Relazione del revisore con rilievi o giudizio negativo: cosa succede alla società e con la banca?

Studio PaternòAggiornato al 31 ottobre 20266 minuti di lettura

Un giudizio con rilievi o negativo non impedisce ai soci di approvare il bilancio, perché la legge non lega l’approvazione al tipo di giudizio. La relazione però viene depositata nel registro delle imprese insieme al bilancio, entro trenta giorni dall’approvazione, e chiunque può leggerla, banca compresa. Il rilievo dice a tutti che i numeri del bilancio, in tutto o in parte, non sono affidabili. Le conseguenze pratiche arrivano soprattutto da lì: domande della banca, dubbi dei fornitori, attenzione dei soci di minoranza e, nei casi più seri, l’obbligo per il revisore di segnalare la crisi.

I giudizi possibili

L’articolo 14 del decreto legislativo 39 del 2010 prevede che il revisore esprima un giudizio sul bilancio, dicendo se è conforme alle norme e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato dell’esercizio. Il giudizio può essere senza rilievi, con rilievi o negativo. In alternativa il revisore può dichiarare di non essere in grado di esprimere un giudizio. Negli ultimi tre casi la relazione deve spiegare in modo analitico i motivi della decisione.

La distinzione segue il principio di revisione ISA Italia 705. In sintesi, il giudizio è con rilievi quando ci sono errori significativi ma non pervasivi, cioè limitati a voci specifiche. È negativo quando gli errori significativi sono anche pervasivi, cioè toccano il bilancio nel suo insieme o una sua parte sostanziale. C’è impossibilità di esprimere un giudizio quando il revisore non riesce ad avere elementi probativi sufficienti e gli effetti possibili sono significativi e pervasivi.

Il richiamo d’informativa è un’altra cosa. Il revisore lo usa per attirare l’attenzione su un aspetto del bilancio, e la legge dice che non costituisce rilievo. Diversa ancora è la dichiarazione su incertezze significative sulla continuità aziendale, che la relazione deve contenere quando ci sono eventi o circostanze che fanno dubitare della capacità della società di continuare l’attività.

Un esempio

Facciamo un esempio inventato. Una S.r.l. chiude con un utile di 120.000 euro. Tra i crediti ci sono 200.000 euro verso un cliente fallito, che l’amministratore non ha svalutato. Se il bilancio venisse corretto, l’utile diventerebbe una perdita di 80.000 euro. Il revisore valuta se l’errore è limitato a quella voce o se cambia la lettura di tutto il bilancio. Nel primo caso il giudizio sarà con rilievi, nel secondo negativo.

Se l’amministratore corregge il bilancio prima dell’assemblea, il motivo del rilievo viene meno. È la strada più semplice, e per questo conviene discutere con il revisore le voci critiche prima di arrivare alla relazione.

Cosa succede nella società

I soci possono approvare il bilancio anche con una relazione con rilievi o negativa. Gli amministratori devono comunicare il bilancio al revisore e all’organo di controllo almeno trenta giorni prima dell’assemblea, proprio perché la relazione sia pronta quando i soci decidono.

Se c’è anche un sindaco, deve riferire all’assemblea sull’attività svolta e sui fatti censurabili rilevati. Un rilievo su una voce importante attira quasi sempre anche la sua attenzione.

Dopo l’approvazione, gli amministratori depositano nel registro delle imprese il bilancio con le relazioni entro trenta giorni. Da quel momento il giudizio del revisore è pubblico.

Il revisore risponde in solido con gli amministratori verso la società, i soci e i terzi per i danni causati dal mancato rispetto dei propri doveri. Per questo, davanti a un errore significativo che l’amministratore non corregge, il revisore modifica il giudizio. La relazione mette così per iscritto che il bilancio approvato presenta problemi.

Il legame con la crisi

Se il rilievo nasce da perdite non rilevate, da crediti inesigibili o da debiti scaduti, spesso il problema non è solo contabile. Il revisore e l’organo di controllo devono segnalare per iscritto agli amministratori i presupposti della crisi o dell’insolvenza che consentono di chiedere la composizione negoziata. Per la legge c’è crisi quando i flussi di cassa previsti non bastano a pagare le obbligazioni dei dodici mesi successivi. La segnalazione fissa un termine non superiore a trenta giorni per riferire sulle iniziative prese.

Cosa succede con la banca

La banca legge il bilancio depositato e la relazione del revisore. Nessuna norma impone alla banca di revocare un fido per un rilievo, ma un giudizio con rilievi rende i numeri meno affidabili e un giudizio negativo o un’impossibilità di esprimere il giudizio li rendono di fatto inutilizzabili per valutare la società. È normale aspettarsi richieste di chiarimenti, di documenti aggiuntivi o una revisione delle condizioni.

Se la banca peggiora, sospende o revoca gli affidamenti, deve comunicarlo anche all’organo di controllo, se la società ce l’ha. Il sindaco viene quindi a saperlo e deve tenerne conto nella sua vigilanza.

Con la banca conviene muoversi prima che sia lei a chiedere. Prepara una nota che spieghi il motivo del rilievo, l’effetto sui numeri e cosa stai facendo per risolverlo. Allega una situazione contabile aggiornata e un piano di cassa dei dodici mesi successivi. Se il rilievo riguarda una voce che hai già sistemato nell’esercizio in corso, dillo e documentalo.

Come evitare il rilievo

Ci sono tre situazioni da tenere sotto controllo. Le valutazioni non condivise, come crediti, magazzino o partecipazioni. I documenti che mancano. I tempi troppo stretti. Sulle valutazioni, discuti le voci critiche con il revisore durante l’anno e prima della redazione del bilancio. Sui documenti, rispondi alle richieste per tempo, perché un’informazione che non arriva può portare all’impossibilità di esprimere il giudizio. Sui tempi, rispetta i trenta giorni di anticipo per la consegna del bilancio.

Come possiamo aiutarti

Possiamo esaminare con te le voci su cui il revisore ha sollevato dubbi, valutare se correggere il bilancio prima dell’assemblea e preparare la documentazione da presentare alla banca. Se dietro il rilievo c’è una tensione finanziaria, possiamo verificare con te se ci sono i presupposti per la composizione negoziata della crisi. Contatta lo Studio Commerciale Paternò appena ricevi la bozza della relazione, quando c’è ancora tempo per intervenire.

Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com

Fonti

  • Art. 14, commi 2, 3 e 5, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, testo vigente dal 6 marzo 2026
  • Art. 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
  • Artt. 2429 e 2435 c.c.
  • Art. 2478-bis c.c. (bilancio della S.r.l. e deposito)
  • Art. 2396-quinquies, secondo comma, c.c., testo vigente dal 29 aprile 2026 dopo il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47
  • Artt. 2, comma 1, lett. a), 25-octies e 25-decies D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)
  • Principio di revisione ISA Italia 705, adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato, prot. MEF-RGS n. 157387 del 31 luglio 2017

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