Il revisore controlla i conti: verifica la contabilità durante l’anno e firma un giudizio sul bilancio. Il sindaco, unico o in collegio, vigila sull’amministrazione: rispetto della legge e dello statuto, corretta amministrazione, adeguatezza dell’organizzazione. Il collegio sindacale costa di più perché è composto da più persone e lavora con riunioni periodiche obbligatorie. Sulle responsabilità la differenza più netta è recente: dal 12 aprile 2025 il sindaco risponde dei danni entro un multiplo del proprio compenso, salvo il dolo, mentre per il revisore la legge non fissa un tetto.
Nella S.r.l. puoi scegliere tra un revisore e un organo di controllo. Se lo statuto non dice nulla, l’organo di controllo è un sindaco unico.
Cosa fa il revisore
Il revisore legale, o la società di revisione, ha due compiti fissati dall’articolo 14 del decreto legislativo 39 del 2010. Durante l’esercizio verifica la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. A fine esercizio esprime con una relazione un giudizio sul bilancio. Nella relazione dichiara anche se ci sono incertezze significative sulla capacità della società di continuare l’attività.
Per fare questo lavoro ha diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili e può procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti. Non entra invece nel merito delle scelte di gestione.
L’incarico dura tre esercizi. Lo conferisce l’assemblea, che fissa il compenso per tutta la durata. Se esiste un organo di controllo, l’assemblea decide su sua proposta motivata. Il revisore può essere revocato solo per giusta causa, e una divergenza di opinioni su un trattamento contabile non lo è.
Cosa fa il sindaco
Il sindaco vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Riferisce all’assemblea di bilancio sull’attività svolta e sui fatti censurabili rilevati.
Queste regole, che prima erano nell’articolo 2403 del codice civile, dal 29 aprile 2026 sono negli articoli 2396-quinquies e seguenti, per effetto del decreto legislativo 47 del 2026. Per la S.r.l. l’articolo 2477 rinvia alle norme sul collegio sindacale delle società per azioni.
Il sindaco ha poteri propri. Può fare in qualsiasi momento atti di ispezione e di controllo e chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali. Se trova fatti censurabili di rilevante gravità e c’è urgente necessità di provvedere, può convocare l’assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione. L’organo di controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni e verbalizza ogni riunione nel libro previsto dalla legge.
Il sindaco può svolgere anche la revisione legale dei conti. Nella S.r.l. l’atto costitutivo può affidargli questa funzione. Nella società per azioni lo statuto può prevederlo se la società non redige il bilancio consolidato, e in questo caso i sindaci devono essere revisori legali iscritti nel registro.
Sindaco unico o collegio
Il collegio sindacale ha tre o cinque membri effettivi e due supplenti. Almeno un effettivo e un supplente devono essere revisori legali iscritti nel registro. Gli altri, se non sono revisori, devono essere iscritti negli albi professionali individuati dal Ministero della giustizia oppure professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.
I sindaci restano in carica tre esercizi. Possono essere revocati solo per giusta causa e la delibera di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l’interessato. Prima della loro accettazione vanno resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo che ricoprono in altre società.
Cosa cambia nei costi
La legge non fissa un compenso. Il compenso del sindaco lo stabilisce lo statuto o l’assemblea al momento della nomina, per tutta la durata. Quello del revisore lo determina l’assemblea quando conferisce l’incarico.
Il costo dipende da quante persone lavorano e da quanto lavoro serve. Le soluzioni più comuni nella S.r.l. sono tre, dalla più leggera alla più completa. Il revisore unico, che controlla solo i conti. Il sindaco unico con anche la revisione legale, che unisce controllo dei conti e vigilanza sull’amministrazione in una sola persona. Il collegio sindacale di tre membri, con o senza revisore esterno, che moltiplica le persone coinvolte e le ore di lavoro. A parità di società, la vigilanza del sindaco aggiunge al controllo dei conti le riunioni ogni novanta giorni, i verbali e il controllo sugli assetti, e quindi richiede più tempo del solo revisore.
Cosa cambia nelle responsabilità
Il sindaco deve adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico. Dal 12 aprile 2025, con la legge 35 del 2025, la sua responsabilità verso la società, i soci, i creditori e i terzi ha un limite, salvo che abbia agito con dolo. Il limite è un multiplo del compenso annuo percepito. Quindici volte per i compensi fino a 10.000 euro, dodici volte per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dieci volte per i compensi oltre 50.000 euro. Il limite vale anche quando il collegio svolge la revisione legale.
Facciamo un esempio inventato. Un sindaco unico con un compenso annuo di 8.000 euro risponde fino a 120.000 euro. Con un compenso di 20.000 euro il limite sale a 240.000 euro. L’azione contro i sindaci si prescrive in cinque anni dal deposito della relazione sul bilancio dell’esercizio in cui si è verificato il danno.
Il revisore risponde in solido con gli amministratori verso la società, i soci e i terzi per i danni causati dall’inadempimento dei propri doveri. Nei rapporti interni tra i responsabili ognuno risponde nei limiti del proprio contributo effettivo al danno. La legge non prevede per il revisore un tetto legato al compenso. L’azione si prescrive in cinque anni dalla data della relazione di revisione.
C’è poi un obbligo comune. Sia l’organo di controllo sia il revisore devono segnalare per iscritto agli amministratori quando vedono i presupposti della crisi o dell’insolvenza che consentono di chiedere la composizione negoziata. Una segnalazione tempestiva attenua o esclude la loro responsabilità. La legge la considera tempestiva se arriva entro sessanta giorni da quando hanno conosciuto lo stato di crisi.
Come scegliere
Se la tua S.r.l. è obbligata solo per aver superato i limiti dimensionali e ha un’organizzazione semplice, il revisore unico è la soluzione più leggera. Se vuoi che qualcuno controlli anche come è organizzata l’amministrazione, o se ci sono soci di minoranza che chiedono più garanzie, il sindaco unico con la revisione dà una vigilanza più ampia senza moltiplicare le persone. Il collegio sindacale è adatto alle S.r.l. più grandi o con assetti complessi.
In ogni caso, il professionista deve essere indipendente. Non può fare il sindaco chi ha con la società un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, né un parente stretto degli amministratori.
Come possiamo aiutarti
Possiamo confrontare con te le alternative sulla base dei tuoi bilanci e del tuo statuto, preparare la delibera di nomina e l’eventuale modifica statutaria. Lo Studio Commerciale Paternò assume incarichi di revisore e di sindaco presso società di cui non tiene la contabilità né cura la consulenza. Se sei già nostro cliente per la contabilità, ti aiutiamo a scegliere un professionista indipendente e a coordinare il lavoro. Contatta lo studio prima dell’assemblea di nomina.
Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com
Fonti
- Art. 2477 c.c., testo vigente dal 18 giugno 2019
- Artt. 2396-quinquies, 2396-sexies, 2396-septies, 2396-octies, 2397, 2403 e 2409-bis c.c., testo vigente dal 29 aprile 2026 dopo il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 (G.U. n. 86 del 14 aprile 2026, S.O. n. 14)
- Artt. 2400 e 2402 c.c.
- Art. 2407 c.c., come sostituito dall’art. 1 della L. 14 marzo 2025, n. 35 (G.U. n. 73 del 28 marzo 2025), in vigore dal 12 aprile 2025
- Artt. 13, 14 e 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
- Art. 25-octies D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), testo vigente dal 28 settembre 2024
