Protegge poco, e per i reati entrati nel decreto dopo la sua adozione di solito non protegge affatto. Il decreto 231 esonera la società solo se il modello è idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso ed è efficacemente attuato. L’efficace attuazione richiede per legge una verifica periodica e la modifica del modello quando emergono violazioni significative o cambiano l’organizzazione o l’attività. Un modello fermo da anni rischia di non rispettare nessuna delle due condizioni.
Cosa chiede la legge
L’articolo 6 del decreto legislativo 231 del 2001 dice che, se il reato è commesso da un apicale, la società non risponde se prova di avere adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Lo stesso articolo affida all’organismo di vigilanza il compito di vigilare sul modello e di curarne l’aggiornamento.
L’articolo 7 aggiunge che l’efficace attuazione richiede una verifica periodica e l’eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività, oltre a un sistema disciplinare idoneo. L’aggiornamento fa quindi parte dei requisiti del modello, e un giudice che lo trova fermo da anni ha un motivo per negare l’esimente.
Perché un modello invecchia
Il primo motivo è l’elenco dei reati. Dal 2019 a oggi il decreto è cambiato molte volte. Alla fine del 2019 sono entrati i reati tributari, come la dichiarazione fraudolenta con fatture false. Nel 2023 sono entrati la turbata libertà degli incanti e il trasferimento fraudolento di valori. Nel 2024 sono cambiate le sanzioni per i reati informatici, con l’aggiunta dell’estorsione informatica, ed è stata aggiunta l’indebita destinazione di denaro. Nel 2025 sono arrivati i delitti contro gli animali, una revisione dei reati ambientali e i reati di violazione delle misure restrittive dell’Unione europea. Nel 2026 sono cambiati ancora i reati ambientali ed è stato aggiunto l’articolo 25-vicies sui reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale. Un modello del 2018 non contiene protocolli per i reati tributari, che oggi riguardano ogni società che presenta dichiarazioni.
Il secondo motivo è il whistleblowing. Dal 2023 il decreto 231 chiede che il modello preveda i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare secondo il decreto legislativo 24 del 2023, che ha sostituito la disciplina precedente. Un modello non adeguato a queste regole è incompleto rispetto alla legge vigente.
Il terzo motivo è l’impresa. Nuove sedi, nuovi cantieri, un ramo d’azienda acquistato, una fusione, nuovi amministratori, deleghe ridistribuite, un passaggio a gare pubbliche o a contributi pubblici. Ognuno di questi cambiamenti sposta i rischi e può lasciare scoperte le aree che contano.
Cosa dice la Cassazione
La Cassazione, con la sentenza della sesta sezione penale n. 23401 del 15 giugno 2022, ha affermato che la commissione del reato non basta da sola a dimostrare che il modello non sia idoneo. Per giudicare il modello ha richiamato i codici di comportamento delle associazioni di categoria comunicati al Ministero della giustizia, che sono un parametro importante ma non vincolante. Ha precisato che il modello deve essere costruito sulle caratteristiche specifiche dell’ente, come le dimensioni, il tipo di attività e la sua evoluzione nel tempo. Se il modello è conforme a quei codici e il giudice ritiene comunque che ci sia una colpa di organizzazione, deve spiegare in modo specifico perché.
Un modello mai aggiornato fatica a superare il secondo parametro. Se l’impresa è cambiata e il modello no, il modello descrive un’azienda che non esiste più.
I segnali che il modello è vecchio
Il modello non cita i reati tributari o gli altri reati entrati nel decreto dopo la sua adozione. Non prevede il canale whistleblowing. L’organigramma e le deleghe allegate non corrispondono a quelli attuali. L’organismo di vigilanza non ha verbali recenti o non ha mai proposto modifiche. Nessuno ha fatto formazione sul modello negli ultimi anni. Le procedure richiamate non sono più quelle usate in azienda.
Basta uno di questi segnali per mettere in discussione l’esimente.
Cosa succede se il reato arriva prima dell’aggiornamento
Se il modello non regge, la società riceve la sanzione pecuniaria e, per molti reati, le sanzioni interdittive. Il decreto lascia però un margine anche dopo il fatto.
La sanzione pecuniaria si riduce da un terzo alla metà se, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, la società ha risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze del reato, oppure ha adottato e reso operativo un modello idoneo. Si riduce dalla metà ai due terzi se ricorrono entrambe le condizioni. La sanzione non può comunque scendere sotto circa 10.329 euro, cioè 20 milioni di lire. Le sanzioni interdittive non si applicano se, entro lo stesso termine, la società ha risarcito il danno, ha eliminato le carenze organizzative con un modello idoneo e ha messo a disposizione il profitto per la confisca.
Facciamo un esempio inventato. Una srl con un modello del 2018 mai aggiornato riceve una condanna a 200 quote da 500 euro per un reato tributario, cioè 100.000 euro. Se prima del dibattimento adotta un modello aggiornato e operativo, la sanzione può scendere fino a 50.000 euro. Se risarcisce anche il danno ed elimina le conseguenze del reato, può scendere fino a circa 33.333 euro. Aggiornare il modello prima avrebbe dato una possibilità in più, quella di evitare del tutto la sanzione.
Come si aggiorna
Si parte da una nuova analisi dei rischi sull’impresa di oggi. Poi si aggiornano la parte generale, con il canale whistleblowing e il sistema disciplinare, e le parti speciali, con i protocolli per i reati nuovi o diventati rilevanti. L’organo amministrativo approva il nuovo modello, il personale riceve formazione e l’organismo di vigilanza aggiorna il piano di verifiche. Da quel momento la verifica va ripetuta a intervalli regolari e ogni volta che cambia la legge o l’organizzazione.
Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge di revisione del decreto 231, che secondo i primi commenti definisce anche criteri per l’adozione, la revisione e la valutazione dei modelli. Al 31 ottobre 2026 il testo pubblicato su Normattiva non lo contiene. Se diventerà legge, sarà un’altra occasione per rivedere il modello.
Come possiamo aiutarti
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Fonti
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 6, commi 1 e 2-bis, 7, commi 2, 3 e 4, 10, 12, 13, 17, 24, 24-bis, 25, 25-octies.1, 25-octies.2, 25-undecies, 25-quinquiesdecies, 25-undevicies e 25-vicies, testo vigente su Normattiva (ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 15 settembre 2026)
- D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, art. 39
- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, art. 24, comma 5
- D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, art. 6-ter, comma 2
- L. 28 giugno 2024, n. 90, art. 20, comma 1
- D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, art. 9, comma 2-ter
- L. 6 giugno 2025, n. 82, art. 8, comma 1
- D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147, art. 6, comma 1
- D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, art. 6, comma 1
- D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, art. 8, comma 1
- D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, art. 15, comma 1
- Cass. pen., Sez. VI, 15 giugno 2022 (udienza 11 novembre 2021), n. 23401
- Consiglio dei ministri, seduta del 4 agosto 2026, disegno di legge di revisione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti
