Forfettario: quali adempimenti restano anche se non paghi l’IVA e non scarichi le spese?

Studio PaternòAggiornato al 31 ottobre 20265 minuti di lettura

Il regime forfettario semplifica molti adempimenti, ma non li elimina. Restano la fattura elettronica, l’imposta di bollo sulle fatture che superano 77,47 euro, la conservazione dei documenti e la dichiarazione dei redditi. Per alcuni acquisti dall’estero devi anche versare l’IVA, senza poterla detrarre.

La fattura è elettronica per tutti

Dal 1 gennaio 2024 tutti i forfettari emettono fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio, qualunque sia l’importo dei compensi. L’obbligo viene dall’art. 18 del D.L. 36/2022, che ha tolto l’esonero previsto per il regime. Una fattura solo cartacea o in PDF, quando era dovuta quella elettronica, non rispetta l’obbligo.

L’eccezione riguarda le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, che non possono essere fatturate tramite il Sistema di Interscambio. Dal 2025 il divieto non è più temporaneo. Se lo stesso operatore fattura a una società o a una struttura sanitaria, la fattura torna elettronica.

In fattura non c’è IVA e indichi che applichi il regime forfettario. Il professionista dichiara anche che il compenso è soggetto a imposta sostitutiva, come prevede il comma 67, così il cliente sostituto d’imposta non trattiene la ritenuta d’acconto.

La marca da bollo resta

Sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro. Con la fattura elettronica il bollo si segnala nel file e si versa per trimestre. L’Agenzia delle Entrate rende disponibile nel suo portale l’importo calcolato sulle fatture trasmesse.

Le scadenze ordinarie sono il 31 maggio per il primo trimestre, il 30 settembre per il secondo, il 30 novembre per il terzo e il 28 febbraio dell’anno dopo per il quarto. Se il bollo del primo trimestre non supera 5.000 euro si può versare entro il 30 settembre. Se primo e secondo trimestre insieme non superano 5.000 euro si versano entro il 30 novembre. Servono 2.500 fatture con bollo per arrivare a 5.000 euro, quindi per quasi tutti i forfettari le date sono due, il 30 novembre e il 28 febbraio.

Il bollo lo deve chi emette la fattura, anche se non lo addebita al cliente. Se lo addebiti, per l’Agenzia i 2 euro diventano compenso e pagano l’imposta sostitutiva. Lo ha detto nella risposta a interpello n. 428 del 2022. Dal 2025 il TUIR esclude dal reddito di lavoro autonomo le spese addebitate in modo analitico al cliente. La risposta del 2022 riguarda però il forfettario, che applica il coefficiente ai compensi incassati. Per prudenza tratta il bollo addebitato come compenso.

La rivalsa del 4%

Il professionista iscritto alla gestione separata INPS può addebitare al cliente una rivalsa del 4% sul compenso. Chi è iscritto a una cassa professionale segue le regole della propria cassa. La rivalsa è facoltativa, non è IVA e non sostituisce i contributi, che restano a tuo carico. Anche la rivalsa è compenso. Un esempio inventato: compenso 1.000 euro, rivalsa 40 euro, bollo addebitato 2 euro. La fattura è di 1.042 euro e, una volta incassati, per prudenza tutti i 1.042 euro entrano nel calcolo dell’imposta.

L’IVA che paghi comunque

Il forfettario non detrae l’IVA sugli acquisti, che diventa un costo. In alcuni casi l’IVA la versa lui. Quando compri con la tua partita IVA un servizio da un fornitore estero che non applica l’IVA italiana, per esempio un software in abbonamento o pubblicità su una piattaforma straniera, l’imposta la deve chi compra. Integri la fattura del fornitore europeo, oppure emetti un’autofattura per quello extraeuropeo, e versi l’IVA entro il 16 del mese successivo. Su un servizio da 100 euro l’IVA al 22% è di 22 euro e il costo sale a 122 euro, perché non la recuperi.

Per gli acquisti di beni da fornitori di altri Paesi europei la legge rinvia alla soglia di 10.000 euro annui. Sotto la soglia paghi l’IVA del Paese del fornitore. Sopra la soglia l’acquisto si tassa in Italia, integri la fattura e versi tu l’IVA. Prima di acquistare dall’estero verifica come deve essere emessa la fattura.

Se compri servizi o beni sopra soglia da imprese di altri Paesi europei, la tua partita IVA deve essere iscritta al VIES, l’archivio europeo delle partite IVA abilitate alle operazioni intracomunitarie. L’iscrizione si chiede all’Agenzia delle Entrate.

Conservazione e dichiarazione

Non tieni registri IVA. Devi però numerare e conservare le fatture di acquisto, e conservare le fatture emesse e gli altri documenti. Le fatture elettroniche vanno conservate in formato elettronico.

Le spese non si scaricano. Il reddito è dato dai compensi incassati moltiplicati per il coefficiente della tua attività, meno i contributi previdenziali versati nell’anno.

Ogni anno presenti il modello Redditi persone fisiche con il quadro LM, anche se hai incassato poco. Saldo e acconti dell’imposta sostitutiva seguono le scadenze delle imposte sui redditi. Accantona ogni mese una parte degli incassi, perché il primo anno in cui versi saldo e acconto insieme l’importo pesa.

Cosa puoi fare da solo

Con clienti italiani e nessun acquisto dall’estero, fattura e bollo li gestisci da solo. Un professionista serve per la dichiarazione, per gli acquisti esteri, per i pagamenti a collaboratori e per controllare coefficiente e contributi.

Come possiamo aiutarti

Controlliamo le tue fatture, il calendario del bollo e degli acconti, e gli acquisti esteri che richiedono il versamento dell’IVA. Se la tua situazione è semplice, te lo diciamo.

Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com

Fonti

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 58, lettera c), 59, 60, 64 e 67.
  • D.L. 30 aprile 2022, n. 36, art. 18 (fattura elettronica per i forfettari).
  • D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 10-bis, come modificato dal D.Lgs. 81/2025, art. 2 (divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie).
  • D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 17 (termini di versamento del bollo sulle fatture elettroniche).
  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 38, comma 5, lettera c), e 46, comma 1 (acquisti intracomunitari).
  • Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022 (bollo addebitato al cliente).
  • L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 212 (rivalsa del 4% per la gestione separata).

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