Non tutti gli scambi tra criptovalute producono una plusvalenza tassabile. Lo scambio tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni, per esempio bitcoin contro ether, è neutro. Le imposte si pagano quando converti in euro, quando paghi beni o servizi con le cripto e quando scambi una cripto con una cripto-attività che ha caratteristiche e funzioni diverse, per esempio un token di moneta elettronica. Per l’Agenzia delle Entrate anche le ricompense di staking sono reddito, pure se non le converti mai in euro. Dal 1° gennaio 2026 gli operatori delle cripto raccolgono i dati delle tue operazioni per comunicarli al Fisco. Il primo invio, sui dati del 2026, scade il 30 giugno 2027.
Lo scambio tra cripto con le stesse funzioni
L’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi tassa le plusvalenze e gli altri proventi realizzati con il rimborso, la cessione, la permuta o la detenzione di cripto-attività. La stessa norma dice che la permuta tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni non è fiscalmente rilevante. La circolare 30/E del 2023 dell’Agenzia delle Entrate fa l’esempio dei bitcoin scambiati con ether. Il costo dei bitcoin ceduti diventa il costo degli ether ricevuti.
Per gli NFT, i token non fungibili, la circolare distingue. Lo scambio tra due NFT non è rilevante. Comprare un NFT pagandolo in criptovaluta è invece una permuta tassabile.
Stablecoin: perché bisogna distinguere
Il regolamento europeo MiCA distingue due tipi di stablecoin. I token di moneta elettronica sono ancorati a una sola valuta ufficiale, per esempio il dollaro o l’euro, e danno diritto al rimborso al valore nominale. I token collegati ad attività sono ancorati a un paniere di valute, merci o altre cripto.
Secondo la circolare 30/E, scambiare una criptovaluta con un token di moneta elettronica è una permuta tassabile, perché quel token dà diritto al rimborso in moneta al valore nominale. Lo scambio con un token collegato ad attività non lo è. Prima di comprare una stablecoin, controlla nel documento informativo (white paper) a quale categoria appartiene. Se il documento non c’è o non è chiaro, tratta lo scambio come tassabile. In un controllo è la scelta che regge meglio.
Per i token di moneta elettronica in euro che rispettano i requisiti della norma, la legge di bilancio 2026 ha previsto l’aliquota del 26 per cento al posto del 33 per cento e ha reso neutra la semplice conversione tra euro e questi token.
Quando paghi con le cripto
Usare le cripto per comprare un bene o un servizio equivale a venderle. Il Ministero dell’Economia lo ha confermato nel marzo 2025 rispondendo a un’interrogazione parlamentare. La plusvalenza è la differenza tra il valore di ciò che ricevi e il costo delle cripto che hai speso.
Staking, lending, airdrop e mining
Dal 2023 i compensi dello staking sono redditi diversi della lettera c-sexies, come proventi da detenzione. Per il lending, cioè il prestito di cripto contro interessi, e per gli airdrop, cioè i token ricevuti gratis, la circolare 30/E non dà indicazioni specifiche. La scelta prudente è dichiarare anche questi proventi nell’anno in cui li ricevi, con il loro valore in euro a quella data. Annota sempre la data e il valore di ogni accredito. Ti serviranno anche quando venderai quei token.
Per il mining la circolare non detta regole specifiche ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Se lo fai con continuità e con macchinari dedicati, valuta prima di cominciare se diventa un’attività commerciale, che segue regole diverse.
Un esempio con tre operazioni
Esempio inventato, tutto nel 2026, aliquota del 33 per cento. A marzo scambi bitcoin pagati 20.000 euro con ether che valgono 30.000 euro. È una permuta tra cripto con le stesse funzioni: nessuna imposta, e gli ether hanno un costo fiscale di 20.000 euro. A giugno scambi gli ether con un token di moneta elettronica in dollari del valore di 32.000 euro. Qui realizzi una plusvalenza di 12.000 euro, e l’imposta è 3.960 euro. A novembre vendi il token per 32.000 euro. Questa vendita non produce altra plusvalenza, perché il costo fiscale del token è 32.000 euro.
Se a giugno avessi scelto un token collegato ad attività, la plusvalenza di 12.000 euro sarebbe nata solo a novembre, con la vendita in euro. Nello stesso anno l’imposta non cambia. Cambia se ti fermi alla stablecoin e non vendi: con il token di moneta elettronica l’imposta di 3.960 euro è comunque dovuta.
Cosa sa già il Fisco
La direttiva europea DAC8 è stata recepita con il decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194. I prestatori di servizi per le cripto-attività comunicano all’Agenzia delle Entrate gli scambi contro euro o altre valute, gli scambi tra cripto e i trasferimenti, a partire dalle operazioni del 1° gennaio 2026. Le regole tecniche dell’invio sono nel provvedimento dell’Agenzia del 22 giugno 2026. Lo scambio automatico dei dati con gli altri Stati europei è previsto entro il 30 settembre 2027.
Significa che l’Agenzia vedrà anche gli scambi non tassati. Conserva lo storico e annota perché uno scambio è neutro, per esempio la categoria della stablecoin. Ti servirà se arriva una richiesta di chiarimenti.
In Italia il periodo transitorio di MiCA si è chiuso il 30 giugno 2026. Da allora in Italia i servizi sulle cripto possono essere prestati solo dai soggetti abilitati secondo MiCA. Puoi controllare il tuo exchange negli elenchi dei soggetti abilitati pubblicati da Consob e Banca d’Italia.
Se fai pochi scambi su un solo exchange, il conto lo puoi fare da solo con lo storico scaricato. Serve aiuto se usi più piattaforme, staking su protocolli decentralizzati o stablecoin di cui non conosci la categoria.
Come possiamo aiutarti
Ricostruiamo i tuoi scambi dell’anno, separiamo quelli tassabili da quelli neutri e calcoliamo l’imposta. Se le tue operazioni sono poche e su una sola piattaforma, ti diciamo che puoi farlo da solo.
Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com
Fonti
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lettera c-sexies), introdotta dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
- L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 28 (token di moneta elettronica in euro)
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023
- Risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’interrogazione n. 5-03772 del 26 marzo 2025
- Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA)
- Direttiva (UE) 2023/2226 (DAC8)
- D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194
- Agenzia delle Entrate, provvedimento prot. n. 186865 del 22 giugno 2026
- Consob e Banca d’Italia, comunicato stampa congiunto del 30 giugno 2026 sulla fine del periodo transitorio MiCA
