Nel regime forfettario l’imposta sostitutiva è del 15 per cento. Scende al 5 per cento per l’anno in cui inizi l’attività e per i quattro anni successivi, se l’attività è davvero nuova. La legge chiede tre condizioni. Nei tre anni prima non hai esercitato attività d’impresa, artistica o professionale, anche in forma associata o familiare. La nuova attività non è la mera prosecuzione di un lavoro che facevi prima, da dipendente o da autonomo. Se prosegui l’attività di un altro, i suoi ricavi o compensi dell’anno precedente non superano il limite di accesso al regime, oggi 85.000 euro. Lo perdi, secondo l’Agenzia delle Entrate, se non parti subito nel forfettario o se un controllo accerta che l’attività non era nuova.
Quanto vale lo sconto
Facciamo un esempio inventato. Hai un reddito imponibile di 30.000 euro l’anno, cioè i ricavi o compensi moltiplicati per il coefficiente di redditività della tua attività, meno i contributi previdenziali obbligatori. Il coefficiente dipende dal codice ATECO ed è fissato dalla legge. Al 5 per cento paghi 1.500 euro l’anno. Al 15 per cento ne paghi 4.500. La differenza è di 3.000 euro l’anno e di 15.000 euro nei cinque anni.
I cinque anni si contano per periodi d’imposta, cioè per anni solari, a partire da quello di apertura. Chi apre la partita IVA nel 2027, anche a dicembre, usa il 5 per cento dal 2027 al 2031. Chi apre a fine anno consuma comunque il primo dei cinque periodi d’imposta. La data di avvio va quindi scelta con attenzione, ma l’attività deve partire quando parte davvero.
I tre anni senza attività
Secondo la prassi dell’Agenzia, il triennio si conta a calendario, a ritroso dalla data di inizio. Chi apre ad aprile 2027 deve aver chiuso la precedente attività entro marzo 2024. Conta l’attività svolta davvero, non la sola apertura della partita IVA. Non conta come attività precedente l’associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, né la partecipazione in una società rimasta inattiva.
La mera prosecuzione
È il punto su cui si concentrano i controlli. L’Agenzia guarda la sostanza, non la forma. C’è prosecuzione se la nuova attività si rivolge alla stessa clientela e richiede le stesse competenze del lavoro precedente. La verifica richiede di esaminare il lavoro svolto in precedenza e le caratteristiche della nuova attività.
Il caso tipico è il dipendente che si dimette e poi fattura all’ex datore di lavoro per le stesse mansioni. Qui il problema è doppio. Oltre al 5 per cento, rischia il regime. Chi lavora in prevalenza per il datore di lavoro attuale o per uno dei due anni precedenti esce dal forfettario dall’anno successivo, quindi perde anche il 15 per cento.
Non c’è prosecuzione se cambi attività o mercato di riferimento. Secondo la prassi non c’è nemmeno se il lavoro precedente, a tempo determinato o di collaborazione, è durato non più della metà del triennio, quindi diciotto mesi al massimo. La legge esclude dalla mera prosecuzione la pratica obbligatoria per una professione. Il praticante che si iscrive all’albo e apre la partita IVA può quindi usare il 5 per cento. La legge gli consente anche di lavorare in prevalenza per lo studio dove ha fatto pratica senza perdere l’accesso al regime.
L’Agenzia ha negato il 5 per cento anche a chi trasferisce la residenza in Italia e prosegue un’attività svolta all’estero. Per l’Agenzia quell’attività non è nuova, ma resta possibile il forfettario al 15 per cento.
Quando lo perdi
Il primo caso riguarda chi parte in regime ordinario o semplificato, anche per una causa che gli impediva il forfettario, e passa al forfettario negli anni seguenti. Per l’Agenzia il 5 per cento non spetta per gli anni rimasti. La risposta a interpello n. 226 del 2024 lo ha detto per una lavoratrice dipendente che nel primo anno non poteva entrare nel regime per il reddito di lavoro dell’anno prima, superiore alla soglia allora prevista. Secondo l’Agenzia l’agevolazione è per chi avvia l’attività già nel forfettario. Una parte della dottrina la pensa diversamente, perché la norma parla di inizio dell’attività e non di inizio del regime. Finché non c’è una pronuncia diversa, l’Agenzia la applica.
Il secondo caso è l’uscita e il rientro. Se esci dal regime, per esempio perché superi gli 85.000 euro di ricavi, e rientri prima della fine dei cinque anni, la legge non regola espressamente il caso. Se sei vicino alla soglia, metti nel conto il rischio di pagare il 15 per cento dopo il rientro.
Il terzo caso è un controllo che accerta la mancanza di un requisito fin dall’inizio, di solito la mera prosecuzione. L’ufficio recupera la differenza tra 15 e 5 per cento per tutti gli anni ancora controllabili, con interessi e sanzioni.
Quando puoi fare da solo
Se nei tre anni precedenti non hai avuto una partita IVA e la nuova attività non ha niente a che vedere con il lavoro che facevi prima, il requisito è chiaro e la scelta si fa nella dichiarazione di inizio attività. Il dubbio vero nasce quando lasci un lavoro e apri nello stesso settore, quando rilevi l’attività di un familiare o quando stai per superare le soglie.
Come possiamo aiutarti
Prima di aprire la partita IVA verifichiamo con te i tre requisiti e mettiamo per scritto perché la tua attività è nuova, con i documenti che lo dimostrano. Se il caso è dubbio, valutiamo se presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate prima di applicare il 5 per cento.
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Fonti
- L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54, 57, lettera d-bis, 64 e 65.
- L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 9-11.
- L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 54 (limite di 85.000 euro).
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, par. 5 (mera prosecuzione).
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 (pratica obbligatoria e lettera d-bis).
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 197 del 2022 (trasferimento di residenza dall’estero).
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 226 del 22 novembre 2024 (passaggio dal regime ordinario).
