizi: non basta leggere due numeri dal bilancio.
Come funziona il test
Si prende la media dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi ordinari dell’esercizio e dei due precedenti. La si confronta con i ricavi minimi presunti, che si ottengono applicando i coefficienti di legge ai valori dei beni della società, sempre sulla media dello stesso triennio.
Dal periodo d’imposta 2024 l’art. 20 del D.Lgs. 192/2024 ha dimezzato i coefficienti che contano di più per le holding. Partecipazioni, titoli e crediti finanziari pesano l’1%, prima il 2%. Gli immobili pesano il 3%, prima il 6%. Gli uffici A/10 pesano il 2,5%, prima il 5%. Le altre immobilizzazioni restano al 15%.
Un esempio
Un esempio inventato: holding con partecipazioni per 1.000.000 di euro e un immobile da 400.000 euro, valori costanti nei tre anni. L’unico ricavo è l’affitto dell’immobile, 15.000 euro l’anno. Nessun dividendo.
I ricavi presunti sono 10.000 euro sulle partecipazioni (1%) più 12.000 euro sull’immobile (3%), in tutto 22.000 euro. I ricavi effettivi sono 15.000 euro. Il test non è superato per 7.000 euro. Con i coefficienti in vigore fino al 2023 la soglia sarebbe stata di 44.000 euro.
Il reddito minimo si calcola con coefficienti più bassi: 0,75% sulle partecipazioni, cioè 7.500 euro, e 2,38% sull’immobile, cioè 9.520 euro. In tutto 17.020 euro. Se la holding aveva un reddito di 5.000 euro, deve dichiararne almeno 17.020. Le perdite degli anni precedenti si possono usare solo sulla parte di reddito che supera il minimo. Per le società di capitali non operative l’IRES è maggiorata di 10,5 punti percentuali, quindi passa dal 24% al 34,5%: su 17.020 euro sono circa 1.787 euro in più rispetto all’aliquota ordinaria.
La vecchia regola delle società in perdita sistematica, che trattava come non operative anche le società in perdita fiscale per più anni, è stata abrogata dal D.L. 73/2022 dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Oggi conta il test dei ricavi.
E l’IVA
Il comma 4 dell’art. 30 limita per le società non operative l’uso del credito IVA, cioè rimborso, compensazione e cessione. Con la sentenza del 7 marzo 2024, causa C-341/22, la Corte di giustizia UE ha ritenuto contrario alla direttiva IVA negare la detrazione solo perché la società non raggiunge una soglia di ricavi. La norma italiana però non è stata modificata e non ci sono chiarimenti ufficiali sui crediti già bloccati. Chi ha un credito IVA importante deve documentare l’attività economica che lo ha generato.
Le cause che salvano la holding
Alcune cause escludono del tutto il test. Tra le principali ci sono il primo periodo d’imposta, un numero di dipendenti non inferiore a dieci, almeno cinquanta soci, un punteggio ISA che dà accesso al regime premiale, le procedure concorsuali. La presenza di una causa di esclusione va verificata ogni anno sui requisiti di legge.
Ci sono poi cause di disapplicazione automatica, previste dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e richiamate nelle istruzioni del quadro RS della dichiarazione. Una di queste riguarda le società che possiedono partecipazioni in società che non sono di comodo. Per una holding di partecipazioni è la causa più importante, ma non copre tutte le partecipazioni e va letta nel provvedimento e nelle istruzioni dell’anno, perché incide sul calcolo in un modo preciso.
Se non c’è nessuna causa automatica, resta la prova delle situazioni oggettive che hanno impedito di raggiungere i ricavi. Dopo la riforma dello Statuto del contribuente l’interpello probatorio è riservato a pochi contribuenti, come quelli in regime di adempimento collaborativo. Gli altri indicano la circostanza in dichiarazione e conservano le prove per un eventuale controllo.
Quando intervenire e quando no
Il rimedio più semplice è avere ricavi coerenti con i beni: un canone allineato al mercato, servizi alle partecipate realmente resi e fatturati. Gonfiare un canone tra parti correlate per superare il test espone ad altre contestazioni.
Prima di riorganizzare la società bisogna quantificare l’impatto fiscale complessivo, IVA compresa, e i costi della riorganizzazione. Uno scostamento modesto nel test non significa sempre un costo fiscale modesto. Se invece la holding serve soprattutto a tenere beni usati dai soci, il test è un segnale che la struttura va ripensata.
Come possiamo aiutarti
Possiamo rifare il test sui tuoi ultimi tre bilanci e verificare se una causa di esclusione o di disapplicazione si applica davvero alla tua holding. Se il test non si supera di poco, ti diciamo con i numeri se conviene cambiare qualcosa o pagare il reddito minimo. Contatta lo Studio Commerciale Paternò per un incontro.
Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com
Fonti
- Art. 30, commi 1, 3 e 4, L. 23 dicembre 1994, n. 724
- Art. 20 D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 (coefficienti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023)
- Art. 9, comma 1, D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 (abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica)
- Corte di giustizia UE, sentenza 7 marzo 2024, causa C-341/22
- Art. 11 L. 27 luglio 2000, n. 212 (interpello), come modificato dalla riforma dello Statuto del contribuente
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2008, punto 1, lett. e)
- Art. 9-bis, comma 11, lett. c), D.L. 24 aprile 2017, n. 50
