Socio amministratore di S.r.l.: conviene pagarsi un compenso o prendere i dividendi?

Studio PaternòAggiornato al 31 ottobre 20266 minuti di lettura

Dipende. Il compenso riduce l’utile della società ma paga contributi e IRPEF a scaglioni. Il dividendo paga prima l’IRES al 24 per cento e poi la ritenuta del 26 per cento, in tutto il 43,76 per cento dell’utile, senza contributi della gestione separata. Nel nostro esempio la soluzione più leggera è un mix. La soluzione con più imposte e contributi è però quella che costruisce più pensione. Non esiste una soluzione valida per tutti: contano anche gli altri redditi, la posizione INPS, il fabbisogno personale e la liquidità della società.

Come è tassato il compenso

Il compenso dell’amministratore che non svolge l’incarico nell’ambito della propria professione è un reddito assimilato al lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera c-bis, TUIR). Si somma agli altri redditi e paga l’IRPEF con le aliquote del 2026: 23 per cento fino a 28.000 euro, 33 per cento da 28.000 a 50.000 euro, 43 per cento oltre. Spetta la detrazione per lavoro dipendente dell’art. 13 TUIR, che si azzera a 50.000 euro di reddito.

Sul compenso si versano i contributi alla gestione separata INPS. Per il 2026 l’aliquota è il 35,03 per cento per l’amministratore che non è pensionato e non ha altra copertura previdenziale obbligatoria, il 24 per cento per pensionati e iscritti ad altre forme obbligatorie. Due terzi sono a carico della società, un terzo dell’amministratore. Il massimale 2026 è di 122.295 euro. I contributi obbligatori non concorrono al reddito dell’amministratore.

Per la società il compenso è deducibile ai fini IRES nell’esercizio in cui è pagato (art. 95, comma 5, TUIR). Per l’amministratore con reddito assimilato al lavoro dipendente vale anche il pagamento fatto entro il 12 gennaio dell’anno successivo.

Serve una delibera dei soci che fissi l’importo, o una previsione dello statuto. La Cassazione ha negato la deduzione quando il compenso risultava solo dall’approvazione del bilancio (Cass. 25 marzo 2024, n. 8005), salvo il caso in cui l’assemblea, anche totalitaria, approva in modo espresso la voce del compenso.

Un esempio con i numeri

Esempio inventato. Una S.r.l. con socio unico e amministratore unico ha 80.000 euro di utile prima del compenso. Il socio non ha altri redditi, non è pensionato e in società fa solo l’amministratore. Tutto l’utile netto viene distribuito. Il calcolo esclude le addizionali IRPEF e l’IRAP. Importi arrotondati all’euro.

Tutto compenso. La società paga 64.854 euro di compenso più 15.146 euro di contributi a suo carico, e l’utile si azzera. L’amministratore versa 7.573 euro di contributi e 16.831 euro di IRPEF. In tasca restano 40.450 euro. Imposte e contributi valgono 39.550 euro, il 49,4 per cento di 80.000.

Tutto dividendo. La società paga 19.200 euro di IRES e distribuisce 60.800 euro, su cui si applica la ritenuta di 15.808 euro. In tasca restano 44.992 euro. Il carico è del 43,8 per cento.

Mix. Compenso di 30.000 euro, contributi per 10.509 euro tra società e amministratore, IRES di 10.319 euro sull’utile residuo, dividendo di 32.675 euro con ritenuta di 8.496 euro, IRPEF di 3.982 euro. In tasca restano 46.695 euro. Il carico è del 41,6 per cento.

Il mix vince perché nei primi scaglioni il compenso paga poca IRPEF, mentre il dividendo costa sempre il 43,76 per cento.

Il contributo pensionistico ha un valore

Dell’aliquota del 35,03 per cento, 33 punti finanziano la pensione, il resto copre malattia, maternità, assegni familiari e DIS-COLL. Nel caso tutto compenso vanno sulla posizione previdenziale 21.402 euro l’anno, nel mix 9.900 euro, con il dividendo niente. Rispetto al mix, il caso tutto compenso lascia 6.245 euro in meno in tasca e accredita 11.502 euro di contributi in più. Se non hai altra pensione o hai pochi anni di contributi, questo pesa. Se hai già un’altra copertura, pesa meno.

I punti che il Fisco e l’INPS controllano

Per l’Agenzia delle Entrate la deduzione si può negare in tutto o in parte se il compenso è insolito, sproporzionato o serve a ottenere indebiti vantaggi (risoluzione 113/E del 31 dicembre 2012). Un compenso che ogni anno azzera l’utile, come nel caso tutto compenso dell’esempio, va giustificato con il lavoro svolto.

Se oltre ad amministrare lavori nell’impresa in modo abituale e prevalente, l’INPS può chiedere anche l’iscrizione alla gestione commercianti o artigiani, in aggiunta alla gestione separata. Per l’INPS i contributi sono dovuti sulla quota di reddito della società che spetta al socio, distribuita o no (circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). La Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza del 16 settembre 2026, n. 25377, ha invece escluso gli utili lasciati a riserva e ha legato i contributi agli utili distribuiti. In entrambe le letture anche il dividendo paga contributi, e la scelta tutto dividendo perde parte del vantaggio.

Il trattamento di fine mandato (TFM) è un’altra leva. Per l’Agenzia l’accantonamento è deducibile per competenza, e l’amministratore ha la tassazione separata, solo se il diritto risulta da un atto con data certa anteriore all’inizio del mandato (risoluzione 211/E del 22 maggio 2008). Altrimenti la società deduce il TFM solo quando lo paga.

Dal 1° gennaio 2027 si applica il nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117), che cambia la numerazione degli articoli citati.

Quando puoi fare da solo

Se fai solo l’amministratore, il compenso è deliberato e gli utili sono stabili, il calcolo si rifà ogni anno con un foglio di calcolo. Un professionista serve se lavori anche in azienda, se ci sono più soci con ruoli diversi o per impostare il TFM.

Come possiamo aiutarti

Possiamo rifare il calcolo con i tuoi numeri e la tua posizione contributiva, e preparare la delibera. Se la scelta che hai già fatto va bene, te lo diciamo.

Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com

Fonti

  • Art. 50, comma 1, lettera c-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
  • Art. 11, comma 1, TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 3, L. 30 dicembre 2025, n. 199
  • Art. 13, commi 1 e 1.1, TUIR
  • Art. 51, commi 1 e 2, lettera a), TUIR
  • Art. 77 TUIR
  • Art. 95, comma 5, TUIR
  • Circolare INPS 3 febbraio 2026, n. 8 (gestione separata, aliquote e massimale 2026)
  • Circolare INPS 9 febbraio 2026, n. 14 (artigiani e commercianti 2026)
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 57/E del 2001 (compensi pagati entro il 12 gennaio)
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2012, n. 113/E
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate 22 maggio 2008, n. 211/E
  • Corte di cassazione, sez. V, sentenza 25 marzo 2024, n. 8005
  • Corte di cassazione, sez. lavoro, sentenza 16 settembre 2026, n. 25377
  • D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, S.O. n. 26 alla G.U. n. 132 del 3 luglio 2026

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