L’iperammortamento permette alle imprese di dedurre più del costo dei beni strumentali nuovi su cui investono dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il costo viene maggiorato, solo ai fini delle imposte sui redditi, del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100 per cento per la parte oltre 2,5 e fino a 10 milioni, del 50 per cento per la parte oltre 10 e fino a 20 milioni. Oltre 20 milioni non c’è maggiorazione. Vale anche per i canoni di leasing. Il risparmio è reale solo se rispetti tutti i passaggi con il GSE e se l’impresa ha reddito da abbattere.
Quanto vale
Un macchinario da 100.000 euro con la maggiorazione del 180 per cento genera 180.000 euro di deduzioni in più, che si aggiungono all’ammortamento normale e si distribuiscono negli stessi anni. Con l’IRES al 24 per cento sono 43.200 euro di imposte in meno nell’arco dell’ammortamento. Per una ditta individuale o una società di persone il risparmio dipende dallo scaglione IRPEF dei titolari.
Due avvertenze. La maggiorazione non riduce l’IRAP. E non è un credito d’imposta: il vantaggio c’è solo se l’impresa ha un reddito da abbattere.
Quali beni
I beni materiali e immateriali, compresi i software, elencati negli allegati IV e V della legge di bilancio 2026, se interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L’elenco non coincide del tutto con quello del vecchio regime 4.0, quindi va controllato bene per bene. Per i software in abbonamento sul cloud il trattamento va verificato caso per caso prima dell’acquisto.
Gli impianti per produrre energia rinnovabile destinata all’autoconsumo, compresi gli accumuli, se la produzione annua attesa non supera il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura. Per il fotovoltaico servono moduli con celle prodotte nell’Unione europea e con l’efficienza minima prevista dalla legge, cioè le categorie b e c dell’articolo 12 del decreto legge 181 del 2023.
Il decreto fiscale di marzo 2026 ha eliminato, con effetto dal 1 gennaio 2026, l’obbligo che i beni siano prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. Il requisito sulle celle dei moduli fotovoltaici sta in una norma diversa e resta.
Sono escluse le imprese in liquidazione o in procedura concorsuale e quelle con sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Servono il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e il regolare versamento dei contributi.
I passaggi con il GSE
Tutto passa dalla piattaforma del GSE, aperta il 12 giugno 2026.
La comunicazione preventiva si invia per ogni struttura produttiva, con i beni previsti e le date attese di interconnessione.
Entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE si invia la comunicazione di conferma, indicando il pagamento di un acconto di almeno il 20 per cento del costo di ciascun bene, oppure, per il leasing, la firma del contratto e dell’ordine al fornitore. La conferma non può riguardare beni diversi o importi più alti di quelli della preventiva.
A investimento completato e dopo l’interconnessione si invia la comunicazione di completamento, in ogni caso entro il 15 novembre 2028. Prima servono una perizia tecnica asseverata, di un ingegnere o perito industriale iscritto all’albo o di un ente di certificazione accreditato, e la certificazione contabile delle spese, rilasciata da un revisore legale indipendente. Le comunicazioni di completamento si possono inviare dal 15 ottobre 2026.
Poi, ogni anno, entro il 20 gennaio si comunicano gli investimenti fatti e l’utilizzo previsto, entro il 30 giugno il piano di ammortamento con le quote di ciascun esercizio.
La maggiorazione si applica dal periodo d’imposta in cui invii la comunicazione di completamento, se in quel periodo il bene è entrato in funzione. Conviene quindi chiudere perizia, certificazione e comunicazione nello stesso anno in cui il bene parte.
Gli errori da evitare
Un contratto di leasing o una fattura che descrivono il bene in modo generico, o che mettono insieme beni agevolabili e beni che non lo sono. Un impianto in funzione ma non ancora interconnesso. Una comunicazione inviata oltre i termini. Vendere il bene, o spostarlo in una struttura all’estero, prima della fine dell’ammortamento: si perde il beneficio in tutto o in parte, salvo sostituirlo nello stesso periodo d’imposta con un bene nuovo di caratteristiche analoghe o superiori.
Come possiamo aiutarti
Prima dell’ordine verifichiamo se il bene rientra negli allegati, se l’impresa ha reddito sufficiente per sfruttare la deduzione e come scrivere ordine, fatture e contratto di leasing. Seguiamo le comunicazioni al GSE con il tecnico che firma la perizia. La certificazione contabile la rilasciamo solo alle imprese di cui non siamo consulenti. Per un controllo sul tuo investimento contatta lo Studio Commerciale Paternò.
Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com
Fonti
- Art. 1, commi da 427 a 436, L. 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), e relativi allegati IV e V
- Art. 7 D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla L. 22 maggio 2026, n. 88 (G.U. n. 117 del 22 maggio 2026)
- Art. 12, comma 1, lettere b) e c), D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11
- Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalità attuative dell’iperammortamento 2026, artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8
- Decreto direttoriale MIMIT 10 giugno 2026, apertura della piattaforma GSE
- Decreto direttoriale MIMIT 14 ottobre 2026, invio delle comunicazioni di completamento
