La procedura giusta dipende dalla natura dei debiti, dal reddito disponibile e dai beni che possiedi. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il D.Lgs. 14/2019, prevede quattro strade principali. La ristrutturazione dei debiti del consumatore, all’art. 67. Il concordato minore, all’art. 74, riservato a chi non è consumatore, come il piccolo imprenditore o il professionista. La liquidazione controllata dei beni, che dopo tre anni dall’apertura porta all’esdebitazione se ne ricorrono le condizioni. L’esdebitazione del debitore incapiente, all’art. 283, per chi non ha nulla da offrire. Prima di scegliere, però, serve un conto preciso: quanto puoi pagare davvero ai creditori ogni mese senza smettere di vivere.
Il primo conto da fare
Prendiamo un esempio inventato, con numeri tondi. Una famiglia ha uno stipendio netto di 2.400 euro al mese. Le spese di vita, cioè cibo, bollette, trasporti e scuola, sono 1.300 euro. La rata del mutuo sulla casa è 650 euro. Ci sono poi una cessione del quinto da 400 euro, un prestito personale da 350 euro e una carta revolving da 200 euro.
Le uscite arrivano a 2.900 euro al mese. Ne mancano 500 ogni mese, e quel buco oggi si copre con altro debito o con rate saltate. È il segnale che la situazione non si sistema da sola.
Se la famiglia vuole tenere la casa e continuare a pagare il mutuo, dopo le spese di vita e la rata restano 450 euro al mese. Questa è una prima stima della somma che potrebbe andare agli altri creditori. Non tiene ancora conto dei costi della procedura, degli imprevisti e delle regole sui singoli debiti. Su un arco di cinque anni, che qui usiamo solo come ipotesi di calcolo, fanno 27.000 euro. I debiti residui dell’esempio sono 20.000 euro di cessione del quinto, 18.000 di prestito e 6.000 di carta revolving, in tutto 44.000 euro. La famiglia potrebbe offrire circa il 61 per cento di quanto deve.
Perché la cessione del quinto pesa tanto
Nello stesso esempio, se la trattenuta del quinto continuasse a uscire dalla busta paga per intero, dei 450 euro ne resterebbero 50 al mese. In cinque anni fanno 3.000 euro per 24.000 euro di prestito e carta revolving, cioè il 12,5 per cento. Lo stesso stipendio produce una proposta molto diversa a seconda di come viene trattata la cessione del quinto.
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore la legge consente di ridurre e ristrutturare anche i debiti da cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione. Per il mutuo sulla casa di abitazione principale il piano può prevedere che continui il pagamento delle rate alle scadenze originarie, se alla data della domanda eri in regola con i pagamenti, oppure che il giudice autorizzi il pagamento delle rate già scadute. I crediti con privilegio, pegno o ipoteca si possono pagare anche in parte, purché non meno di quanto si ricaverebbe vendendo il bene, secondo l’attestazione dell’organismo di composizione della crisi. Sono i punti su cui una proposta si regge o cade.
Le domande che decidono la procedura
La prima domanda è se i tuoi debiti vengono dalla vita privata o da un’attività. Chi ha debiti per la famiglia, la casa o i consumi ragiona come consumatore e guarda alla ristrutturazione dell’art. 67. Chi ha o ha avuto una ditta, uno studio professionale o un’azienda agricola deve guardare anche ai debiti dell’attività, e la strada può essere il concordato minore. Il concordato minore è ammesso se consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Fuori da questo caso serve l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura rilevante l’attivo.
La seconda domanda è se hai un reddito che continua. Una proposta di pagamento a rate si regge sullo stipendio, sulla pensione o sugli incassi futuri. Senza reddito conta quello che possiedi, cioè casa, auto, quote, risparmi, e la strada è più spesso la liquidazione controllata.
La terza domanda è come si sono formati i debiti. Il consumatore non può accedere alla ristrutturazione se ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, o se ha già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o per due volte. Prepara quindi una ricostruzione onesta, con le date dei finanziamenti, il motivo di ciascuno e il reddito che avevi quando li hai chiesti. Ti serve per qualunque strada, anche per trattare da solo con una banca.
La quarta domanda riguarda la famiglia. Se marito e moglie, o genitori e figli conviventi, hanno debiti intrecciati, conviene valutare la situazione insieme e non persona per persona.
Quando una procedura non conviene
Se i debiti sono pochi e con uno o due creditori, prova prima una trattativa diretta. Una banca o una finanziaria spesso accetta un piano di rientro o un saldo a stralcio quando vede un conto chiaro come quello dell’esempio.
Se la quota disponibile è vicina a zero e non hai beni, un piano di pagamento ha poco da offrire ai creditori. In questo caso va valutata l’esdebitazione del debitore incapiente, che ha requisiti propri e controlli sulla tua condotta passata.
Se invece stai già pagando le rate con altri prestiti, o salti le scadenze da mesi, aspettare peggiora il conto. Interessi e spese di recupero fanno salire il totale e riducono la percentuale che puoi offrire.
Come possiamo aiutarti
Partiamo dal tuo bilancio familiare o aziendale, rifacciamo il conto della quota disponibile e verifichiamo quale procedura è aperta nel tuo caso, compreso il trattamento di mutuo, cessione del quinto e debiti fiscali. Se una trattativa diretta basta, te lo diciamo e la puoi impostare da solo.
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Fonti
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, art. 67, commi 1, 3, 4 e 5 (ristrutturazione dei debiti del consumatore)
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 69, comma 1 (condizioni soggettive ostative)
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 74, commi 1 e 2 (concordato minore)
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 282, commi 1 e 2 (esdebitazione nella liquidazione controllata)
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 283 (esdebitazione del sovraindebitato incapiente)
- D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, disposizioni integrative e correttive del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
