Cosa controlla il revisore durante l’anno e cosa chiede all’amministratore?

Studio PaternòAggiornato al 31 ottobre 20266 minuti di lettura

Durante l’anno il revisore verifica che la contabilità sia tenuta regolarmente e che i fatti di gestione siano registrati correttamente nelle scritture contabili. Lo prevede l’articolo 14 del decreto legislativo 39 del 2010. Nello stesso periodo raccoglie gli elementi che gli serviranno per il giudizio sul bilancio. Per farlo ha diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili e può fare accertamenti, controlli ed esame di atti. Se il revisore è anche sindaco, a questo si aggiunge la vigilanza sull’amministrazione, con riunioni almeno ogni novanta giorni.

Cosa dice la legge

L’articolo 14 assegna al revisore due compiti. Esprimere con una relazione un giudizio sul bilancio d’esercizio. Verificare nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione. La legge non fissa una cadenza per questi controlli: il revisore organizza le verifiche secondo i principi di revisione e la dimensione della società.

Lo stesso articolo dà al revisore il diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili alla revisione. Non è una cortesia che l’amministratore può rifiutare. È un diritto previsto dalla legge, e un rifiuto può incidere sul giudizio finale.

Cosa controlla durante l’anno

Il lavoro si svolge di solito in alcune visite durante l’esercizio, più una fase finale dopo la chiusura. Nelle visite il revisore controlla che i libri e i registri obbligatori siano aggiornati, che i versamenti di imposte, ritenute e contributi siano stati fatti nei termini, che i saldi di banca e di cassa corrispondano alla contabilità. Esamina a campione le registrazioni più rilevanti e le confronta con fatture, contratti e movimenti bancari.

Il revisore guarda anche alle operazioni fuori dall’ordinario: un finanziamento nuovo, un contenzioso, una vendita di beni importanti, un’operazione con soci o società collegate. Su queste chiede spiegazioni e documenti già durante l’anno, per non scoprirle a bilancio chiuso.

Un altro punto è la continuità aziendale. Nella relazione il revisore deve dichiarare se ci sono incertezze significative sulla capacità della società di continuare l’attività. Per questo chiede previsioni di cassa e notizie sull’andamento, soprattutto quando i risultati peggiorano.

Cosa ti chiede

Le richieste tipiche riguardano documenti che l’amministrazione ha già. Gli estratti conto bancari e le riconciliazioni con la contabilità. I partitari di clienti e fornitori con le partite aperte da più tempo. I modelli F24 pagati e i prospetti delle ritenute e dei contributi. I contratti rilevanti, i finanziamenti e le garanzie. I verbali di assemblea e del consiglio di amministrazione. Le situazioni contabili infrannuali e, se esistono, il budget e le previsioni di cassa.

Verso la fine dell’esercizio il revisore può chiedere di assistere alla conta del magazzino e di inviare lettere di conferma a banche, clienti, fornitori e legali. Le conferme arrivano direttamente al revisore, che le confronta con i saldi in contabilità.

Quando il bilancio è pronto, la legge prevede che gli amministratori lo comunichino al revisore e al collegio sindacale almeno trenta giorni prima dell’assemblea che deve discuterlo. Prima di firmare la relazione il revisore ti chiede di solito una lettera, firmata dal legale rappresentante, in cui confermi di avergli messo a disposizione tutte le informazioni e di non conoscere fatti rilevanti non registrati.

Facciamo un esempio inventato. Una S.r.l. chiude l’esercizio al 31 dicembre e approva il bilancio il 28 aprile. Il bilancio deve arrivare al revisore entro il 29 marzo. Se l’amministrazione consegna i documenti solo a metà aprile, il revisore lavora sotto pressione e ha meno margine per chiedere correzioni prima della relazione.

Se il revisore è anche sindaco

Quando il sindaco svolge anche la revisione legale, ai controlli sui conti si aggiunge la vigilanza sull’amministrazione. Dal 29 aprile 2026 la disciplina è negli articoli 2396-quinquies e seguenti del codice civile, introdotti dal decreto legislativo 47 del 2026, e si applica al sindaco della S.r.l. per il rinvio dell’articolo 2477.

Il sindaco vigila sul rispetto della legge e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Può fare in qualsiasi momento atti di ispezione e controllo e chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, anche delle società controllate. L’organo di controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni e ogni riunione va verbalizzata nel libro previsto dalla legge. In pratica significa almeno quattro verifiche all’anno, con un verbale per ciascuna.

Quando sindaco e revisore sono persone diverse, la legge li obbliga a scambiarsi tempestivamente le informazioni rilevanti per i rispettivi compiti.

I segnali di crisi

Il revisore e l’organo di controllo hanno un obbligo che riguarda direttamente l’amministratore. Se vedono i presupposti della crisi o dell’insolvenza che consentono di chiedere la composizione negoziata, devono segnalarlo per iscritto all’organo amministrativo. Per la legge c’è crisi quando l’insolvenza è probabile e i flussi di cassa previsti non bastano a pagare le obbligazioni dei dodici mesi successivi.

La segnalazione è motivata, arriva con un mezzo che prova la ricezione, come la PEC, e fissa un termine non superiore a trenta giorni entro cui l’amministratore deve riferire le iniziative prese. Se ricevi una segnalazione, rispondi nei termini e per iscritto. Chi segnala in modo tempestivo, cioè entro sessanta giorni da quando ha conosciuto lo stato di crisi, vede attenuata o esclusa la propria responsabilità. Per questo il revisore e il sindaco non possono rinviare.

C’è un’informazione che il sindaco riceve anche senza chiederla. Le banche e gli intermediari finanziari, quando comunicano al cliente peggioramenti, sospensioni o revoche degli affidamenti, devono informare anche l’organo di controllo, se esiste.

Come prepararti

Concorda all’inizio dell’incarico un calendario delle visite e l’elenco dei documenti per ciascuna. Tieni aggiornate le riconciliazioni bancarie e i partitari, perché sono la prima cosa che il revisore guarda. Segnala tu le operazioni straordinarie appena le decidi, senza aspettare la domanda. Prepara una situazione infrannuale almeno a metà anno, così le differenze emergono quando c’è ancora tempo per correggerle.

Un rapporto ordinato con il revisore durante l’anno riduce il rischio di rilievi nella relazione finale. I problemi trovati a giugno si correggono. Quelli trovati ad aprile dell’anno dopo finiscono spesso nella relazione.

Come possiamo aiutarti

Possiamo preparare con te il calendario delle verifiche e l’elenco dei documenti, organizzare la contabilità in modo che le richieste del revisore trovino risposta subito e assisterti se ricevi una segnalazione di crisi. Lo Studio Commerciale Paternò svolge anche incarichi di revisione legale e di sindaco presso società di cui non tiene la contabilità né cura la consulenza. Contatta lo studio per un primo esame della tua situazione.

Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com

Fonti

  • Art. 14, commi 1, 2 e 6, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, testo vigente dal 6 marzo 2026
  • Art. 2429, primo comma, c.c. (comunicazione del bilancio almeno trenta giorni prima dell’assemblea)
  • Artt. 2396-quinquies, 2396-sexies e 2396-octies c.c., testo vigente dal 29 aprile 2026 dopo il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47
  • Art. 2477, quarto comma, c.c.
  • Art. 2409-septies c.c. (scambio di informazioni)
  • Artt. 2, comma 1, lett. a), 25-octies e 25-decies D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), testo vigente dal 28 settembre 2024

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