Una composizione negoziata può finire in tre modi. Con un accordo con i creditori senza tribunale, con uno strumento che richiede un attestatore o il giudice, oppure senza soluzione. In tutti e tre i casi gli amministratori restano responsabili della gestione. Alcuni atti compiuti durante le trattative sono protetti dalla revocatoria e da alcuni reati di bancarotta, ma solo alle condizioni previste dalla legge. Non esiste una tutela generale per qualsiasi scelta dell’amministratore.
Quanto durano le trattative
L’incarico dell’esperto si considera concluso 180 giorni dopo l’accettazione della nomina, se le parti non hanno trovato una soluzione. Può proseguire per altri 180 giorni al massimo, se lo chiedono l’imprenditore o le parti e l’esperto è d’accordo, oppure quando sono pendenti davanti al tribunale le misure protettive o una richiesta di autorizzazione. Alla fine l’esperto redige una relazione finale, che inserisce nella piattaforma e comunica all’imprenditore e a chi ha partecipato alle trattative. Da questa relazione dipende quali strade restano aperte.
Gli accordi senza tribunale
L’articolo 23 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede tre soluzioni contrattuali. La prima è un contratto con uno o più creditori o con altre parti interessate al risanamento. Se secondo la relazione dell’esperto il contratto assicura la continuità aziendale per almeno due anni, produce gli effetti dell’articolo 25-bis, comma 1, cioè la riduzione alla misura legale degli interessi sui debiti tributari.
La seconda è la convenzione di moratoria dell’articolo 62. La terza è un accordo firmato dall’imprenditore, dai creditori aderenti, da eventuali altre parti e dall’esperto. Con la firma l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza. Questo accordo produce gli effetti degli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324, cioè l’esenzione dalla revocatoria e da alcuni reati di bancarotta.
Le soluzioni con attestatore o tribunale
In alternativa ai contratti l’imprenditore può predisporre un piano attestato di risanamento, previsto dall’articolo 56. Può chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Per l’accordo ad efficacia estesa dell’articolo 61 la percentuale di adesioni richiesta scende al 60 per cento se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto o se la domanda è presentata entro 60 giorni dalla sua comunicazione. Può proporre il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o accedere agli altri strumenti del Codice. Queste soluzioni possono arrivare anche durante le trattative, non solo alla loro conclusione.
Il concordato semplificato
Il concordato semplificato è un concordato per cessione dei beni. Il suo scopo è liquidare il patrimonio. Si può proporre solo se l’esperto dichiara nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni contrattuali, il piano attestato e l’accordo di ristrutturazione non sono praticabili. La domanda va depositata entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale. Il tribunale omologa se il procedimento è regolare, se è rispettato l’ordine delle cause di prelazione, se il piano di liquidazione è fattibile, se la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e se assicura un’utilità a ciascun creditore. I creditori e ogni interessato possono opporsi costituendosi almeno dieci giorni prima dell’udienza.
La Cassazione ha chiarito che il tribunale controlla la sostanza. Con l’ordinanza n. 623 del 2026 ha affermato che il controllo iniziale può riguardare la serietà e la coerenza del percorso di composizione negoziata e l’attendibilità della relazione finale dell’esperto. Con la sentenza n. 624 del 2026 ha escluso che l’utilità per i creditori possa consistere nella sola chiusura più rapida della crisi, quando ai creditori chirografari non arriva nulla.
Gli obblighi durante le trattative
Durante le trattative l’imprenditore gestisce l’impresa. Se l’impresa è in crisi, la gestisce in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. Se è insolvente ma ha concrete prospettive di risanamento, la gestisce nel prevalente interesse dei creditori. Deve informare per iscritto e in anticipo l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. Se l’esperto ritiene che l’atto possa danneggiare i creditori, le trattative o il risanamento, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo. Se l’imprenditore compie lo stesso l’atto, l’esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese entro dieci giorni, ed è obbligato a farlo se l’atto pregiudica gli interessi dei creditori.
Gli atti, i pagamenti e le garanzie successivi all’accettazione dell’esperto non sono soggetti alla revocatoria dell’articolo 166, comma 2, se sono coerenti con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento del momento in cui sono compiuti. Se l’esperto ha iscritto il dissenso, o se il tribunale ha negato un’autorizzazione richiesta, gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti restano revocabili. I pagamenti e le operazioni coerenti con le trattative e con la prospettiva di risanamento valutata dall’esperto sono esclusi anche dalla bancarotta degli articoli 322, comma 3, e 323, purché l’esperto non abbia iscritto il dissenso. La responsabilità dell’imprenditore per gli atti compiuti resta ferma.
Cosa rischiano gli amministratori di una S.r.l.
L’articolo 2476 del codice civile rende gli amministratori responsabili verso la società per la violazione dei loro doveri. Li rende responsabili anche verso i creditori sociali, quando non rispettano gli obblighi di conservazione del patrimonio sociale e il patrimonio non basta a pagarli.
Se l’imprenditore lo dichiara nell’istanza o con una dichiarazione successiva, pubblicata nel registro delle imprese, durante la composizione restano sospese le regole sulla riduzione del capitale per perdite e la relativa causa di scioglimento. La sospensione dura fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza. Se erano state chieste le misure protettive, cessa anche quando il tribunale le dichiara inefficaci o le revoca.
Da quel momento, se il capitale è perso e non viene ricostituito, gli amministratori conservano il potere di gestire la società solo per conservare l’integrità e il valore del patrimonio, come prevede l’articolo 2486. Se compiono atti che violano questo limite ne rispondono personalmente e in solido. Salvo prova di un diverso ammontare, il danno si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla cessazione dalla carica, o all’apertura della procedura, e quello alla data della causa di scioglimento, dedotti i costi sostenuti e da sostenere fino alla liquidazione. Alla chiusura delle trattative conviene quindi verificare subito il patrimonio netto e, se serve, convocare i soci.
Quando non conviene
Il concordato semplificato rischia di non essere omologato se il patrimonio da liquidare non dà nulla ai creditori chirografari, perché manca l’utilità che il tribunale deve verificare. Se il problema riguarda pochi creditori, può bastare un contratto con loro. Le comunicazioni scritte all’esperto prima degli atti straordinari le puoi preparare da solo, e conservarle è la prima difesa.
Come possiamo aiutarti
Possiamo leggere con te la relazione finale dell’esperto e indicarti quali strade restano aperte. Possiamo verificare il patrimonio netto alla chiusura delle trattative e gli atti di gestione che gli amministratori possono compiere.
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Fonti
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, art. 17, commi 7 e 8 (durata dell’incarico e relazione finale)
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 20 (sospensione degli obblighi sul capitale e della causa di scioglimento)
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 21 (gestione dell’impresa durante le trattative)
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 23, commi 1, 2 e 2-ter (conclusione delle trattative)
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 24 (conservazione degli effetti)
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 25-bis, comma 1 (riduzione degli interessi sui debiti tributari)
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 25-sexies, commi 1, 4 e 5 (concordato semplificato)
- D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, disposizioni integrative e correttive del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
- Codice civile, art. 2476, commi 1 e 6, e art. 2486, commi 1, 2 e 3, nel testo modificato dall’art. 378 del D.Lgs. 14/2019
- Cass. civ., sez. I, ord. 12 gennaio 2026, n. 623
- Cass. civ., sez. I, sent. 12 gennaio 2026, n. 624
