Con il concordato preventivo biennale sei davvero al riparo dagli accertamenti?

Studio PaternòAggiornato al 31 ottobre 20265 minuti di lettura

Solo in parte. Per gli anni del concordato l’Agenzia delle Entrate non può rettificare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo con gli accertamenti dell’articolo 39 del D.P.R. 600/1973. Può però controllarti. Se dal controllo emerge una causa di decadenza, la protezione cade per tutto il biennio. L’IVA resta soggetta alle regole ordinarie, e la norma non parla degli altri controlli.

Cosa dice la norma

L’articolo 34 del D.Lgs. 13/2024 dice che per i periodi d’imposta oggetto del concordato non possono essere effettuati gli accertamenti dell’articolo 39 del D.P.R. 600/1973, salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza. Lo stesso articolo chiede all’Agenzia e alla Guardia di finanza di programmare controlli più intensi su chi non aderisce o decade.

L’articolo 39 regola l’accertamento del reddito determinato in base alle scritture contabili. Comprende la rettifica analitica, quella fondata su presunzioni gravi, precise e concordanti e l’accertamento induttivo quando la contabilità manca o è inattendibile. Sono gli strumenti con cui l’ufficio ricostruisce ricavi e compensi non dichiarati. Per gli anni concordati sono tutti bloccati.

I decreti correttivi, da ultimo il D.Lgs. 148 del 7 agosto 2026, hanno cambiato soprattutto le cause di esclusione e di decadenza. Le nuove regole si applicano dalle adesioni al biennio 2026-2027. L’Agenzia le ha riepilogate nella circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026.

I controlli restano possibili

La norma parla di “attività istruttoria”. L’ufficio può quindi mandarti un questionario, chiederti documenti, fare un accesso o una verifica anche su un anno concordato. Il divieto riguarda l’avviso di accertamento sul reddito, e cade se l’istruttoria trova una causa di decadenza.

Per il biennio 2026-2027 le cause di decadenza principali sono queste. La prima è l’accertamento di ricavi o compensi non dichiarati, o di costi inesistenti o indeducibili, per più del 30 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. La seconda sono gli errori nei dati usati per calcolare la proposta, trovati con un accertamento, quando il reddito corretto supera di almeno il 30 per cento quello concordato. La terza sono le violazioni che la legge considera non di lieve entità. Tra queste i reati tributari, l’omessa dichiarazione dei redditi, dell’IRAP, dei sostituti d’imposta o dell’IVA, la mancata esibizione di documenti e registri contabili durante un controllo, l’omessa installazione o la manomissione del registratore telematico, e la mancata memorizzazione dei corrispettivi o la mancata emissione di scontrini e ricevute contestate tre o più volte in giorni diversi. La quarta è il mancato pagamento delle somme chieste dopo il controllo automatico della dichiarazione, che si evita pagando entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Se decadi, gli accertamenti dell’articolo 39 tornano possibili. Le imposte calcolate sul reddito concordato restano comunque dovute se sono più alte di quelle sul reddito effettivo.

Cosa resta fuori dalla protezione

Il concordato riguarda le imposte sui redditi e l’IRAP. L’IVA continua ad applicarsi secondo le regole ordinarie. Un controllo IVA sugli anni concordati è quindi possibile. Se trova vendite non fatturate, l’ufficio chiede l’IVA, le sanzioni e gli interessi. Le stesse vendite contano poi per la soglia di decadenza.

L’articolo 34 richiama solo l’articolo 39. Stando alla lettera della norma, restano fuori dal divieto i controlli sui redditi diversi da quelli concordati, come affitti, redditi di capitale o di lavoro dipendente, e i controlli sulle ritenute che versi come datore di lavoro o committente. Anche l’accertamento sintetico sul reddito complessivo della persona fisica è in un’altra norma, l’articolo 38 dello stesso decreto. Lo stesso vale per i crediti d’imposta compensati, che l’Agenzia recupera con un atto di recupero, previsto dall’articolo 38-bis e diverso dall’accertamento dell’articolo 39.

Un esempio con numeri inventati

Un’impresa ha dichiarato ricavi per 200.000 euro in un anno concordato. Un controllo IVA trova 40.000 euro di vendite non fatturate, al netto dell’IVA, cioè il 20 per cento dei ricavi dichiarati. La soglia del 30 per cento corrisponde a 60.000 euro. Con operazioni soggette all’aliquota del 22 per cento, l’IVA non versata è di 8.800 euro, più sanzioni e interessi. Sotto la soglia, e senza altre cause di decadenza, il reddito concordato resta fermo. Attenzione però. Se la mancata emissione di scontrini o ricevute è contestata tre o più volte in giorni diversi, il concordato decade anche sotto il 30 per cento.

Se le vendite non fatturate fossero 80.000 euro, cioè il 40 per cento, l’impresa decadrebbe dal concordato per tutto il biennio. L’ufficio potrebbe allora accertare anche il reddito.

Chi non ha aderito

L’articolo 34 prevede controlli più intensi per chi non aderisce o decade. La norma parla di programmazione dei controlli. Non dice che la mancata adesione basti da sola a motivare un accertamento. Chi non ha aderito resta soggetto alle regole ordinarie dell’accertamento, con le stesse garanzie di prima.

Cosa fare in pratica

Tieni la contabilità e i documenti come se il concordato non ci fosse, perché l’IVA è ordinaria e i ricavi non dichiarati contano per la decadenza. Emetti sempre scontrini e ricevute. Rispondi ai questionari nei termini. Controlla la spettanza dei crediti prima di compensarli. Se ricevi una comunicazione dopo il controllo automatico della dichiarazione, paga entro sessanta giorni.

Se ricevi un avviso che rettifica il reddito di un anno concordato, leggi la motivazione e gli allegati. L’ufficio deve indicare la norma su cui si basa e, se usa l’articolo 39, la causa di decadenza che ha accertato. Solo dopo questa lettura si decide se contestarlo.

Come possiamo aiutarti

Se ricevi un questionario, un invito o un avviso per un anno concordato, verifichiamo se l’ufficio può procedere e se c’è un rischio di decadenza. Possiamo controllare la spettanza dei crediti prima della compensazione. Se la richiesta riguarda pochi documenti e i conti sono in ordine, puoi rispondere anche da solo.

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Fonti

  • D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, artt. 22 e 34.
  • D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81.
  • D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, G.U. n. 185 dell’11 agosto 2026.
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis, 38, 38-bis e 39.
  • Agenzia delle Entrate, circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026.

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