Non puoi usare il regime forfettario se nell’anno precedente hai avuto redditi di lavoro dipendente o pensione sopra la soglia di legge, se partecipi a una società di persone, se controlli una S.r.l. che svolge un’attività riconducibile alla tua, o se lavori in prevalenza per il tuo datore di lavoro attuale o per uno dei due anni precedenti. Le cause di esclusione sono nell’articolo 1, comma 57, della legge 190 del 2014. Per il 2025 e il 2026 la soglia dei redditi da lavoro dipendente è stata portata a 35.000 euro. Per il 2027, se la legge di bilancio non la proroga, torna a 30.000 euro. Il disegno di legge di bilancio 2027 è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026 e deve ancora essere esaminato dal Parlamento.
La soglia dei redditi da lavoro dipendente
La lettera d-ter esclude chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre 30.000 euro. Le pensioni contano come lavoro dipendente. La legge di bilancio 2025 ha portato la soglia a 35.000 euro per il 2025 e la legge di bilancio 2026 ha confermato i 35.000 euro per il 2026. Per il 2027 contano i redditi percepiti nel 2026.
Contano anche tredicesima, premi e conguagli pagati entro il 12 gennaio dell’anno successivo. Restano fuori gli arretrati a tassazione separata.
La soglia non conta se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente. Chi si è dimesso nel 2026 e non ha un altro impiego al 31 dicembre può entrare nel 2027 anche con 50.000 euro di stipendio, salvo il limite sull’ex datore di lavoro. Se nello stesso anno hai iniziato un nuovo rapporto ancora in corso a fine anno, la soglia torna a contare.
Per il pensionato non c’è un rapporto che cessa. Chi percepisce una pensione oltre la soglia non può usare il forfettario nell’anno successivo.
Le partecipazioni in società
La lettera d riguarda due situazioni diverse. Se partecipi a una società di persone (S.n.c., S.a.s.), a un’associazione professionale o a un’impresa familiare, sei escluso per il solo fatto della partecipazione, qualunque attività faccia la società. Secondo l’Agenzia delle Entrate la causa non opera se elimini la partecipazione entro l’anno precedente, per esempio cedendo la quota entro il 31 dicembre. La società semplice di regola non è ostativa, salvo che produca redditi d’impresa o di lavoro autonomo.
Per la S.r.l. servono due condizioni insieme. La prima è il controllo, diretto o indiretto, secondo l’articolo 2359 del codice civile. Per il controllo indiretto si contano anche le quote dei familiari, cioè coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo. La seconda è che la S.r.l. svolga un’attività riconducibile alla tua. L’Agenzia guarda alle attività svolte davvero e ritiene che la riconducibilità ci sia quando fatturi beni o servizi alla S.r.l. controllata, con attività nella stessa sezione ATECO. Se le due attività sono in sezioni ATECO diverse, l’esclusione non scatta. Per la S.r.l. la verifica si fa nell’anno in cui applichi il forfettario e, se la causa si verifica, esci dall’anno successivo. La stessa regola vale per il controllo di un’associazione in partecipazione. La legge non cita le quote di S.p.A.
Il datore di lavoro attuale o di prima
La lettera d-bis esclude chi lavora in prevalenza per un datore di lavoro con cui ha un rapporto in corso o con cui ha lavorato nei due anni precedenti, oppure per soggetti a lui riconducibili. Prevalenza vuol dire più della metà dei ricavi o compensi dell’anno. La verifica si fa a fine anno e, se la causa c’è, il regime non si applica dall’anno successivo. Fa eccezione chi inizia l’attività dopo il periodo di pratica obbligatoria per una professione.
Le altre cause di esclusione
È escluso anche chi si avvale di regimi speciali ai fini IVA. Sono esclusi i non residenti, salvo i residenti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo, e chi cede in via esclusiva o prevalente fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.
Quando esci dal regime
Per le cause del comma 57 il regime cessa dall’anno successivo a quello in cui si verificano (comma 71). Se l’Agenzia accerta dopo anni che la causa c’era, ricalcola le imposte degli anni in cui il regime non spettava con le regole ordinarie, con sanzioni e interessi.
Due esempi inventati
Giulia è dipendente con un reddito 2026 di 28.000 euro, ha il 20% di una S.r.l. che gestisce un bar e nel 2027 apre la partita IVA come grafica per clienti diversi dal suo datore di lavoro. È sotto i 30.000 euro di 2.000 euro, non controlla la S.r.l. e non le fattura. Può entrare nel forfettario.
Marco resta dipendente con 34.000 euro di reddito 2026 e vuole aprire la partita IVA a gennaio 2027. Supera i 30.000 euro di 4.000 euro e, senza proroga, nel 2027 non può usare il forfettario. Se la legge di bilancio 2027 conferma i 35.000 euro, rientra con un margine di 1.000 euro, che un premio pagato entro il 12 gennaio può superare. Gli conviene aspettare la legge approvata prima di scegliere il regime.
Se il dubbio è uno solo, puoi controllarlo da solo sulla Certificazione Unica e sulla visura delle tue partecipazioni.
Come possiamo aiutarti
Controlliamo con te Certificazione Unica, partecipazioni e clienti prima che tu apra la partita IVA e durante l’anno, per vedere in tempo se c’è una causa di esclusione e come rimuoverla in modo regolare. Se sei già fuori, ti diciamo quanto costa il regime ordinario e se conviene comunque restare in attività.
Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com
Fonti
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 57, lettere a, b, c, d, d-bis e d-ter, e comma 71.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 12 (soglia di 35.000 euro per il 2025).
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, comma 27 (soglia di 35.000 euro per il 2026).
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, sulle lettere d e d-bis.
- Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 5, comma 5 (nozione di familiari).
- Codice civile, articolo 2359.
