Se sei una persona fisica e investi nel capitale di una startup innovativa, oggi puoi detrarre dall’IRPEF il 65 per cento della somma investita, fino a un investimento di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta, quindi fino a 65.000 euro di imposta in meno. È un aiuto in regime de minimis e funziona solo se la startup presenta l’istanza sulla piattaforma del Ministero delle imprese prima del tuo investimento e se mantieni la partecipazione per almeno tre anni. Esiste anche l’incentivo ordinario del 30 per cento, che riguarda anche le società. La legge però lo fa dipendere dall’autorizzazione della Commissione europea, quindi per un investimento nel 2026 va verificato che l’autorizzazione copra quell’anno.
La detrazione del 65 per cento
La misura nasce dall’articolo 38, commi 7 e 8, del decreto legge 34 del 2020, il decreto Rilancio, che ha introdotto l’articolo 29-bis nel decreto legge 179 del 2012. La legge 16 dicembre 2024 n. 193, all’articolo 31, ha portato la percentuale dal 50 al 65 per cento per gli investimenti effettuati dal 2025 e ha cambiato alcune condizioni. Le modalità sono nel decreto interministeriale 28 dicembre 2020, che il Ministero indica in corso di revisione, precisando che la misura è comunque operativa e la piattaforma funziona.
Riguarda le persone fisiche che investono direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in startup innovative. L’investimento agevolabile è al massimo di 100.000 euro per periodo d’imposta. La startup non può ricevere aiuti de minimis per più di 300.000 euro in tre anni, secondo il regolamento UE 2023/2831. Questo limite riguarda la società, quindi se altri investitori hanno già usato il plafond, per te può non restare spazio.
Dal 2025 l’incentivo de minimis non vale più per le PMI innovative. La stessa legge del 2024 ha limitato la loro detrazione agli investimenti fatti fino al 31 dicembre 2024.
Le condizioni introdotte nel 2024
La legge del 2024 limita la detrazione de minimis alle startup che sono entro il terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Esclude gli investimenti che portano a una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale o dei diritti di governance. Esclude anche chi fornisce servizi alla startup con un fatturato superiore al 25 per cento dell’investimento. In caso di cessione prima dei tre anni non si decade se la cessione non dipende dalla volontà dell’investitore.
Per gli investimenti in convertendo, la detrazione matura dalla data del bonifico alla startup con causale “versamento in conto aumento di capitale”, a condizione che la somma sia iscritta a riserva nel patrimonio della società.
Un esempio
Facciamo un esempio inventato. Investi 20.000 euro in un aumento di capitale di una startup innovativa iscritta da un anno, che ha presentato l’istanza sulla piattaforma prima del tuo bonifico. Con la detrazione del 65 per cento recuperi 13.000 euro di IRPEF. Il costo netto della tua quota scende a 7.000 euro. Con il vecchio 30 per cento avresti recuperato 6.000 euro.
Se la tua IRPEF lorda dell’anno è di 9.000 euro, la detrazione supera l’imposta di 4.000 euro. Per questa eccedenza l’articolo 2 della legge 162 del 2024 riconosce un credito d’imposta di pari importo. Puoi usarlo nella dichiarazione dei redditi per ridurre le imposte dovute oppure in compensazione con il modello F24, nell’anno in cui presenti la dichiarazione e in quelli successivi. La regola vale per gli investimenti fatti dal 2024.
Se vendi la partecipazione prima di tre anni, per una tua scelta, perdi l’agevolazione e devi restituire quanto hai detratto.
L’incentivo ordinario del 30 per cento
L’articolo 29 del decreto legge 179 del 2012 prevede, in alternativa al 65 per cento, una detrazione IRPEF del 30 per cento per le persone fisiche, fino a 1 milione di euro investito per periodo d’imposta, e una deduzione dal reddito IRES del 30 per cento per le società, fino a 1,8 milioni di euro. L’investimento va mantenuto per almeno tre anni. Se lo cedi prima, perdi il beneficio e restituisci quanto hai risparmiato, con gli interessi legali. Dopo le modifiche del 2024 l’incentivo vale solo nei primi cinque anni dall’iscrizione della startup nella sezione speciale. Non spetta se la tua quota supera il 25 per cento del capitale o dei diritti di governance, o se sei un fornitore della startup per un fatturato superiore al 25 per cento dell’investimento.
La stessa norma stabilisce che la sua efficacia dipende dall’autorizzazione della Commissione europea. Prima di un investimento nel 2026, quindi, verifica che l’autorizzazione copra la data del tuo versamento. Se investi tramite una società, il 65 per cento non ti riguarda, perché è riservato alle persone fisiche, e l’unica strada è il 30 per cento.
Cosa controllare prima di investire
Chiedi alla startup la visura che provi l’iscrizione nella sezione speciale e la data di iscrizione. Chiedi la ricevuta dell’istanza sulla piattaforma ministeriale e quanto plafond de minimis resta. Verifica che la tua quota non superi il 25 per cento e che tu non sia un fornitore importante della società. Fai il versamento con bonifico e conserva la delibera di aumento di capitale. Ricorda che la detrazione è un vantaggio fiscale. Il rischio dell’investimento resta tuo. Se la startup fallisce, il 65 per cento riduce la perdita ma non la elimina.
Come possiamo aiutarti
Possiamo controllare per te i requisiti della startup, la regolarità dell’istanza e il plafond disponibile prima del bonifico, calcolare quanto recuperi in base alla tua IRPEF e indicare la detrazione nella dichiarazione. Se sei tu la startup, ti aiutiamo a presentare l’istanza e a organizzare l’aumento di capitale. Contatta lo Studio Commerciale Paternò.
Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com
Fonti
- Art. 29 e art. 29-bis D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221
- Art. 38, commi 7 e 8, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
- Art. 31, commi 1, 2 e 3, L. 16 dicembre 2024, n. 193
- Art. 2 L. 28 ottobre 2024, n. 162 (credito d’imposta per l’eccedenza)
- Decreto interministeriale 28 dicembre 2020, modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all’investimento in start-up innovative e PMI innovative
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (de minimis)
- Ministero delle imprese e del made in Italy, pagina “Incentivo fiscale in de minimis all’investimento in startup innovative”, aggiornata al 22 settembre 2026
