Reati tributari nella 231: cosa rischia la società oltre all’amministratore?

Studio PaternòAggiornato al 31 ottobre 20266 minuti di lettura

Se l’amministratore commette un reato tributario grave nell’interesse o a vantaggio della società, la società risponde in proprio con il decreto legislativo 231 del 2001. Rischia una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, aumentata di un terzo se il profitto è di rilevante entità, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni e contributi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi e la confisca del profitto. Tutto questo si aggiunge alle sanzioni amministrative tributarie che, nelle società con personalità giuridica, sono già a carico della società.

Quali reati tributari contano

L’articolo 25-quinquiesdecies del decreto 231 richiama i delitti del decreto legislativo 74 del 2000. Sono compresi la dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, l’occultamento o la distruzione di documenti contabili e la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

La dichiarazione infedele, l’omessa dichiarazione e l’indebita compensazione rientrano solo in un caso più ristretto. Devono essere commesse per evadere l’IVA nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri collegati ad almeno un altro Stato dell’Unione europea, con un danno complessivo, anche solo potenziale, di almeno 10 milioni di euro. Per una PMI che lavora in Italia questo caso è raro.

L’omesso versamento di IVA e l’omesso versamento di ritenute non compaiono nell’elenco. Restano reati per chi li commette, ma non fanno scattare la responsabilità della società con il decreto 231.

Le sanzioni per la società

Le sanzioni pecuniarie arrivano fino a 500 quote per la dichiarazione fraudolenta con fatture false, per quella con altri artifici e per l’emissione di fatture false. Arrivano fino a 400 quote per la dichiarazione fraudolenta con fatture false quando gli elementi passivi fittizi sono inferiori a 100.000 euro, per l’ipotesi del comma 2-bis dell’articolo 8 sull’emissione di fatture false, per l’occultamento di documenti contabili e per la sottrazione fraudolenta. Se la società ha ottenuto un profitto di rilevante entità, la sanzione aumenta di un terzo.

Il valore di ogni quota va da circa 258 a circa 1.549 euro. Il giudice sceglie il numero di quote in base alla gravità del fatto e alla responsabilità della società, e il valore della quota in base alle sue condizioni economiche e patrimoniali. Il pagamento in misura ridotta non è ammesso.

Per tutti questi reati il decreto prevede anche tre sanzioni interdittive. Sono il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere un pubblico servizio, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi con eventuale revoca di quelli già concessi, e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Si applicano se la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un apicale, o da un sottoposto in presenza di gravi carenze organizzative, oppure in caso di reiterazione. Durano da tre mesi a due anni.

Con la condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per un valore equivalente. Già durante le indagini il giudice può disporre il sequestro preventivo degli stessi beni.

Un esempio

Facciamo un esempio inventato. L’amministratore di una srl inserisce in dichiarazione costi fittizi documentati da fatture false. La società risparmia imposte e il giudice quantifica il profitto in 140.000 euro. Per la società il giudice fissa 300 quote del valore di 600 euro, cioè 180.000 euro. Se ritiene il profitto di rilevante entità, la sanzione sale di un terzo, a 240.000 euro. Si aggiunge la confisca di 140.000 euro. Se la srl lavora con enti pubblici o ha chiesto un contributo, può subire anche il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e la revoca dell’agevolazione.

Sullo stesso fatto restano le sanzioni amministrative tributarie, che per le società e gli enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della società. La srl quindi affronta due procedimenti distinti, quello tributario e quello penale che riguarda la responsabilità della società.

Cosa ha cambiato la riforma del 2024

Il decreto legislativo 87 del 2024 ha rivisto le sanzioni tributarie, amministrative e penali. Non ha modificato l’articolo 25-quinquiesdecies del decreto 231, che resta quello descritto. Ha però modificato alcuni reati del decreto legislativo 74 del 2000 richiamati dall’articolo. Per esempio, nell’indebita compensazione di crediti non spettanti, la punibilità è esclusa quando ci sono condizioni di obiettiva incertezza sulla spettanza del credito, anche per la natura tecnica delle valutazioni. Questo reato rileva per la 231 solo nelle frodi IVA transfrontaliere già viste.

Dal 1 gennaio 2027 i reati tributari del decreto legislativo 74 del 2000 e la regola sulle sanzioni amministrative a carico delle società con personalità giuridica passano nel testo unico delle sanzioni tributarie, il decreto legislativo 173 del 2024. Fino al 31 dicembre 2026 si applicano le norme attuali.

Cosa può fare la società

La difesa migliore si prepara prima. Se la società ha adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire i reati tributari, con un organismo di vigilanza che ha davvero vigilato, può evitare la sanzione anche quando l’amministratore ha eluso il modello in modo fraudolento. Un modello di questo tipo interviene su ciclo passivo, fornitori, crediti d’imposta, operazioni straordinarie e conservazione delle scritture.

Se il reato è già avvenuto, il decreto offre margini più stretti. La sanzione pecuniaria si riduce da un terzo alla metà se, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, la società ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze del reato, oppure ha adottato e reso operativo un modello idoneo. Si riduce dalla metà ai due terzi se ricorrono entrambe le condizioni. Le sanzioni interdittive non si applicano se, entro lo stesso termine, la società ha risarcito il danno, ha eliminato le carenze organizzative con un modello idoneo e ha messo a disposizione il profitto per la confisca.

Come possiamo aiutarti

Lo studio segue la fiscalità delle imprese e prepara modelli 231 con una parte dedicata ai reati tributari. Possiamo verificare i punti deboli del tuo ciclo fiscale, scrivere protocolli concreti per fatture, crediti e compensazioni e affiancare l’organismo di vigilanza nei controlli. Se hai già ricevuto un accesso o un avviso, possiamo valutare con il tuo avvocato le conseguenze per la società. Contatta lo Studio Commerciale Paternò.

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Fonti

  • D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 25-quinquiesdecies e 53, testo vigente su Normattiva
  • D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, art. 39 (introduzione dell’art. 25-quinquiesdecies)
  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2, comma 2-bis, e art. 10-quater, comma 2-bis, testo vigente fino al 31 dicembre 2026
  • D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, art. 1, comma 1, lettera d)
  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, testo vigente fino al 31 dicembre 2026
  • D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, abrogazione degli artt. 2 e 10-quater D.Lgs. 74/2000 e dell’art. 7 D.L. 269/2003 con effetto dal 1 gennaio 2027

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