Auto aziendale: quanto si deduce davvero e quando conviene darla in uso al dipendente o all’amministratore?

Studio PaternòAggiornato al 31 ottobre 20266 minuti di lettura

Un’auto aziendale usata anche per fini privati si deduce di regola al 20 per cento, e solo fino a un costo di 18.075,99 euro. Se la stessa auto è data in uso promiscuo a un dipendente per la maggior parte dell’anno, la deduzione sale al 70 per cento, senza quel limite di costo. Se è data all’amministratore, la società deduce per intero il valore del benefit tassato in capo a lui, e il resto al 20 per cento. La scelta cambia molto il conto finale, ma non conviene sempre.

Le quattro percentuali

La regola è nell’articolo 164 del TUIR. Si deduce il 100 per cento solo per le auto usate esclusivamente come beni strumentali nell’attività, come quelle di un’autoscuola, e per i veicoli adibiti a uso pubblico, come i taxi. L’auto del titolare o della società usata anche per la vita privata resta al 20 per cento. Il professionista individuale deduce al 20 per cento un solo veicolo. Agenti e rappresentanti di commercio arrivano all’80 per cento, con limite di costo di 25.822,84 euro. Le auto date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta si deducono al 70 per cento.

Per il noleggio il limite è sul canone annuo, 3.615,20 euro. Per il leasing la parte di canone che corrisponde al costo oltre 18.075,99 euro non si deduce. Il carburante si deduce solo se non lo paghi in contanti, per esempio con carta di credito, di debito o prepagata.

L’IVA sull’acquisto e sulle spese di un’auto non usata esclusivamente per l’attività è detraibile al 40 per cento. L’Unione europea ha autorizzato questo limite fino al 31 dicembre 2028.

Il benefit per chi riceve l’auto

Chi riceve l’auto in uso promiscuo paga le imposte su un valore convenzionale. Per le auto assegnate dal 2025 è il 50 per cento del costo di 15.000 chilometri secondo le tabelle ACI. Scende al 20 per cento per le ibride plug-in e al 10 per cento per le elettriche a batteria. Le auto assegnate tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, e quelle ordinate entro il 2024 e assegnate nel 2025, seguono le vecchie percentuali legate alle emissioni, anche se passano a un altro dipendente.

Dal periodo d’imposta 2026 il D.Lgs. 148/2026 ha aggiunto due regole. Il valore aumenta del 5 per cento se l’auto ha accessori o allestimenti non presenti nelle tabelle ACI e non pagati dal lavoratore. Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione il valore aumenta del 50 per cento. La maggiorazione del 50 per cento vale anche per le auto che seguono le vecchie percentuali. Un’auto immatricolata nel 2021 la paga dal 2027.

Un esempio con i numeri

Prendiamo un esempio inventato. Una S.r.l. compra un’auto con un costo fiscale di 40.000 euro e la ammortizza al 25 per cento, cioè 10.000 euro l’anno. Le altre spese, carburante, assicurazione e manutenzione, sono 4.000 euro. Il costo annuo è 14.000 euro. L’auto è a benzina, assegnata nel 2026, con un costo ACI ipotizzato di 0,60 euro al chilometro e nessun accessorio extra. Il benefit è 4.500 euro, cioè il 50 per cento di 15.000 chilometri per 0,60 euro.

Se l’auto va a un dipendente per tutto l’anno, la società deduce il 70 per cento di 14.000, cioè 9.800 euro. Il dipendente aggiunge 4.500 euro al suo reddito di lavoro.

Se l’auto va all’amministratore che non è dipendente, secondo l’Agenzia delle Entrate il 70 per cento non spetta. La società deduce i 4.500 euro di benefit tassato all’amministratore e il 20 per cento della parte che eccede, con l’ammortamento calcolato sul costo limitato a 18.075,99 euro. Il risultato dipende da come si ripartisce il benefit tra ammortamento e spese di gestione, e va fatto con un prospetto sui numeri reali. Conviene che l’assegnazione all’amministratore risulti da una delibera o da un atto scritto.

Se la stessa auto è dell’imprenditore individuale e la usa anche per sé, deduce il 20 per cento delle spese, con l’ammortamento ridotto in proporzione al limite di 18.075,99 euro. Sono 1.703,80 euro su 14.000.

La differenza a favore del dipendente è chiara. Il benefit però è reddito tassato per chi riceve l’auto, e il conto finale dipende dalle aliquote di tutti e due.

Quando non conviene intestare l’auto all’impresa

Non conviene quando l’auto serve quasi solo alla famiglia. L’impresa deduce poco, detrae il 40 per cento dell’IVA e si porta dietro un bene che, quando verrà venduto, può generare una plusvalenza tassabile.

Non conviene nella S.r.l. se l’auto la usa un socio senza un incarico di amministratore o un contratto di lavoro che la preveda. Senza un’assegnazione scritta e un benefit tassato, il costo è difficile da difendere come inerente.

Non conviene dare l’auto a un dipendente solo sulla carta. Il 70 per cento richiede l’uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta, documentato per iscritto, per esempio nel contratto di lavoro o in una lettera di assegnazione firmata.

Chi è nel regime forfettario paga le imposte su un reddito calcolato in percentuale sui ricavi. Prima di intestare l’auto all’attività controlla se i costi dell’auto contano davvero per le tue imposte.

Dal 1° gennaio 2027 si applica il nuovo testo unico delle imposte sui redditi, il D.Lgs. 117/2026. La regola sul benefit passa all’articolo 53, comma 6, lettera a), con le stesse percentuali e le stesse maggiorazioni.

Come possiamo aiutarti

Possiamo rifare l’esempio con i tuoi numeri, la tua auto e le tue aliquote, e dirti se l’assegnazione conviene o se è meglio lasciare l’auto fuori dall’impresa. Se il risultato non giustifica il cambio, te lo diciamo.

Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com

Fonti

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 4, lettera a), art. 95, comma 5, e art. 164.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d).
  • Decisione di esecuzione (UE) 2025/2529 del Consiglio dell’8 dicembre 2025.
  • L. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 48 e 48-bis.
  • D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 2, G.U. n. 185 dell’11 agosto 2026, S.O. n. 30.
  • D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, art. 53, comma 6, lettera a), applicabile dal 1° gennaio 2027.
  • Agenzia delle Entrate, circolare n. 10/E del 3 luglio 2025.
  • Agenzia delle Entrate, circolare n. 1/E del 19 gennaio 2007, paragrafo 17.

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