Accertamento con adesione: quando conviene trattare con l’Agenzia delle Entrate e quando no?

Studio PaternòAggiornato al 31 ottobre 20266 minuti di lettura

L’accertamento con adesione conviene quando la pretesa dell’Agenzia ha una parte fondata e una parte discutibile. Si tratta sulla parte discutibile, le sanzioni scendono a un terzo del minimo e si chiude senza processo. Non conviene quando l’avviso ha vizi che possono farlo annullare per intero, perché l’accordo perfezionato chiude anche quei vizi.

Come si arriva al tavolo

Per gli atti emessi dal 30 aprile 2024 quasi tutti gli avvisi di accertamento devono essere preceduti dal contraddittorio preventivo previsto dall’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente. L’Agenzia ti comunica uno schema di atto e l’atto non può essere emesso prima di sessanta giorni, il tempo che hai per presentare osservazioni. Restano esclusi gli atti automatizzati, quelli di pronta liquidazione e quelli di controllo formale elencati dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2024, oltre ai casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Se hai ricevuto lo schema di atto, l’istanza di adesione si presenta entro trenta giorni dalla sua comunicazione. In alternativa la puoi presentare entro quindici giorni dalla notifica dell’avviso, e in questo caso il termine per il ricorso è sospeso per trenta giorni. Chi ha già chiesto l’adesione sullo schema non può chiederla una seconda volta dopo l’avviso.

Se l’avviso è arrivato senza schema di atto, perché rientra tra gli atti esclusi, l’istanza si presenta prima del ricorso e comunque entro il termine per farlo. Il termine per il ricorso e quello per pagare l’IVA accertata restano sospesi per novanta giorni dalla presentazione dell’istanza. Sui sessanta giorni ordinari arrivi quindi a centocinquanta, più l’eventuale sospensione feriale di agosto. Se nel frattempo impugni l’avviso, l’istanza si considera rinunciata.

Quanto si risparmia

Nell’adesione le sanzioni si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione per dichiarazione infedele è il 70 per cento della maggiore imposta, quindi in adesione si paga il 23,33 per cento dell’imposta concordata.

Facciamo un esempio inventato, su una dichiarazione presentata dopo il 1° settembre 2024. L’avviso chiede 20.000 euro di imposta e 14.000 euro di sanzioni. Se fai ricorso e lo perdi per intero, paghi 34.000 euro più gli interessi e le spese del giudizio. In adesione dimostri che una parte dei costi contestati era deducibile e l’imposta scende a 12.000 euro. La sanzione diventa 2.800 euro, il totale 14.800 euro, che puoi dividere in otto rate trimestrali da 1.850 euro più interessi. Se invece accetti l’avviso così com’è e paghi entro il termine del ricorso, cioè fai acquiescenza, le sanzioni scendono a un terzo e paghi 24.666,67 euro. Una conciliazione davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado sulla stessa imposta di 12.000 euro porta le sanzioni al 40 per cento del minimo, cioè 3.360 euro, per un totale di 15.360 euro, ma dopo aver sostenuto il costo del ricorso e del difensore. Gli interessi sono esclusi in tutti i calcoli.

Pagamento e rate

L’accordo si perfeziona solo con il pagamento dell’intero importo o della prima rata entro venti giorni dalla redazione dell’atto di adesione. Sono ammesse fino a otto rate trimestrali, sedici se le somme superano 50.000 euro. La rateazione non è ammessa quando l’adesione riguarda un atto di recupero di crediti.

Se non paghi l’intero importo o la prima rata nei venti giorni, l’accordo non si perfeziona e l’avviso resta in piedi. Se salti una rata successiva perdi la rateazione e il residuo viene iscritto a ruolo con una sanzione aggiuntiva.

Se l’accordo non si trova

L’Agenzia non è obbligata ad accettare e tu non sei obbligato a firmare. Se l’accordo non arriva, alla fine della sospensione il termine per il ricorso riprende a correre e puoi impugnare l’avviso. Perdi però l’acquiescenza, perché dopo l’istanza di adesione la riduzione a un terzo per il pagamento immediato dell’avviso non è più disponibile. Se pensi di pagare comunque tutto, l’istanza ti costa quella riduzione.

Quando conviene non aderire

L’adesione non serve quando l’atto ha vizi forti. Penso a un avviso emesso senza il contraddittorio dovuto, a un avviso notificato oltre il termine di decadenza, a una motivazione che non risponde alle osservazioni che hai presentato sullo schema. In questi casi il giudice può annullare l’intero avviso. Con l’accordo perfezionato, invece, l’avviso perde efficacia, la pretesa si chiude su quanto concordato e i vizi che avresti potuto far valere restano senza effetto.

Non conviene nemmeno quando la pretesa è tutta fondata e la puoi pagare subito. In quel caso l’acquiescenza dà la stessa riduzione delle sanzioni sull’avviso intero senza la trattativa, e la puoi fare da solo. L’adesione dà il suo risultato quando c’è davvero qualcosa da discutere: una valutazione, una stima, un costo documentabile.

Un’ultima nota sui tempi. Dal 1° gennaio 2027 l’accertamento con adesione passa nel testo unico adempimenti e accertamento, il D.Lgs. 141/2026, con una nuova numerazione degli articoli. Fino al 31 dicembre 2026 resta in vigore il D.Lgs. 218/1997. Se la trattativa si chiude nel 2027, chi ti assiste deve controllare quale testo citare nell’atto.

Come possiamo aiutarti

Leggiamo l’avviso o lo schema di atto e ti diciamo se ha vizi che giustificano il ricorso o se conviene trattare. Se si tratta, prepariamo l’istanza, la documentazione e il calcolo delle rate. Se la pretesa è fondata e semplice, te lo diciamo e puoi pagare da solo.

Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com

Fonti

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 6, commi 2, 2-bis, 2-quater, 3 e 4, 8, commi 1, 2 e 2-bis, e 15.
  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6-bis.
  • D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, artt. 1 e 41 (applicazione agli atti emessi dal 30 aprile 2024).
  • Decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze 24 aprile 2024, G.U. n. 100 del 30 aprile 2024.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 1, comma 2, come modificato dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, art. 2.
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 48-ter.
  • D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, G.U. n. 181 del 6 agosto 2026, artt. 358, 367 e 368.
  • Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Toscana, Gli istituti deflattivi del contenzioso, 10 aprile 2026.

Leggi anche

Tutti gli approfondimenti
Contenzioso tributario Ho dimenticato una Certificazione Unica nella dichiarazione dei redditi: cosa succede e come rimediare? Leggi l'articolo Contenzioso tributario Credito del superbonus scartato in F24: perché succede e cosa fare? Leggi l'articolo Contenzioso tributario Avviso IMU da un Comune dove non abito: cosa verificare prima di pagare? Leggi l'articolo

Contatti

Telefono085 374220 r.a. Posta elettronicainfo@studiopaterno.com PECstudiopaterno@legalmail.it Modulo di contattoCompila il modulo