Per chi è in regime forfettario il concordato preventivo biennale non esiste più. Era previsto solo per il 2024, come sperimentazione di un anno, ed è stato abrogato dal 1° gennaio 2025. Oggi un forfettario non può riceverlo né accettarlo. Chi aveva aderito per il 2024 ha chiuso quell’anno con le regole di allora. Chi esce dal forfettario e applica gli ISA può valutare il concordato come gli altri contribuenti, quando ne ha i requisiti.
Cosa prevedeva per il 2024
Il decreto sul concordato, il D.Lgs. 13 del 2024, aveva un capo dedicato ai forfettari. Per loro la proposta copriva un solo anno, il 2024, invece di due. L’Agenzia delle Entrate proponeva un reddito, il contribuente lo accettava e pagava l’imposta del forfettario su quel reddito, anche se poi guadagnava di più o di meno. L’IVA restava fuori.
Sulla parte del reddito concordato che superava il reddito dichiarato per il 2023 si poteva scegliere un’imposta sostitutiva del 10 per cento, al posto del 15 per cento ordinario del forfettario. Per chi aveva l’aliquota ridotta delle nuove attività la sostitutiva era del 3 per cento. Si versava con il saldo delle imposte.
Perché oggi non si può aderire
Il D.Lgs. 81 del 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2025, all’articolo 7 ha abrogato l’intero capo sui forfettari con effetto dal 1° gennaio 2025. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 9/E del 24 giugno 2025, ha confermato che dal 2025 chi applica il regime forfettario non può accedere al concordato. Il concordato resta per chi applica gli indici sintetici di affidabilità fiscale, gli ISA. I forfettari restano esclusi anche dal biennio 2026-2027.
Vale anche la regola inversa. Se hai il concordato come soggetto ISA ed entri nel forfettario nel primo anno del biennio, sei escluso. Se ci entri nel secondo anno, il concordato cessa.
Se avevi aderito per il 2024
L’abrogazione decorre dal 2025, quindi il 2024 resta regolato dal concordato che hai accettato. Dal 2025 l’imposta si calcola di nuovo sui compensi o ricavi effettivi.
Il punto da controllare è la soglia dei ricavi. Se nel 2024 hai superato i 100.000 euro di ricavi o compensi, sei uscito dal forfettario, ma il concordato per il 2024 è rimasto valido. Se hai superato i 150.000 euro, cioè il limite del forfettario aumentato del 50 per cento, il concordato è cessato per il 2024 e quell’anno si tassa sui ricavi effettivi. L’Agenzia, con la risposta a interpello n. 87 del 30 marzo 2026, ha chiarito che il passaggio volontario al regime semplificato nel 2024 non cambia queste regole, perché per il concordato conta il regime che avevi quando hai aderito.
Conserva fatture, incassi e documenti del 2024 fino alla scadenza dei termini ordinari di accertamento. Un controllo su quell’anno resta possibile, per esempio sui ricavi non dichiarati.
Le alternative se sei forfettario
La prima è restare nel forfettario. L’imposta sostitutiva è del 15 per cento, del 5 per cento per le nuove attività con i requisiti, e i conti sono semplici. Nel 2024 il concordato dava ai forfettari un’aliquota più bassa solo sulla parte di reddito in aumento rispetto all’anno prima. Se i tuoi compensi sono stabili, l’assenza del concordato cambia poco il tuo carico fiscale.
La seconda riguarda chi cresce. Se superi i limiti del forfettario esci dal regime e applichi gli ISA. Per aderire a un biennio devi aver applicato gli ISA nell’anno precedente, perché la proposta si calcola su quei dati. Se in quell’anno sei stato forfettario, non hai dati ISA e la proposta di regola non arriva. Devi aspettare il biennio successivo.
Uscire dal forfettario soltanto per valutare il concordato richiede una simulazione. Nel regime ordinario paghi l’IRPEF a scaglioni e le addizionali, e addebiti l’IVA ai clienti. Il concordato conviene solo se prevedi, con buone ragioni, di guadagnare più del reddito proposto.
Il biennio 2026-2027 è già iniziato. Il prossimo da valutare è il 2027-2028. Dal 1° gennaio 2027 le regole del concordato si applicano dal testo unico adempimenti e accertamento, il D.Lgs. 141 del 2026.
Come possiamo aiutarti
Se avevi aderito nel 2024, possiamo controllare le soglie dei ricavi e la coerenza della dichiarazione con il concordato. Se stai per uscire dal forfettario, facciamo con te il confronto tra regime ordinario e concordato prima della scelta. Se resti nel forfettario con ricavi stabili, il concordato non ti riguarda e non ti serve un consulente su questo punto.
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Fonti
- D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, Titolo II, Capo III (artt. 23-33), art. 31-bis e art. 32, comma 1, lett. b-bis), introdotti dal D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, e artt. 10, 11 e 21
- D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, G.U. n. 134 del 12 giugno 2025, art. 7, comma 1
- L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54, 64, 65 e 71
- D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, S.O. n. 28 alla G.U. n. 181 del 6 agosto 2026
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E del 24 giugno 2025
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 87 del 30 marzo 2026
- Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 48/E del 19 settembre 2024 (testo degli artt. 31 e 31-bis D.Lgs. 13/2024)
