Servono quattro cose: la comunicazione al GSE, la certificazione contabile delle spese, una relazione tecnica asseverata scritta durante il progetto e, se vuoi più tutela, la certificazione che qualifica l’attività come ricerca e sviluppo. Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo vale il 10 per cento delle spese ammissibili, fino a 5 milioni di euro l’anno, e resta in vigore fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031. Si usa in compensazione con l’F24 in tre quote annuali uguali, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui matura, dopo la certificazione delle spese. Non concorre al reddito né alla base imponibile IRAP.
Su 200.000 euro di spese ammissibili il credito è di 20.000 euro, cioè circa 6.667 euro l’anno per tre anni.
Il rischio vero arriva dopo. L’Agenzia delle Entrate controlla i crediti già usati, spesso a distanza di anni, e spesso la contestazione non riguarda la spesa ma l’attività: lavori che l’impresa considerava ricerca e che per l’ufficio erano normale sviluppo di prodotto, varianti o personalizzazioni per un cliente.
Che cosa conta come ricerca e sviluppo
Sono ammesse la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, come le definisce il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 maggio 2020, che tiene conto del Manuale di Frascati dell’OCSE. Il punto decisivo è l’incertezza: all’inizio del progetto non si sapeva se e come il risultato si potesse ottenere, e per scoprirlo si è seguito un metodo. Se la soluzione era già nota e si trattava solo di applicarla, non è ricerca, anche se il lavoro è stato lungo e costoso.
I documenti che reggono il credito
Prima di tutto la comunicazione al GSE. Per le spese dal 30 marzo 2024 l’impresa comunica in anticipo l’ammontare delle spese che prevede e la ripartizione presunta del credito negli anni, poi aggiorna la comunicazione al completamento. L’invio è il presupposto per usare il credito: senza, il credito non si può compensare.
Poi la certificazione contabile delle spese. La rilascia il revisore legale della società. Se l’impresa non è obbligata alla revisione, la rilascia un revisore legale iscritto nella sezione A del registro, e il suo costo si aggiunge al credito fino a 5.000 euro.
Poi la relazione tecnica asseverata. Descrive, progetto per progetto e anno per anno, finalità, contenuti e risultati delle attività. È il documento su cui si gioca il controllo. Va scritta mentre il progetto si svolge, non ricostruita a distanza di anni.
Infine, se si vuole, la certificazione di qualificazione. La rilascia un certificatore iscritto all’albo del Ministero delle imprese e del made in Italy e attesta che l’attività è ricerca e sviluppo. È facoltativa, ma vincola l’Amministrazione finanziaria sulla qualificazione dell’attività, salvo che descriva un’attività diversa da quella svolta davvero. Non copre l’ammissibilità e la congruità delle spese, che restano controllabili. Non si può chiedere se le violazioni sono già state constatate con un processo verbale di constatazione.
Gli errori che vediamo più spesso
Usare il credito senza aver inviato le comunicazioni al GSE. Imputare al progetto le ore del personale senza un registro delle attività. Chiamare ricerca una personalizzazione su commessa che non risolve nessuna incertezza tecnica. Affidare relazione tecnica e certificazione a chi non conosce il progetto, a ridosso della dichiarazione.
Come possiamo aiutarti
Verifichiamo prima di partire se il progetto ha i requisiti, impostiamo la raccolta dei documenti e controlliamo il calcolo del credito. La certificazione contabile delle spese la rilasciamo solo alle imprese di cui non siamo consulenti, perché chi certifica deve essere indipendente da chi ha impostato il progetto. Per un controllo sul tuo credito contatta lo Studio Commerciale Paternò.
Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com
Fonti
- Art. 1, commi da 198 a 209, L. 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare commi 200, 203-bis, 204, 205 e 206
- D.M. Ministero dello sviluppo economico 26 maggio 2020, art. 2
- Art. 23 D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla L. 4 agosto 2022, n. 122
- D.P.C.M. 15 settembre 2023 e decreto direttoriale MIMIT 21 febbraio 2024, albo dei certificatori e procedura di certificazione
- Art. 6 D.L. 29 marzo 2024, n. 39
- Decreto direttoriale MIMIT 24 aprile 2024, modelli di comunicazione, art. 1
