Credito d’imposta ZES unica: quanto vale per chi investe in Abruzzo e nel resto del Sud?

Studio PaternòAggiornato al 31 ottobre 20266 minuti di lettura

Il credito d’imposta ZES unica vale una percentuale dell’investimento in beni strumentali e immobili fissata dalla carta degli aiuti a finalità regionale. In Abruzzo è il 35 per cento per le piccole imprese, il 25 per cento per le medie e il 15 per cento per le grandi, solo nelle zone assistite indicate nella carta. Questa è la misura teorica. Quella che l’impresa usa davvero in compensazione dipende dai fondi stanziati e dal totale delle richieste, e può essere molto più bassa. Il progetto deve inoltre costare almeno 200.000 euro, una soglia che esclude buona parte delle piccole imprese.

La norma e la proroga al 2028

Il credito è previsto dall’art. 16 del D.L. 124/2023. La legge di bilancio 2026, L. 199/2025, art. 1, commi da 438 a 443, lo ha prorogato fino agli investimenti del 2028 e lo ha esteso a Marche e Umbria. Le altre regioni sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Per l’Abruzzo il credito spetta solo per gli investimenti nelle zone assistite della carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Il primo controllo riguarda quindi l’ubicazione esatta della struttura produttiva. Nelle altre regioni le percentuali sono più alte, fino al 60 per cento per le piccole imprese in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e fino al 70 per cento nelle aree pugliesi del Fondo per una transizione giusta.

Cosa si può agevolare

Sono agevolabili macchinari, impianti e attrezzature nuovi, anche in leasing, destinati a una struttura produttiva nella ZES unica. Sono agevolabili anche terreni e fabbricati strumentali, acquistati, costruiti o ampliati, ma il loro valore non può superare il 50 per cento dell’investimento agevolato. Restano fuori i beni destinati alla vendita, i materiali di consumo e gli acquisti da società controllate o collegate, salvo che avvengano a condizioni di mercato.

Il progetto deve costare almeno 200.000 euro e al massimo 100 milioni. Chi sta valutando un solo macchinario da 80.000 euro non rientra. Per lui conviene valutare l’iperammortamento o altre misure senza questa soglia.

Sono esclusi i settori siderurgico, carbonifero, dei trasporti (tranne magazzinaggio e supporto ai trasporti), dell’energia, della banda larga, creditizio, finanziario e assicurativo. Sono escluse anche le imprese in liquidazione o scioglimento e le imprese in difficoltà secondo le regole europee.

Le comunicazioni all’Agenzia

Ogni anno, dal 2026 al 2028, l’impresa invia all’Agenzia delle Entrate una comunicazione tra il 31 marzo e il 30 maggio, con le spese sostenute e quelle previste nell’anno. Poi, tra il 3 e il 17 gennaio dell’anno successivo, invia la comunicazione integrativa, a pena di decadenza. Con l’integrativa l’impresa attesta gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre, che non possono superare l’importo comunicato in primavera, e indica le fatture elettroniche e gli estremi della certificazione delle spese. La certificazione la rilascia il revisore legale dell’impresa o, se l’impresa non è obbligata alla revisione, un revisore iscritto nella sezione A del registro.

Per gli investimenti 2026 la prima finestra è chiusa e resta l’integrativa di gennaio 2027. Le comunicazioni fuori termine non sono ammesse, quindi chi non ha comunicato gli investimenti 2026 in primavera non può recuperare il credito per quell’anno. Può prepararsi per la finestra del 2027, che la legge fissa sempre dal 31 marzo al 30 maggio.

Quanto si incassa davvero

Il credito teorico si moltiplica per una percentuale di riparto che l’Agenzia delle Entrate calcola dividendo le risorse dell’anno per il totale dei crediti richiesti. Se le richieste sono inferiori alle risorse, la percentuale è del 100 per cento. Per il 2026 le risorse sono 2,3 miliardi di euro. Per il 2027 scendono a 1 miliardo e per il 2028 a 750 milioni.

Per il 2024 l’Agenzia aveva fissato prima il 17,6668 per cento e poi, dopo nuovi stanziamenti, il 100 per cento. Per il 2025 la percentuale è stata del 60,3811 per cento, poi integrata con un credito aggiuntivo del 14,6189 per cento previsto dalla legge di bilancio 2026, per un totale del 75 per cento. La percentuale per il 2026 arriverà dopo le integrative di gennaio 2027.

Un esempio inventato. Una piccola impresa abruzzese, in una zona assistita, investe 500.000 euro nel 2026: 350.000 in macchinari nuovi e 150.000 nell’ampliamento del capannone. L’immobile pesa il 30 per cento e quindi rientra nel limite del 50 per cento. Il credito teorico al 35 per cento è 175.000 euro. Con un riparto ipotetico del 60 per cento, il credito effettivo è 105.000 euro, pari al 21 per cento dell’investimento. Con il riparto iniziale del 2024 sarebbe stato di circa 30.900 euro. Nel piano finanziario conviene quindi mettere un credito prudente e trattare la differenza come un eventuale guadagno.

Cumulo e vincoli nel tempo

Il credito ZES si può cumulare con altri aiuti di Stato e con aiuti de minimis sugli stessi costi, se non si supera l’intensità massima consentita, e con misure che non sono aiuti di Stato entro il costo sostenuto. Se pensi di abbinarlo all’iperammortamento, il calcolo va fatto bene per bene prima dell’investimento.

L’impresa deve mantenere l’attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento, altrimenti decade. Se un bene non entra in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto, oppure entro il quinto periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione viene ceduto, dismesso o trasferito in un’altra struttura, il credito si ridetermina e l’eccedenza va restituita.

Come possiamo aiutarti

Possiamo verificare se la tua zona e il tuo settore rientrano, stimare il credito con un riparto prudente e preparare le comunicazioni all’Agenzia. Possiamo anche rilasciare la certificazione delle spese come revisori. Se il tuo progetto è sotto i 200.000 euro, te lo diciamo subito e guardiamo insieme altre strade con lo Studio Commerciale Paternò.

Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com

Fonti

  • Art. 16 D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 162
  • Art. 1, commi da 438 a 443 e 448, L. 30 dicembre 2025, n. 199
  • D.M. 17 maggio 2024, disposizioni attuative del credito d’imposta ZES unica, artt. 2, 3, 5 e 7
  • Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 2022-2027
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 446421/2024 del 12 dicembre 2024
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 570046/2025 del 12 dicembre 2025
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 3882/2026 del 30 gennaio 2026
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 56564/2026 del 16 febbraio 2026

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