Un F24 che usa crediti del superbonus acquistati viene scartato quando i controlli automatici dell’Agenzia delle Entrate trovano un dato che non torna. Le cause più frequenti sono la quota dell’anno già esaurita, il codice tributo o l’anno di riferimento sbagliati, l’invio fuori dai servizi telematici dell’Agenzia e i debiti iscritti a ruolo scaduti per più di 50.000 euro. Quando il modello è scartato, tutti i pagamenti e le compensazioni che contiene si considerano non eseguiti: verifica subito anche le altre somme indicate nella delega. La prima cosa da fare è leggere la motivazione nella ricevuta di scarto. Se l’errore è nel modello e la quota dell’anno è ancora disponibile, rimandi un F24 corretto entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Come si usa il credito acquistato
Chi compra un credito del superbonus lo trova nella piattaforma cessione crediti dell’Agenzia e deve accettarlo lì prima di usarlo. Il credito si compensa in F24 con la stessa ripartizione in quote annuali che avrebbe avuto la detrazione. La quota di un anno si usa dal 1° gennaio al 31 dicembre di quell’anno. La quota non utilizzata entro l’anno non si riporta agli anni successivi e non si chiede a rimborso.
L’F24 con questi crediti va presentato solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il codice tributo cambia secondo il bonus, il tipo di opzione e la data della comunicazione. Per esempio, per le opzioni comunicate dal 1° aprile 2023 il superbonus ceduto ha il codice 7709 e il superbonus da sconto in fattura il codice 7719. Le rate ripartite in dieci anni hanno il codice 7771. Prima di compilare l’F24 controlla nella piattaforma quale codice corrisponde a ogni credito. Nel campo anno di riferimento va indicato l’anno in cui la quota è utilizzabile.
Le cause più frequenti dello scarto
La prima causa è la quota superata. Il sistema confronta il credito compensato con la quota disponibile per quell’anno e scarta l’intero modello se la supera anche di poco. Facciamo un esempio inventato. Un’impresa ha una quota dell’anno di 20.000 euro, ne ha già usati 15.000 a giugno e a novembre presenta un F24 con 8.000 euro di debiti pagati interamente con il credito. L’F24 viene scartato per intero. L’impresa deve rifarlo usando 5.000 euro di credito e pagando gli altri 3.000 euro con denaro.
Seguono gli errori di compilazione: codice tributo di un altro bonus o di un’altra data di comunicazione, anno di riferimento sbagliato, credito non ancora accettato in piattaforma.
Poi ci sono i debiti a ruolo. Dal 2026 chi ha carichi affidati alla riscossione o atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti, scaduti per più di 50.000 euro complessivi, non può compensare crediti d’imposta in F24. Prima la soglia era di 100.000 euro. Non contano i debiti sospesi e quelli con una rateazione concessa e pagata regolarmente. Il blocco non riguarda il pagamento in compensazione dei contributi INPS e dei premi INAIL. Esiste anche una regola specifica per i bonus edilizi, con soglia di 10.000 euro, che la legge rende operativa solo con un decreto del Ministero dell’economia sulle modalità e sulla decorrenza: prima di compensare, verifica se il decreto è stato adottato.
Infine l’Agenzia può sospendere fino a trenta giorni un F24 con compensazioni a rischio. Durante la sospensione puoi inviare gli elementi che dimostrano la correttezza del credito, oppure chiedere l’annullamento della delega. Se alla fine il credito risulta usato in modo non corretto, il modello viene scartato. Se allo scadere della sospensione non arriva lo scarto, il pagamento si considera fatto alla data indicata nel file.
Una precisazione sui contributi. Dal 2025 il divieto di usare questi crediti per pagare contributi INPS e premi INAIL riguarda banche, intermediari finanziari, società dei gruppi bancari e assicurazioni. Per le altre imprese la compensazione del superbonus con i contributi resta possibile.
Cosa fare dopo lo scarto
Se la ricevuta indica un errore di compilazione puoi correggerlo da solo: controlla in piattaforma la quota residua, il codice e l’anno, poi rimanda l’F24. I debiti che erano nel modello scartato risultano non pagati alla scadenza originaria e vanno regolarizzati con il ravvedimento operoso. Il ravvedimento con il credito funziona solo se la quota è ancora utilizzabile alla data del nuovo invio.
Se pensi che lo scarto sia sbagliato, scrivi all’ufficio con i documenti del credito e dell’acquisto. L’istanza di autotutela però non sospende il termine per fare ricorso. Molte istanze restano senza risposta per mesi e la quota dell’anno nel frattempo scade.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova, con la sentenza n. 319/2024, ha ammesso il ricorso contro la comunicazione di scarto, qualificandola come diniego di un’agevolazione. L’Agenzia sostiene che lo scarto non sia un atto impugnabile e la questione non è definita in Cassazione. Se vuoi tentare il ricorso, prudenza vuole che tu lo prepari entro sessanta giorni dalla ricevuta, il termine ordinario per impugnare. Per somme piccole il costo del giudizio può superare il credito in gioco, e allora non conviene.
Per la quota di ogni anno il termine è il 31 dicembre. Conviene inviare l’F24 entro metà dicembre. Un modello sospeso per trenta giorni e scartato a gennaio non si può più rifare sulla quota dell’anno prima.
Come possiamo aiutarti
Leggiamo la ricevuta di scarto, ricostruiamo le quote del credito nella piattaforma e ti diciamo se l’errore si corregge con un nuovo F24. Se lo scarto non regge, valutiamo con te istanza e ricorso mettendo a confronto costi e importo. Contatta lo Studio Commerciale Paternò.
Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com
Fonti
- Art. 121, commi 3 e 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. L. 17 luglio 2020, n. 77
- Artt. 4 e 4-bis D.L. 29 marzo 2024, n. 39, conv. L. 23 maggio 2024, n. 67
- Art. 37, commi 49-ter e 49-quinquies, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. L. 4 agosto 2006, n. 248
- Art. 1, comma 116, L. 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026)
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 agosto 2018, prot. n. 195385, punti 2.1-2.6
- Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 2 maggio 2023, n. 19/E
- Risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 27 maggio 2026, n. 110
- Art. 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
- CGT di primo grado di Padova, sez. 1, sent. n. 319 depositata il 9 settembre 2024
