In entrambi i casi il revisore certifica due cose: che le spese ammissibili sono state effettivamente sostenute e che corrispondono alla documentazione contabile dell’impresa. Non giudica se l’attività è davvero ricerca e sviluppo o se il macchinario ha le caratteristiche tecniche richieste. Questo lo dicono la relazione tecnica per la ricerca e sviluppo e la perizia per l’iperammortamento. Se la tua società è obbligata alla revisione legale, la certificazione la rilascia il suo revisore. Se non lo è, serve un revisore legale iscritto nella sezione A del registro, indipendente dall’impresa.
Ricerca e sviluppo: cosa dice la norma
Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo è regolato dall’articolo 1, commi da 198 a 207, della legge 160 del 2019. Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031 vale il 10 per cento della base di calcolo, al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese, con un limite di 5 milioni di euro all’anno.
Il comma 205 richiede la certificazione del revisore. Il comma 204 stabilisce che il credito si usa solo in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e solo dopo che l’obbligo di certificazione è stato adempiuto. Senza certificazione, quindi, il credito non si può usare.
Per le imprese non obbligate alla revisione legale c’è un vantaggio. Le spese sostenute per la certificazione si aggiungono al credito fino a 5.000 euro, sempre entro il limite massimo annuo.
Cosa controlla il revisore nella ricerca e sviluppo
Il revisore parte dal prospetto delle spese preparato dall’impresa e lo confronta, riga per riga, con fatture, registrazioni contabili, pagamenti e contratti. Per ogni categoria di spesa ci sono regole precise.
Le spese di personale riguardano ricercatori e tecnici direttamente impiegati nella ricerca, nei limiti del loro effettivo impiego. Il revisore le controlla su cedolini, libro unico e fogli presenza con le ore dedicate ai progetti. Per i giovani neoassunti con i requisiti di legge, a tempo indeterminato e impiegati solo nella ricerca, la spesa conta al 150 per cento.
Le quote di ammortamento e i canoni per beni mobili e software usati nei progetti contano per l’importo ordinariamente deducibile e fino al 30 per cento delle spese di personale. Se il bene serve anche alla produzione, conta solo la parte riferibile alla ricerca.
I contratti di ricerca affidati all’esterno contano al 150 per cento se stipulati con università, istituti di ricerca o start up innovative con sede in Italia. Se il commissionario è una società dello stesso gruppo si applicano le regole della ricerca interna.
Le consulenze inerenti ai progetti contano fino al 20 per cento delle spese di personale, oppure dei contratti di ricerca esterni, senza tenere conto della maggiorazione. I materiali e le forniture contano fino al 30 per cento delle spese di personale o, per la ricerca esterna, dei costi dei contratti.
Facciamo un esempio inventato. Un’impresa non obbligata alla revisione sostiene nell’anno 200.000 euro di personale di ricerca, 40.000 di ammortamenti, 30.000 di consulenze e 70.000 di materiali. Il limite per ammortamenti e materiali è il 30 per cento del personale, cioè 60.000 euro. Il limite per le consulenze è il 20 per cento, cioè 40.000 euro. Ammortamenti e consulenze stanno nei limiti, i materiali scendono da 70.000 a 60.000. La base di calcolo è 330.000 euro e il credito è di 33.000 euro. Se il compenso del revisore per la certificazione è di 2.500 euro, il credito sale a 35.500 euro, da usare in tre quote annuali di circa 11.833 euro.
Il revisore verifica anche che i contributi ricevuti per le stesse spese siano stati sottratti e che non ci siano costi esposti due volte su progetti diversi.
Iperammortamento 2026-2028: cosa dice la norma
L’iperammortamento è previsto dall’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 199 del 2025. Dal 1° gennaio 2027 la stessa disciplina si trova nell’articolo 364 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto legislativo 117 del 2026. Per i beni strumentali nuovi degli allegati IV e V della legge, interconnessi al sistema aziendale, e per gli impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, il costo di acquisizione è maggiorato ai fini degli ammortamenti e dei canoni di leasing. La maggiorazione è del 180 per cento fino a 2,5 milioni di euro di investimenti, del 100 per cento oltre 2,5 e fino a 10 milioni, del 50 per cento oltre 10 e fino a 20 milioni, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Le regole attuative sono nel decreto interministeriale del 7 maggio 2026 del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero dell’economia. La procedura passa dalla piattaforma del GSE con tre comunicazioni. La comunicazione preventiva. La comunicazione di conferma, entro sessanta giorni dall’esito positivo della preventiva, con la data e l’importo del pagamento che porta l’acconto al 20 per cento del costo di ciascun bene. La comunicazione di completamento, dopo l’interconnessione e comunque entro il 15 novembre 2028, con l’attestazione di possedere la perizia tecnica e la certificazione contabile.
