Se nel 2027 la tua impresa o il tuo studio assume a tempo indeterminato e i dipendenti crescono rispetto al 2026, puoi dedurre il costo dei nuovi assunti al 120 per cento. Per alcune categorie di lavoratori la deduzione sale al 130 per cento. Non basta però assumere una persona: devono crescere sia i dipendenti a tempo indeterminato sia l’organico complessivo. La regola è nell’articolo 4 del D.Lgs. 216/2023, nata per il 2024 e prorogata dalla legge di bilancio 2025 ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027. Il beneficio riduce l’IRES o l’IRPEF e si recupera nella dichiarazione dei redditi.
Chi può usarla
Possono usarla le società, le imprese individuali, le società di persone e i professionisti che determinano il reddito in modo analitico. Restano fuori i contribuenti in regime forfettario, gli imprenditori agricoli che hanno solo reddito agrario e le imprese in liquidazione ordinaria o in una procedura concorsuale con finalità liquidatoria, come la liquidazione giudiziale, dall’inizio della procedura.
Serve anche un’attività esercitata nei 365 giorni prima dell’inizio del periodo d’imposta agevolato. Per il 2027, con esercizio coincidente con l’anno solare, l’attività deve essere iniziata entro il 1° gennaio 2026. Per l’Agenzia delle Entrate conta l’avvio effettivo dell’attività.
Le due condizioni sull’organico
La prima condizione riguarda i dipendenti a tempo indeterminato. Al 31 dicembre del periodo agevolato devono essere più della media dell’anno precedente. La media si calcola in giorni: un dipendente presente tutto l’anno vale 1, uno presente 180 giorni vale 180 diviso 365.
La seconda condizione riguarda l’organico complessivo, compresi i contratti a termine. Anche questo deve crescere rispetto alla media dell’anno precedente. Se trasformi un contratto a termine in uno a tempo indeterminato senza aumentare il numero totale delle persone, la maggiore deduzione non spetta.
Il confronto si fa ogni anno con l’anno prima. Chi hai assunto nel 2026 entra nella base del 2027 e non genera un nuovo beneficio, salvo che l’organico cresca ancora. Anche un pensionamento conta come uscita.
Su quale costo si calcola
La maggiorazione del 20 per cento si applica al minore tra due importi. Il primo è il costo effettivo dei nuovi assunti a tempo indeterminato. Il secondo è l’aumento del costo complessivo del personale rispetto all’anno precedente. Nel costo entrano le voci B9 del conto economico: stipendi, contributi, TFR, trattamento di quiescenza e altri costi del personale. Buoni pasto, formazione, vitto e alloggio, trasferte e auto in uso promiscuo restano fuori.
Il secondo importo pesa quando nello stesso anno esce qualcuno, per esempio per pensionamento.
Per i lavoratori indicati nell’allegato 1 del D.Lgs. 216/2023 si aggiunge un ulteriore 10 per cento. Rientrano, tra gli altri, le persone con disabilità, alcune categorie di donne, i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile e i lavoratori di alcune regioni con bassa occupazione.
Un esempio con numeri inventati
Una società in contabilità ordinaria con aliquota IRES del 24 per cento assume il 1° gennaio un dipendente a tempo indeterminato. Il costo annuo, contributi e TFR compresi, è di 35.000 euro. Nessuno esce e il costo complessivo del personale cresce di almeno 35.000 euro.
La maggiore deduzione è di 7.000 euro, il 20 per cento di 35.000. Il risparmio IRES è di 1.680 euro. Se il lavoratore rientra nelle categorie dell’allegato 1 la maggiore deduzione sale a 10.500 euro e il risparmio a 2.520 euro.
Se nello stesso anno un altro dipendente va in pensione e il costo complessivo cresce solo di 20.000 euro, la maggiorazione si calcola su 20.000. La maggiore deduzione scende a 4.000 euro e il risparmio a 960 euro. Il pensionamento però riduce anche l’organico: le due condizioni sul numero dei dipendenti vanno verificate di nuovo.
Il costo del dipendente si deduce comunque al 100 per cento, con un risparmio IRES di 8.400 euro. La maggiorazione aggiunge 1.680 euro su 35.000 di costo, il 4,8 per cento. Assumi se il lavoro c’è e se la persona serve all’impresa. Nessuna deduzione rende conveniente un dipendente che non ti serve.
Acconti e altri incentivi
Per gli anni della proroga la maggiorazione non riduce subito gli acconti. Nel metodo storico l’imposta dell’anno precedente si ricalcola senza la maggiorazione, e nel metodo previsionale non se ne tiene conto. Il risparmio arriva con il saldo.
Il D.L. 62/2026 prevede esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato di donne, giovani e lavoratori nella zona economica speciale unica fatte nel 2026. Il decreto dice che questi esoneri sono compatibili senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione. Ogni esonero ha regole proprie, compreso un requisito di incremento occupazionale calcolato mese per mese, da verificare a parte. Per prudenza calcola la maggiorazione sul costo che sostieni davvero, cioè senza i contributi esonerati. Per le assunzioni del 2027 gli esoneri valgono solo se saranno prorogati.
Per i periodi d’imposta dal 2028 oggi non c’è una regola approvata. Prima di fare i conti su un’assunzione controlla se la legge di bilancio per il 2027 ha cambiato qualcosa.
Quando non serve un consulente
Con pochi dipendenti, nessuna uscita nell’anno e un’assunzione stabile, il calcolo è semplice e si fa in dichiarazione. Diventa delicato con più ingressi e uscite, part time, trasformazioni di contratto, lavoratori svantaggiati o società dello stesso gruppo, che per la verifica dell’organico contano come un unico soggetto.
Come possiamo aiutarti
Possiamo verificare prima dell’assunzione se l’incremento occupazionale c’è davvero e quanto vale la maggiorazione, tenendo conto delle uscite previste nell’anno. Se la tua situazione è semplice, te lo diciamo e il calcolo resta in dichiarazione.
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Fonti
- Art. 4 D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, e allegato 1.
- Art. 1, commi 399 e 400, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025.
- Artt. 1, 2, 3 e 4 D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito dalla L. 25 giugno 2026, n. 112, G.U. n. 147 del 27 giugno 2026.
- Art. 77 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
