Chi versa in un fondo pensione deduce i contributi dal reddito complessivo fino a 5.300 euro l’anno. È il limite in vigore dal periodo d’imposta 2026, al posto dei 5.164,57 euro degli anni precedenti. Il risparmio dipende dall’aliquota IRPEF che si applica alla parte di reddito tolta dalla deduzione. Se il versamento attraversa due scaglioni, non basta moltiplicarlo per l’aliquota più alta. Con 5.300 euro versati, tutti dentro lo stesso scaglione, l’IRPEF scende di 1.749 euro al 33 per cento e di 2.279 euro al 43 per cento. Una parte di quel risparmio la restituisci all’uscita, con un’aliquota tra il 15 e il 9 per cento, e i soldi restano vincolati per anni.
Come funziona la deduzione
La regola sta nell’articolo 10, comma 1, lettera e-bis, del TUIR, che rinvia ai limiti dell’articolo 8 del decreto legislativo 252 del 2005. La legge di bilancio 2026 ha portato il limite a 5.300 euro. Dal 1° gennaio 2027 il TUIR è sostituito dal nuovo testo unico delle imposte sui redditi, il decreto legislativo 117 del 2026. La deduzione resta, con una diversa numerazione degli articoli.
Nei 5.300 euro rientrano i tuoi versamenti volontari e quelli dell’eventuale datore di lavoro. Puoi versare anche per un familiare fiscalmente a carico. In quel caso la deduzione spetta a te per la parte che il familiare non deduce, sempre dentro il limite complessivo di 5.300 euro.
Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007 ha un margine in più. Se nei primi cinque anni di iscrizione ha versato meno del massimo deducibile in quei cinque anni, dal sesto anno e per i venti anni successivi può recuperare la differenza, fino a 2.650 euro l’anno oltre il limite ordinario.
Due esempi con i numeri
Gli esempi sono inventati e usano le aliquote IRPEF del 2026: 23 per cento fino a 28.000 euro, 33 per cento da 28.000 a 50.000 euro, 43 per cento oltre. Un professionista ha un reddito imponibile di 40.000 euro e versa 5.300 euro. Il reddito scende a 34.700 euro, sempre dentro lo scaglione del 33 per cento, e l’IRPEF cala di 1.749 euro. Un imprenditore individuale con 80.000 euro di reddito fa lo stesso versamento. Il reddito scende a 74.700 euro, resta nello scaglione del 43 per cento, e l’IRPEF cala di 2.279 euro. A questi importi si aggiunge il risparmio sulle addizionali regionale e comunale.
Alla pensione la parte che deriva dai contributi dedotti è tassata al 15 per cento. L’aliquota scende di 0,30 punti per ogni anno di iscrizione oltre il quindicesimo, fino al 9 per cento dopo 35 anni. Sui 5.300 euro versati paghi quindi 795 euro se esci con quindici anni di iscrizione o meno, 477 euro se ne hai almeno 35. Per ogni anno di versamento il professionista tiene in tasca tra 954 e 1.272 euro di IRPEF, l’imprenditore tra 1.484 e 1.802 euro.
Dal 2026 la legge di bilancio ha aggiunto nuove forme di prestazione. Una di queste è l’erogazione frazionata in almeno cinque anni. Su questa la ritenuta parte dal 20 per cento e scende di 0,25 punti per ogni anno oltre il quindicesimo, fino al 15 per cento. Se scegli questa forma il conto peggiora. Prima di scegliere come ricevere la prestazione chiedi al fondo il documento sul regime fiscale aggiornato.
C’è poi la tassazione dei rendimenti. Il fondo paga il 20 per cento sul risultato di ogni anno, il 12,5 per cento sulla parte che deriva da titoli di Stato, e quei rendimenti non vengono tassati di nuovo all’uscita. Prima di aderire leggi i costi del fondo, perché un fondo caro si mangia una parte del vantaggio.
Quando non conviene
La prima ragione è la liquidità. La prestazione si ottiene quando maturi i requisiti per la pensione, con almeno cinque anni di iscrizione. Prima puoi chiedere un’anticipazione fino al 75 per cento per spese sanitarie gravissime. Dopo otto anni di iscrizione puoi chiedere fino al 75 per cento per comprare o ristrutturare la prima casa tua o dei figli, oppure fino al 30 per cento per altre esigenze. Su queste due anticipazioni, e sul riscatto per cause diverse da quelle agevolate, la ritenuta è del 23 per cento. Se l’attività avrà bisogno di cassa nei prossimi anni, quei soldi non sono disponibili.
La seconda è il reddito basso. Nello scaglione del 23 per cento risparmi 1.219 euro di IRPEF su 5.300 euro e all’uscita ne restituisci da 477 a 795. Se poi ritiri con un’anticipazione tassata al 23 per cento, il vantaggio IRPEF si azzera e resta solo il rinvio dell’imposta. Se le detrazioni già annullano la tua IRPEF, la deduzione non ti fa risparmiare nulla.
La terza riguarda i forfettari. Dal reddito forfettario si deducono solo i contributi previdenziali versati in base a disposizioni di legge, come ha scritto l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 69/E del 2019. Il versamento al fondo pensione è volontario e non riduce l’imposta sostitutiva. Lo deduci solo se hai anche altri redditi soggetti a IRPEF, per esempio un reddito di lavoro dipendente o di fabbricati, e fino a capienza di quei redditi. Lo stesso vale per il socio di una società. La deduzione funziona se nella sua dichiarazione c’è un reddito soggetto a IRPEF, per esempio un compenso da amministratore o il reddito di partecipazione in una società di persone.
L’adempimento che molti dimenticano
Se versi più di 5.300 euro, o se per un anno non deduci tutto, comunica al fondo l’importo non dedotto entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento. Se il diritto alla prestazione matura prima, il termine è quella data. La parte comunicata non viene tassata all’uscita. Senza comunicazione il fondo la tratta come dedotta e la tassa.
Come possiamo aiutarti
Possiamo calcolare sul tuo reddito reale quanto risparmi e quanto restituisci all’uscita, e confrontarlo con il bisogno di cassa della tua attività. Se sei forfettario senza altri redditi IRPEF, ti diremo che il fondo pensione non ti dà un vantaggio fiscale.
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Fonti
- Art. 10, comma 1, lett. e-bis), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
- Artt. 8, 11 e 14 D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
- Art. 1, comma 3 (aliquote IRPEF) e comma 201 (previdenza complementare), L. 30 dicembre 2025, n. 199.
- Art. 1, comma 64, L. 23 dicembre 2014, n. 190.
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, G.U. n. 132 del 3 luglio 2026, S.O. n. 26, applicabile dal 1° gennaio 2027.
- Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 69/E del 22 luglio 2019.
