Ho dimenticato una Certificazione Unica nella dichiarazione dei redditi: cosa succede e come rimediare?

Studio PaternòAggiornato al 31 ottobre 20266 minuti di lettura

Se hai dimenticato una Certificazione Unica nella dichiarazione, devi presentare una dichiarazione integrativa e pagare la differenza di imposta con gli interessi e una sanzione ridotta. Prima correggi, meno paghi. Se aspetti che sia l’Agenzia delle Entrate a contestarti il reddito mancante, perdi gran parte della riduzione sulla sanzione.

L’Agenzia ha già quella CU

Il datore di lavoro, l’ente che paga la pensione o il committente trasmette la CU all’Agenzia delle Entrate per via telematica, di regola entro il 16 marzo. Gli stessi dati servono a preparare la dichiarazione precompilata. Il reddito che hai dimenticato è quindi già negli archivi dell’Agenzia, e il confronto con la tua dichiarazione lo fa emergere.

Il caso più frequente è chi ha cambiato lavoro durante l’anno o ha avuto due rapporti insieme. Ogni sostituto trattiene le imposte come se il suo fosse l’unico reddito. Sommando i redditi, l’IRPEF sale e le detrazioni cambiano, e la differenza va pagata con la dichiarazione.

Se hai consegnato la vecchia CU al nuovo datore di lavoro e lui ha fatto il conguaglio, la sua CU comprende già anche l’altro reddito. In quel caso la correzione potrebbe non servire, e conviene farlo verificare prima di pagare.

Anche il 730 precompilato accettato non ti mette al riparo. Se la CU non c’era, per esempio perché il sostituto l’ha trasmessa in ritardo, l’imposta su quel reddito resta dovuta.

Quale modello usare e fino a quando

Il 730 integrativo serve solo per le correzioni a tuo favore, cioè per un credito più alto o un debito più basso. Per un reddito dimenticato, che aumenta l’imposta, si presenta il modello Redditi Persone Fisiche integrativo, anche se in origine avevi presentato il 730.

L’integrativa si può presentare entro il termine che l’Agenzia ha per l’accertamento, cioè il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. Per una dichiarazione presentata nel 2026 il termine è il 31 dicembre 2031. Insieme all’integrativa paghi la maggiore imposta, gli interessi e la sanzione ridotta con il ravvedimento.

Quanto costa correggere

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, se il reddito omesso emerge da una dichiarazione integrativa presentata prima che tu abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento, la sanzione è il 50 per cento della maggiore imposta. Se invece l’Agenzia ti contesta il reddito con un avviso, la sanzione è il 70 per cento. La sanzione della dichiarazione infedele assorbe quella per il mancato versamento della stessa imposta.

Il ravvedimento riduce la sanzione in base al momento in cui correggi. Se regolarizzi entro il termine della dichiarazione dell’anno in cui hai commesso l’errore, la sanzione si riduce a un ottavo. Dopo quel termine si riduce a un settimo. Per la dichiarazione presentata nel 2026, la riduzione a un ottavo vale fino alla scadenza della dichiarazione da presentare nel 2027.

Se correggi entro novanta giorni dalla scadenza della dichiarazione originaria valgono regole diverse, che dipendono dal tipo di errore. In quel caso il calcolo va fatto sulla tua posizione.

Un esempio inventato. Una CU non inserita comporta, dopo aver considerato ritenute e detrazioni, 3.000 euro di maggiore IRPEF. Se correggi dopo i novanta giorni, ma prima di qualsiasi controllo e entro la scadenza della dichiarazione da presentare nel 2027, la sanzione è il 50 per cento di 3.000 euro ridotto a un ottavo, cioè 187,50 euro, più gli interessi.

Se invece arriva l’avviso di accertamento, la sanzione è il 70 per cento, cioè 2.100 euro. Con l’accertamento con adesione scende a un terzo, 700 euro, più gli interessi per un periodo più lungo. A parità di imposta, l’adesione costa in sanzioni circa 3,7 volte il ravvedimento da 187,50 euro.

Quando il ravvedimento non è più possibile

Per le imposte gestite dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento è escluso dalla notifica di un atto di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni con cui l’Agenzia ti chiede le somme dopo il controllo automatico o formale della dichiarazione. Una lettera di compliance, con cui l’Agenzia ti segnala un’anomalia e ti invita a controllare, non compare tra le cause che lo escludono. Se la ricevi, è il momento di correggere. Per prudenza calcola la sanzione sulla misura piena del 70 per cento, perché non è chiaro se la lettera tolga la misura ridotta del 50.

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il ravvedimento resta possibile anche dopo lo schema di atto, la bozza che l’Agenzia invia prima dell’avviso per raccogliere le tue osservazioni. La riduzione è a un sesto, purché tu non abbia chiesto l’accertamento con adesione. L’istanza di adesione va presentata entro trenta giorni dallo schema, e chi la presenta perde il ravvedimento. Non contare sullo schema, però. Il contraddittorio non è previsto per gli atti automatizzati, tra cui gli accertamenti parziali costruiti solo sull’incrocio dei dati in possesso dell’Agenzia, e in quei casi l’avviso può arrivare senza bozza.

Quando puoi fare da solo

Con una sola CU dimenticata e nessuna comunicazione ricevuta, puoi presentare l’integrativa dal sito dell’Agenzia o tramite un CAF, e calcolare il ravvedimento con l’aiuto del CAF stesso. Serve un professionista se le CU sono più di una, se cambiano acconti e detrazioni o se hai già ricevuto una lettera o uno schema di atto.

Come possiamo aiutarti

Possiamo verificare se la CU va davvero aggiunta, rifare il calcolo dell’imposta e del ravvedimento e presentare l’integrativa. Se hai già ricevuto una comunicazione dell’Agenzia, valutiamo con te se conviene ravvedersi o chiedere l’adesione.

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Fonti

  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8.
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis, 36-ter, 41-bis e 43, comma 1.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 1, commi 2 e 2-bis, e art. 13, comma 1, come modificati dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, art. 2.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, commi 1 e 1-ter, come modificato dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.
  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6-bis.
  • Decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze 24 aprile 2024, G.U. n. 100 del 30 aprile 2024.
  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 2-bis.
  • Agenzia delle Entrate, circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016, par. 3.1.1.
  • Corte di cassazione, ordinanza 18 febbraio 2025, n. 4187.

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