Composizione negoziata: cosa succede a banche, fornitori e debiti con il Fisco mentre si tratta?

Studio PaternòAggiornato al 31 ottobre 20266 minuti di lettura

Mentre tratti con i creditori l’impresa continua a lavorare e i debiti restano dove sono. L’avvio della composizione negoziata, da solo, non cancella nulla e non sospende nulla. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il D.Lgs. 14/2019 modificato dal D.Lgs. 136/2024, ti permette di chiedere misure protettive che fermano per un periodo le azioni esecutive e cautelari dei creditori, e prevede alcune agevolazioni sui debiti tributari. Sono strumenti da chiedere e da usare con attenzione, non effetti automatici.

Le misure protettive in pratica

Le misure protettive si chiedono con l’istanza di nomina dell’esperto o con un’istanza successiva. Possono riguardare tutti i creditori oppure solo alcune iniziative, alcuni creditori o alcune categorie. I crediti dei lavoratori sono esclusi.

Dal giorno in cui l’istanza è pubblicata nel registro delle imprese, i creditori interessati non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui lavori, né acquisire diritti di prelazione non concordati. Fino alla conclusione delle trattative non può essere aperta nei tuoi confronti la liquidazione giudiziale, salvo revoca delle misure. I pagamenti, invece, non sono vietati.

Le misure vanno confermate dal tribunale. Il ricorso va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza, altrimenti le misure perdono efficacia. Il giudice ne fissa la durata tra 30 e 120 giorni e può prorogarle, ma la durata complessiva non può superare 240 giorni. Può anche revocarle o abbreviarle se non servono al buon esito delle trattative o se pesano troppo sui creditori.

Le misure protettive hanno anche un costo di visibilità. L’istanza finisce nel registro delle imprese e quindi la tua situazione diventa nota a banche, fornitori e clienti. Per questo va decisa insieme all’esperto e al consulente, con i numeri in mano, e non come prima reazione a una lettera di un creditore.

Le banche

La banca è di solito il creditore più informato e il più veloce a reagire. Prima di comunicare l’avvio della trattativa prepara un quadro aggiornato degli affidamenti, dei finanziamenti in corso, delle garanzie prestate e delle rate in scadenza.

La legge dice che l’accesso alla composizione negoziata non è di per sé una causa di sospensione o revoca degli affidamenti. La banca può sospendere o revocare se lo richiede la disciplina di vigilanza prudenziale, con una comunicazione che spieghi le ragioni. Se hai ottenuto le misure protettive, le banche non possono, solo perché non hai pagato debiti anteriori, revocare le linee di credito o risolvere i contratti in corso. Possono sospenderne l’esecuzione fino alla conferma del tribunale. Dopo la conferma non possono mantenere la sospensione delle linee accordate, salvo che dimostrino che dipende dalla vigilanza prudenziale.

Un consiglio prudente vale in ogni caso. Prima di modificare i pagamenti alle banche, valuta con i professionisti le ragioni economiche, gli obblighi contrattuali e gli effetti sugli altri creditori. Tratta le banche con lo stesso documento, gli stessi numeri e le stesse date. Una banca che scopre di essere trattata peggio delle altre diventa il primo ostacolo all’accordo.

I fornitori

I fornitori ti servono per continuare a lavorare. Se hai ottenuto le misure protettive, il fornitore non può da solo rifiutare di eseguire un contratto in corso, risolverlo, anticiparne la scadenza o modificarlo a tuo danno solo perché non hai pagato crediti anteriori alla pubblicazione. Fino alla conferma del tribunale può però sospenderne l’esecuzione. Senza misure protettive valgono le regole del contratto, quindi porta al consulente i contratti firmati, non solo le fatture.

Il punto più delicato riguarda i debiti vecchi. Durante le trattative devi informare per iscritto e in anticipo l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. Pagare per intero un fornitore per forniture passate, mentre gli altri aspettano, può rientrare tra questi pagamenti. Le forniture nuove, necessarie a lavorare, si valutano a parte, perché sono la condizione per continuare l’attività.

I debiti con il Fisco e con l’INPS

I debiti tributari pesano spesso più degli altri, perché crescono con sanzioni e interessi. Il Codice prevede alcune misure premiali. Dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto gli interessi sui debiti tributari si riducono alla misura legale, se le trattative si chiudono con una delle soluzioni previste. Le sanzioni che la legge riduce per il pagamento entro un termine si riducono al minimo se quel termine scade dopo la presentazione dell’istanza. Se le trattative si chiudono con un contratto o un accordo pubblicato nel registro delle imprese, puoi chiedere all’Agenzia delle entrate di rateizzare fino a 72 rate mensili le imposte non ancora iscritte a ruolo, e fino a 120 rate in caso di comprovata e grave difficoltà. Se poi si apre la liquidazione giudiziale, le riduzioni di sanzioni e interessi si perdono.

Durante le trattative puoi anche proporre un accordo transattivo all’Agenzia delle entrate, all’Agenzia delle entrate Riscossione e, dopo il D.Lgs. 147/2026, agli enti territoriali, per pagare in parte o a rate i tributi. La proposta richiede la relazione di un professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e una relazione del revisore sulla correttezza dei dati, e l’accordo produce effetti con il deposito in tribunale. L’accordo riguarda solo i tributi. I contributi previdenziali restano fuori da questo strumento.

Due regole prudenti valgono in ogni caso. Prevedi nel piano come pagare le imposte e i contributi correnti, senza contare su sospensioni automatiche. Un nuovo debito fiscale nato mentre tratti toglie credibilità al piano. Tieni poi un elenco aggiornato dei debiti tributari e contributivi, con cartelle, avvisi e rateazioni in corso. Senza questo elenco nessuna proposta al Fisco è credibile.

Quando puoi fare da solo

Se la crisi riguarda uno o due creditori e i numeri sono piccoli, a volte basta una trattativa diretta, una rateazione ordinaria o un accordo scritto con il singolo creditore, senza aprire la composizione negoziata. È una strada più semplice e meno costosa. Il quadro dei debiti, invece, devi prepararlo tu in ogni caso, perché nessun consulente lo può ricostruire senza i tuoi documenti.

Come possiamo aiutarti

Possiamo preparare con te il quadro dei debiti verso banche, fornitori, Fisco e INPS e dirti se la composizione negoziata ti serve o se basta una trattativa diretta. Se decidi di avviarla, ti assistiamo nella richiesta e nei rapporti con l’esperto e con i creditori.

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Fonti

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, art. 16, comma 5 (banche e affidamenti)
  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 18, commi 1, 3, 4, 5 e 5-bis (misure protettive)
  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 19, commi 1, 4, 5 e 6 (conferma, durata e revoca delle misure)
  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 21, comma 2 (informazione all’esperto)
  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 23, comma 2-bis (accordo transattivo sui tributi)
  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 25-bis (misure premiali)
  • D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, disposizioni integrative e correttive del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
  • D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, art. 4 (G.U. n. 185 dell’11 agosto 2026, S.O. n. 30/L)

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