Se ricevi un accertamento TARI, controlla prima di tutto il termine di notifica di ciascun anno, i dati usati per il calcolo e le sanzioni. Hai sessanta giorni dalla notifica per fare ricorso. Una richiesta di annullamento al Comune non ferma questo termine.
Il termine del Comune, anno per anno
Il Comune deve notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (art. 1, comma 161, L. 296/2006). Il termine va controllato per ogni anno e per ogni violazione contestata.
Quando un solo avviso riguarda più anni, il controllo va fatto anno per anno. La Cassazione, con l’ordinanza 30966 del 2021, ha trattato ogni anno di omessa denuncia come una violazione autonoma, con un termine che decorre dall’anno successivo a quello di riferimento. Il caso riguardava l’ICI, l’imposta che ha preceduto l’IMU, ma la norma sul termine è la stessa che si applica alla TARI.
Un esempio. Se avevi dichiarato l’immobile e non hai pagato la TARI che andava versata nel 2022, il termine scade il 31 dicembre 2027. Se invece la dichiarazione mancava e il regolamento comunale la chiedeva entro una data del 2023, il termine per l’omessa dichiarazione può arrivare al 31 dicembre 2028. Per questo serve il regolamento TARI in vigore negli anni richiesti. Conta la data di notifica, che leggi sulla ricevuta della raccomandata o della PEC, non la data scritta sull’avviso.
Il Comune può affidare accertamento e riscossione a una società esterna. L’articolo 7 dello Statuto del contribuente chiede che l’atto indichi l’ufficio a cui chiedere informazioni, il responsabile del procedimento, l’ufficio a cui chiedere il riesame in autotutela, il termine e il giudice a cui fare ricorso. Controlla che queste indicazioni ci siano.
Superficie, categoria e nucleo
La maggior parte degli errori nasce dai dati di calcolo. Confronta i metri quadrati, la categoria d’uso e il numero dei componenti con la planimetria catastale, con lo stato di famiglia di quegli anni e con le riduzioni del regolamento comunale.
Se l’immobile era affittato, controlla chi lo occupava e se l’inquilino aveva presentato la sua dichiarazione. L’avviso potrebbe essere rivolto alla persona sbagliata. Controlla anche che i pagamenti di quegli anni siano stati scalati, con le ricevute in mano.
Le sanzioni
Se non avevi presentato la dichiarazione, l’avviso applica la sanzione per omessa dichiarazione, dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Per la dichiarazione infedele la misura va dal 50 al 100 per cento, con lo stesso minimo. Se avevi dichiarato e non hai pagato, si applica invece la sanzione per omesso versamento dell’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997. Le sanzioni per omessa e infedele dichiarazione si riducono a un terzo se, entro il termine per il ricorso, paghi tributo, sanzione ridotta e interessi senza impugnare.
Per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2027 il D.Lgs. 147/2026 fissa misure diverse, il 100 per cento per l’omessa dichiarazione e il 40 per cento per l’infedele. Gli avvisi sugli anni fino al 2026 seguono le misure precedenti.
Un esempio inventato. Dichiarazione mai presentata e tributo non versato di 800 euro su quattro anni, 200 euro l’anno. Con la sanzione minima del 100 per cento la sanzione vale 800 euro. Ridotta a un terzo scende a 266,67 euro, con un risparmio di 533,33 euro. Gli interessi sono esclusi dal calcolo.
Se non paghi e non fai ricorso
Dal 2020 l’avviso di accertamento dei tributi locali è esecutivo (art. 1, comma 792, L. 160/2019). Trenta giorni dopo il termine per il pagamento le somme sono affidate a chi gestisce la riscossione forzata. L’esecuzione resta sospesa per 180 giorni dall’affidamento, ridotti a 120 quando riscuote lo stesso soggetto che ha notificato l’avviso. Se è passato un anno dalla notifica dell’avviso, prima del pignoramento deve arrivarti un’intimazione di pagamento.
L’intimazione si contesta solo per i suoi vizi, per esempio un errore di calcolo o una notifica irregolare. Se l’avviso ti era stato notificato regolarmente, i suoi errori non si discutono più. Succede a chi paga solo il tributo e lascia le sanzioni. Le sanzioni tornano con l’intimazione, ormai definitive. Se invece l’avviso non ti era mai stato notificato, con il ricorso contro l’intimazione puoi contestare anche l’avviso (art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992).
Autotutela, ricorso o definizione agevolata
Se l’errore è evidente, per esempio una persona sbagliata, un errore di calcolo o un pagamento non considerato, puoi chiedere al Comune di annullare l’avviso. Per questi casi l’articolo 10-quater dello Statuto del contribuente prevede l’annullamento obbligatorio. L’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, con l’atto di orientamento del 15 luglio 2024, ha chiesto ai Comuni di applicarlo. Se la risposta non arriva prima della scadenza, presenta comunque il ricorso.
Il ricorso alla Corte di giustizia tributaria va notificato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso e depositato entro i trenta giorni successivi. Se il tributo contestato, senza sanzioni e interessi, non supera 3.000 euro, puoi stare in giudizio senza difensore.
La legge di bilancio 2026 consente ai Comuni di approvare con regolamento una definizione agevolata che riduce o cancella sanzioni e interessi. Il tributo resta dovuto. Ogni Comune decide se adottarla, per quali somme e con quali scadenze. Prima di pagare chiedi all’ufficio se a Pescara è aperta una definizione e se il tuo avviso rientra.
Se i termini sono rispettati e i dati sono corretti, pagare entro sessanta giorni con le sanzioni ridotte è di solito la strada che costa meno. Un ricorso su poche centinaia di euro può costare più di quanto fa risparmiare. Se l’importo è alto, chiedi la rateazione prevista dal regolamento comunale.
Come possiamo aiutarti
Possiamo controllare l’avviso anno per anno, rifare il calcolo e dirti se conviene pagare, chiedere l’annullamento o fare ricorso. Se l’avviso è corretto te lo diciamo, insieme all’importo ridotto da pagare entro la scadenza.
Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com
Fonti
- L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161.
- L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 695, 696, 697 e 699.
- L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 792.
- L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 102-110.
- D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, art. 12.
- L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7, comma 2, e 10-quater.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13.
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 12, comma 2, 19, comma 3, e 22, comma 1.
- Corte di cassazione, ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30966.
- Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, atto di orientamento 15 luglio 2024 sull’autotutela obbligatoria.