L’articolo 7 del decreto chiede la certificazione per tutte le imprese. La rilascia il soggetto incaricato della revisione legale, dotato di idonea copertura assicurativa. Per le imprese non obbligate alla revisione, la rilascia un revisore legale o una società di revisione iscritti nella sezione A del registro, che devono rispettare i principi di indipendenza. A differenza della ricerca e sviluppo, l’articolo 7 non prevede che il costo della certificazione si aggiunga al beneficio.
Cosa controlla il revisore nell’iperammortamento
Il controllo si fa bene per bene. Il revisore confronta ogni bene della comunicazione di conferma con l’ordine o il contratto, la fattura, il documento di trasporto, il pagamento e la registrazione nel libro dei cespiti. Verifica che il costo certificato non superi quello comunicato, perché il completamento non può riguardare beni diversi o importi superiori alla conferma. Controlla la data e l’importo dell’acconto del 20 per cento.
Verifica poi la data di completamento, che per i beni degli allegati IV e V è la data di effettuazione secondo le regole dell’articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, a prescindere dai principi contabili adottati. Per gli impianti da fonti rinnovabili è la data di fine lavori. Per i beni in leasing, l’acconto del 20 per cento si considera pagato con la firma del contratto e l’ordine sottoscritto dalla società di leasing.
Restano fuori dal controllo del revisore le caratteristiche tecniche, l’interconnessione e i requisiti degli impianti da fonti rinnovabili, che spettano alla perizia di un ingegnere o di un perito industriale iscritti all’albo, o all’attestazione di un ente di certificazione accreditato.
Facciamo un esempio inventato. Un’impresa acquista un macchinario a controllo numerico interconnesso per 500.000 euro. Con la maggiorazione del 180 per cento può dedurre ulteriori ammortamenti per 900.000 euro, oltre al costo. Se l’investimento dell’anno fosse di 3 milioni, la maggiorazione sarebbe di 4,5 milioni sui primi 2,5 milioni e di 500.000 euro sul resto, in tutto 5 milioni.
La perizia, la certificazione, le fatture e i documenti di trasporto vanno conservati, perché il GSE e l’Agenzia delle entrate li possono chiedere nei controlli.
Indipendenza e tempi
La legge chiede che il revisore rispetti i principi di indipendenza. Per questo è prudente che non certifichi chi tiene la contabilità della società o le presta consulenza sul credito o sull’investimento.
Organizza i tempi. Per la ricerca e sviluppo la certificazione deve esserci prima di usare il credito in compensazione. Per l’iperammortamento deve esserci prima della comunicazione di completamento, da inviare entro il 15 novembre 2028. Prepara con anticipo il prospetto delle spese, i documenti di pagamento e i fogli presenza, che sono di solito la parte più lunga da ricostruire.
Come possiamo aiutarti
Lo Studio Commerciale Paternò rilascia le certificazioni contabili per il credito ricerca e sviluppo e per l’iperammortamento alle imprese non obbligate alla revisione legale, tramite un revisore iscritto nella sezione A del registro e con copertura assicurativa professionale. Per rispettare l’indipendenza le rilasciamo solo a imprese di cui non teniamo la contabilità e a cui non prestiamo consulenza. Ti diciamo subito quali documenti servono e controlliamo tutte le spese, senza campionamento. Contatta lo studio prima di iniziare l’investimento o il progetto, così i documenti nascono già nella forma giusta.
Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com
Fonti
- Art. 1, commi 200, 203-bis, 204, 205 e 206, L. 27 dicembre 2019, n. 160, testo vigente
- Art. 1, commi da 427 a 436, L. 30 dicembre 2025, n. 199, testo vigente fino al 31 dicembre 2026
- Art. 364 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (G.U. n. 152 del 3 luglio 2026, S.O. n. 26)
- Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 7 maggio 2026, modalità attuative dell’iperammortamento, artt. 1, comma 1, lett. l), 2, 3, 4, 6, 7 e 9, pubblicato sul sito del MIMIT l’11 giugno 2026
