Una startup innovativa è una società di capitali, anche cooperativa, di micro, piccola o media dimensione, costituita da non più di cinque anni, che ha come oggetto esclusivo o prevalente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e che rispetta almeno uno fra tre requisiti di innovazione. La qualifica si ottiene con l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Le agevolazioni reali ci sono, ma molte valgono solo nei primi anni dall’iscrizione e la principale per chi investe è oggi la detrazione IRPEF del 65 per cento in regime de minimis. Prima di costituire la società conviene controllare i requisiti uno per uno, perché la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, la legge 16 dicembre 2024 n. 193, li ha resi più selettivi.
I requisiti che devi avere tutti
La norma di riferimento è l’articolo 25, comma 2, del decreto legge 179 del 2012. La società non deve avere azioni o quote quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Deve essere residente in Italia, oppure in un altro Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo con una sede produttiva o una filiale in Italia.
Dal 18 dicembre 2024 la società deve essere una micro, piccola o media impresa secondo la raccomandazione europea 2003/361/CE. Nel calcolo contano anche le imprese collegate e associate. Per il Ministero delle imprese, una startup controllata da una grande impresa non può essere iscritta.
Dal secondo anno di attività il valore della produzione annua, risultante dall’ultimo bilancio approvato, non può superare 5 milioni di euro. La società non deve distribuire utili e non deve averli mai distribuiti. Non deve essere nata da una fusione, da una scissione o dalla cessione di un’azienda o di un ramo d’azienda.
L’oggetto sociale deve riguardare in modo esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Dal 2024 la società non deve svolgere in modo prevalente attività di agenzia o di consulenza. Il Ministero ha chiarito che sono esclusi i codici ATECO 70.2 e 74.99 con i relativi sottocodici, e che per l’agenzia conta la descrizione dell’attività nel Registro delle imprese.
I requisiti di innovazione, almeno uno su tre
Il primo è la spesa in ricerca e sviluppo pari almeno al 15 per cento del maggiore tra costo e valore totale della produzione. Il secondo è il personale qualificato, cioè almeno un terzo della forza lavoro fra dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno due terzi con laurea magistrale. Il terzo è la titolarità, il deposito o la licenza di almeno un brevetto, oppure la titolarità di un software registrato.
Facciamo un esempio inventato. Una società che sviluppa software ha nell’ultimo bilancio costi della produzione per 200.000 euro e un valore della produzione di 150.000 euro. La soglia si calcola sul maggiore dei due valori, quindi le spese di ricerca e sviluppo devono essere almeno 30.000 euro. Se la società vuole restare iscritta oltre il terzo anno puntando sulla ricerca, la percentuale sale al 25 per cento, cioè 50.000 euro sugli stessi valori.
Quanto dura la qualifica
L’iscrizione nella sezione speciale va chiesta entro cinque anni dalla costituzione. I benefici sono legati ai primi tre anni dalla prima iscrizione. Dopo il terzo anno puoi restare iscritto fino a cinque anni complessivi dall’iscrizione solo se hai almeno uno di questi risultati. Spese di ricerca e sviluppo salite al 25 per cento. Almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione. Ricavi caratteristici o occupazione cresciuti di oltre il 50 per cento dal secondo al terzo anno. Una riserva patrimoniale oltre 50.000 euro ottenuta con un finanziamento convertendo, un aumento di capitale a sovrapprezzo da investitori qualificati o un equity crowdfunding, insieme a spese di ricerca e sviluppo al 20 per cento. Almeno un brevetto ottenuto.
Oltre i cinque anni la permanenza può essere estesa per periodi di due anni, fino a un massimo di quattro, per la fase di scale up. Serve un aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio oltre 1 milione di euro per ciascun periodo, oppure una crescita dei ricavi caratteristici oltre il 100 per cento annuo. Chi perde i requisiti può passare, se ne ha le condizioni, alla sezione delle PMI innovative.
Il Ministero ha chiarito che le startup costituite da oltre cinque anni vanno cancellate d’ufficio dalla sezione speciale, dopo aver offerto il passaggio fra le PMI innovative. Per le società già iscritte al 18 dicembre 2024 la circolare ministeriale prevede termini transitori perentori per dimostrare i requisiti aggiuntivi.
Le agevolazioni che contano davvero
Per chi investe, la misura oggi utilizzabile è la detrazione IRPEF del 65 per cento in regime de minimis, riservata alle persone fisiche, su un investimento massimo di 100.000 euro per periodo d’imposta e con l’obbligo di mantenere l’investimento per almeno tre anni. La startup deve presentare l’istanza sulla piattaforma del Ministero prima dell’investimento. L’incentivo ordinario del 30 per cento era autorizzato dalla Commissione europea fino al 31 dicembre 2025. Per gli investimenti successivi va verificato se è stato rinnovato prima di contarci.
Per finanziare il progetto c’è Smart&Start Italia, il finanziamento a tasso zero gestito da Invitalia. C’è poi l’accesso gratuito e semplificato al Fondo di garanzia per le PMI, che aiuta a ottenere credito dalle banche.
Sul piano societario e degli adempimenti l’elenco del Ministero comprende l’esonero da diritti camerali e imposte di bollo, le deroghe alla disciplina ordinaria delle società, la proroga del termine per coprire le perdite, la deroga alla disciplina delle società di comodo e in perdita sistematica, la disciplina più flessibile dei contratti di lavoro, la remunerazione con strumenti di partecipazione al capitale, l’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA, la raccolta di capitali con l’equity crowdfunding e procedure semplificate in caso di insuccesso.
Sono vantaggi concreti, ma nessuno sostituisce un piano d’impresa che regge. Se la società vive soprattutto di consulenza, se il progetto non ha un contenuto tecnologico vero, o se prevedi di distribuire utili nei primi anni, la qualifica rischia di non servire o di essere persa.
Gli errori più comuni
Il primo è dichiarare un oggetto sociale innovativo e poi fatturare in prevalenza consulenza. Il secondo è costituire la startup conferendo un ramo d’azienda già esistente, che esclude il requisito fin dall’inizio. Il terzo è trascurare il gruppo, perché la partecipazione di una grande impresa fa perdere la qualifica di PMI. Il quarto è non documentare le spese di ricerca e sviluppo, che vanno descritte in nota integrativa. Il quinto è dimenticare che i requisiti vanno confermati periodicamente con la dichiarazione di mantenimento.
Come possiamo aiutarti
Possiamo verificare prima della costituzione se il progetto ha i requisiti, impostare lo statuto e l’oggetto sociale, preparare la domanda di iscrizione e seguire nel tempo la dichiarazione di mantenimento e il calcolo delle spese di ricerca e sviluppo. Se hai già una startup iscritta, controlliamo se puoi restare nella sezione speciale dopo il terzo anno. Contatta lo Studio Commerciale Paternò.
Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com
Fonti
- Art. 25, commi 2, 2-bis e 2-ter, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 28 della L. 16 dicembre 2024, n. 193
- Art. 29 della L. 16 dicembre 2024, n. 193 (disciplina transitoria) e art. 31 della stessa legge (incentivo de minimis)
- Ministero delle imprese e del made in Italy, circolare sulla nuova disciplina delle start-up innovative dopo la L. 193/2024, luglio 2025
- Ministero delle imprese e del made in Italy, pagina “Startup innovative” (requisiti, permanenza, agevolazioni), consultata il 31 ottobre 2026
- Ministero delle imprese e del made in Italy, pagina “Incentivo fiscale in de minimis all’investimento in startup innovative”, aggiornata al 22 settembre 2026
- Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003
