Se tutto l’utile finisce ogni anno nelle tasche dei soci, la società tra professionisti in forma di S.r.l. di solito costa più tasse dello studio individuale. Il vantaggio fiscale esiste quando una parte dell’utile resta in società per investire, e va pesato contro costi di gestione e vincoli che lo studio individuale non ha. L’associazione professionale, invece, cambia poco sul piano delle imposte sui redditi e molto sul piano organizzativo, ma paga l’IRAP.
Le tre forme a confronto
Lo studio individuale produce reddito di lavoro autonomo, tassato con l’IRPEF progressiva. Dal 2026 gli scaglioni sono 23 per cento fino a 28.000 euro, 33 per cento fino a 50.000 euro e 43 per cento oltre. Dal 2022 le persone fisiche che esercitano arti e professioni non pagano l’IRAP.
L’associazione professionale tra persone fisiche è equiparata alla società semplice dall’articolo 5 del TUIR. Il reddito si imputa ai soci in proporzione alle quote, anche se non lo prelevano, e ciascuno lo tassa con la propria IRPEF. L’associazione paga l’IRAP. Per la Cassazione a Sezioni Unite l’imposta è dovuta per legge, senza bisogno di verificare l’autonoma organizzazione, e si può evitare solo provando che l’attività non è davvero esercitata in forma associata.
La STP è prevista dall’articolo 10 della legge 183/2011 e può avere la forma di una qualsiasi società del codice civile, società semplice compresa, o di una cooperativa. Per l’Agenzia delle Entrate il reddito della STP costituita come società commerciale è reddito d’impresa, perché conta la forma societaria e non l’attività svolta. Una STP S.r.l. paga l’IRES al 24 per cento e l’IRAP, e i soci pagano il 26 per cento sui dividendi che ricevono.
Un esempio con due professionisti
Esempio inventato. Due professionisti producono 90.000 euro di reddito netto ciascuno, 180.000 euro in tutto. Ipotesi semplificate: nessun costo del personale, nessuna detrazione, niente addizionali regionali e comunali, niente contributi previdenziali, IRAP all’aliquota base del 3,9 per cento su 180.000 euro, utile della S.r.l. pari a 180.000 euro, nessun compenso ai soci.
Da individuali, ciascuno paga 30.900 euro di IRPEF. In due fanno 61.800 euro e a ciascuno restano 59.100 euro.
In associazione l’IRPEF è la stessa, 61.800 euro. Con l’IRAP si aggiungono 7.020 euro, il carico sale a 68.820 euro e a ciascuno restano 55.590 euro.
In STP S.r.l. che distribuisce tutto l’utile, la società paga 43.200 euro di IRES e 7.020 euro di IRAP. Sui 129.780 euro distribuiti i soci pagano 33.742,80 euro. Il totale è 83.962,80 euro, 22.162,80 euro più dello studio individuale, e a ciascuno restano 48.018,60 euro.
Se invece la S.r.l. non distribuisce nulla, le imposte dell’anno sono 50.220 euro e in società restano 129.780 euro da investire. Il dividendo verrà tassato quando sarà distribuito.
Nella realtà la STP può pagare ai soci professionisti compensi per il lavoro svolto. Questi compensi riducono l’utile della società e riportano quella parte di reddito all’IRPEF progressiva del socio.
Quando la STP non conviene
La STP S.r.l. non conviene se i soci vivono dell’intero utile, perché il prelievo complessivo supera quello dell’IRPEF. Non conviene se il fatturato è modesto, perché i costi fissi pesano di più. Una S.r.l. deve tenere la contabilità ordinaria, approvare e depositare il bilancio, pagare il notaio alla costituzione e il diritto annuale alla Camera di commercio, che nella fascia minima è di 120 euro nelle Camere con la maggiorazione del 20 per cento. Il reddito d’impresa segue la competenza: si pagano imposte anche su fatture non ancora incassate.
C’è poi la previdenza. Ogni cassa professionale ha regole proprie sul contributo integrativo e sui rapporti tra il socio e la STP. Prima di scegliere chiedi alla tua cassa come si applicano al tuo caso.
I vincoli della STP
Nella STP i soci professionisti devono rappresentare, per numero e per partecipazione al capitale, la maggioranza di due terzi nelle decisioni dei soci. Se questa condizione viene meno e non è ripristinata entro sei mesi, la società si scioglie. L’incarico va eseguito solo da soci abilitati. Il cliente può scegliere il professionista e, se non lo fa, la società deve comunicargli per iscritto il nome. Chi è socio di una STP non può esserlo di un’altra STP. La società si iscrive nella sezione speciale del registro delle imprese e nella sezione speciale dell’albo, e deve avere una polizza per la responsabilità civile verso i clienti.
Il forfettario e il passaggio
Chi è in regime forfettario non può restarci se partecipa a un’associazione professionale o a una società di persone, oppure se controlla, direttamente o indirettamente, una S.r.l. che svolge un’attività riconducibile alla sua. La norma guarda al controllo: una quota di minoranza in una STP S.r.l. va valutata sui rapporti concreti tra il socio e la società.
Il conferimento dello studio in una società tra professionisti è fiscalmente neutrale, alle condizioni previste dall’articolo 177-bis del TUIR, introdotto dal decreto legislativo 192/2024. Per l’Agenzia la norma si applica dal periodo d’imposta 2024. Neutrale non vuol dire esente. Le quote ricevute prendono lo stesso valore fiscale dello studio conferito, quindi la tassazione dell’avviamento si sposta a quando venderai le quote. Dal 1° gennaio 2027 il nuovo testo unico delle imposte sui redditi, decreto legislativo 117/2026, cambierà la numerazione degli articoli citati qui.
Come possiamo aiutarti
Possiamo rifare il confronto con i vostri numeri reali, compresi contributi, compensi ai soci e utili da trattenere. Se il risultato dice che conviene restare come siete, ve lo diremo.
Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com
Fonti
- Art. 10, commi 3, 4 e 6, L. 12 novembre 2011, n. 183
- D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, artt. 4, 6, 7 e 9
- Art. 5, comma 3, lettera c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
- Art. 77 TUIR
- Art. 177-bis TUIR, introdotto dal D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
- Art. 11, comma 1, TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 3, L. 30 dicembre 2025, n. 199
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, S.O. n. 26 alla G.U. n. 132 del 3 luglio 2026
- Art. 1, comma 57, lettera d), L. 23 dicembre 2014, n. 190
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 128 del 2018
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 148 del 2025
- Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 14 aprile 2016, n. 7371
- Camera di commercio di Nuoro, importi del diritto annuale 2026 (maggiorazione autorizzata con decreto 17 marzo 2026)
