Composizione negoziata della crisi: quando conviene per salvare l’azienda e quando no?

Studio PaternòAggiornato al 31 ottobre 20266 minuti di lettura

La composizione negoziata conviene quando l’azienda ha un problema di debiti ma la sua attività, presa da sola, sta ancora in piedi. Serve a trattare con i creditori con l’aiuto di un esperto indipendente, prima che la situazione diventi irrecuperabile. Serve poco quando il risanamento non è ragionevolmente perseguibile, perché l’esperto lo rileva e il percorso si chiude. Anche un’attività ferma o una trattativa difficile, però, vanno valutate sui numeri prima di escludere lo strumento. Partire nel caso sbagliato fa perdere tempo e denaro, e il tempo in una crisi costa.

Che cosa è, in poche righe

La composizione negoziata è disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il D.Lgs. 14/2019, a partire dall’art. 12, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024. Può chiederla l’imprenditore commerciale o agricolo che si trova in crisi, in insolvenza oppure in uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, quando il risanamento dell’impresa risulta ragionevolmente perseguibile. La domanda si presenta tramite la piattaforma telematica delle Camere di commercio e serve a ottenere la nomina di un esperto. L’esperto non decide al posto dell’imprenditore e non è un giudice. Il suo compito è agevolare le trattative con banche, fornitori e altri creditori per trovare una soluzione.

Sulla piattaforma il Ministero della giustizia mette a disposizione un test pratico per una prima verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e una lista di controllo per preparare il piano. Questi strumenti sono stati aggiornati con il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia del 31 maggio 2026, che prevede anche un percorso di autovalutazione semplificato per le micro e piccole imprese. Il test si può fare da soli, anche prima di parlare con un professionista, ed è il primo controllo da fare.

Quando conviene

La prima domanda è sempre la stessa. L’attività è in grado di generare risorse sufficienti per continuare a operare, dopo gli interventi previsti dal piano? Se la risposta è sì, il problema è il peso del passato, e la composizione negoziata è lo strumento pensato per questo.

Facciamo un esempio inventato, con numeri tondi. Un’impresa ha 400.000 euro di debiti scaduti e la gestione corrente produce 80.000 euro l’anno di cassa disponibile. Servirebbero cinque anni per pagare tutto. Con dilazioni concordate e qualche rinuncia parziale dei creditori, il piano può diventare sostenibile. Qui la composizione negoziata ha senso.

Conviene anche quando i creditori che contano sono pochi e identificabili. Una trattativa con tre banche e due fornitori principali si può chiudere. Una trattativa con duecento creditori sparsi è molto più difficile.

Conviene, infine, quando si parte presto. Il percorso è aperto anche a chi è soltanto in squilibrio, quindi prima che arrivino decreti ingiuntivi e pignoramenti. Più si aspetta, meno margine resta.

Quando non serve

Non serve quando il risanamento non è ragionevolmente perseguibile. Se l’azienda perde soldi anche sulla gestione corrente e non c’è un intervento credibile che inverta la rotta, nessuna trattativa sistema i conti. Quando non ci sono concrete prospettive di risanamento l’esperto lo segnala e l’istanza viene archiviata, con i costi già sostenuti.

Serve poco quando manca la continuità. Se l’attività è già ferma, i dipendenti se ne sono andati e i clienti non ci sono più, resta da capire se c’è ancora un’azienda o un ramo d’azienda da trasferire. Se non c’è, si apre la questione di come chiudere nel modo meno dannoso, ed è un’altra strada.

Serve poco quando nessun creditore vuole trattare. La composizione negoziata si regge sulla disponibilità delle controparti. Se la banca principale ha già deciso di revocare gli affidamenti e i fornitori chiave pretendono il pagamento integrale e immediato, conviene saperlo prima.

Non serve, infine, se l’imprenditore non è disposto a mostrare i numeri veri. L’esperto chiede una situazione contabile aggiornata, l’elenco dei debiti e un piano. Senza dati affidabili il percorso non parte.

E le alternative?

La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale, guidato da un esperto, dove l’accordo nasce dalle trattative. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano attestato di risanamento e il concordato preventivo sono strumenti diversi, con regole proprie su attestazione, maggioranze e ruolo del tribunale. A volte la composizione negoziata è la fase che prepara uno di questi strumenti. A volte è meglio andare direttamente su uno di essi. La scelta dipende dai numeri e dalle posizioni dei creditori, e va fatta caso per caso.

Quanto costa

Il costo principale è il compenso dell’esperto, regolato dall’art. 25-ter del Codice della crisi. Si calcola in percentuale sull’attivo dell’impresa, di norma sulla media degli ultimi tre bilanci, con scaglioni decrescenti, e non può essere inferiore a 4.000 euro né superiore a 400.000 euro. Sono previste maggiorazioni, per esempio quando si arriva a un accordo grazie all’opera dell’esperto, e riduzioni quando partecipano alle trattative pochi creditori. A questo si aggiungono i professionisti che assistono l’impresa nella preparazione del piano. Prima di presentare la domanda è prudente chiedere un preventivo scritto di tutte le voci.

Secondo l’osservatorio semestrale di Unioncamere pubblicato a maggio 2026, le istanze presentate dal novembre 2021 sono 4.489, con una crescita del 29 per cento nell’ultimo semestre. Il dato dice che lo strumento è sempre più usato. Non dice che funziona per ogni azienda.

Come possiamo aiutarti

Possiamo leggere con te il test pratico e i bilanci per capire se la composizione negoziata ha senso nel tuo caso, oppure se è meglio un altro strumento o nessuno. Se i numeri dicono che non conviene, te lo diciamo prima di farti spendere.

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Fonti

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, art. 12, commi 1 e 2 (presupposti e ruolo dell’esperto)
  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 17, commi 5, 7 e 8 (archiviazione, durata dell’incarico, relazione finale)
  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 25-ter (compenso dell’esperto)
  • D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, disposizioni integrative e correttive del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
  • Ministero della giustizia, decreto dirigenziale 23 aprile 2026 (test pratico, lista di controllo, protocollo di conduzione delle trattative, piattaforma telematica), Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 10 del 31 maggio 2026
  • Unioncamere, La composizione negoziata per la crisi d’impresa, Osservatorio semestrale, IX edizione, 15 maggio 2026

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