Chiedi gratis la tua posizione alla Banca d’Italia dal portale Servizi online e controlla, banca per banca e mese per mese, che l’utilizzato non superi l’accordato operativo, che non compaiano sofferenze e che le garanzie a tuo nome siano quelle che hai firmato. Sono dati che anche la banca a cui chiedi credito può consultare, in forma aggregata.
Cos’è la Centrale dei rischi
La Centrale dei rischi è un archivio della Banca d’Italia sui debiti di famiglie e imprese verso banche e società finanziarie. Ogni mese gli intermediari segnalano chi ha un’esposizione, tra finanziamenti e garanzie, pari o superiore a 30.000 euro. Per chi è in sofferenza la soglia scende a 250 euro. La banca a cui chiedi credito può vedere il tuo indebitamento complessivo fino agli ultimi 36 mesi, senza i nomi delle altre banche.
Come chiedere la visura
Dal 13 aprile 2026 l’unico canale telematico è il portale Servizi online della Banca d’Italia. Posta elettronica e PEC non si usano più. Con SPID, CIE o CNS entri nel portale e la risposta può arrivare anche in tempo reale. Senza credenziali digitali puoi fare la richiesta sul portale allegando un documento d’identità, oppure presentare il modulo per posta, per fax o in una Filiale. L’accesso è gratuito. Di norma la Banca d’Italia risponde entro 30 giorni. Se per una società la richiesta la presenta un delegato, servono fino a 90 giorni. Per una società possono chiedere i dati il legale rappresentante e le altre figure previste dalla legge, come il liquidatore, il socio illimitatamente responsabile, il socio di srl e il sindaco. Il legale rappresentante può anche attivare un abbonamento gratuito di un anno e ricevere i dati ogni mese alla PEC della società. Se non usi le credenziali digitali, chiedila almeno un mese prima dell’incontro in banca.
Le voci del prospetto
Il prospetto divide i finanziamenti in categorie. Nei rischi autoliquidanti ci sono gli anticipi su fatture, lo sconto di portafoglio, il factoring e gli altri crediti verso i tuoi clienti che la banca recupera incassandoli. Nei rischi a scadenza ci sono mutui, leasing e prestiti con scadenza fissata dal contratto. Nei rischi a revoca ci sono le aperture di credito in conto corrente. Nelle garanzie ricevute compaiono anche le fideiussioni che hai firmato per debiti di altri.
Per ogni riga trovi più importi. L’accordato è quanto la banca ha deciso di concederti. L’accordato operativo è quanto puoi usare davvero in base al contratto. L’utilizzato è il debito alla data della segnalazione. Quando l’utilizzato supera l’accordato operativo hai usato più di quanto ti è concesso. In banca si chiama sconfinamento.
Un esempio di lettura
L’esempio è inventato. Un’impresa ha un fido di conto corrente di 50.000 euro, accordato e accordato operativo. A luglio l’utilizzato è 47.000 euro, ad agosto 53.000, a settembre 56.000.
Agosto mostra uno sconfinamento di 3.000 euro e settembre di 6.000, pari al 12% del fido. Il funzionario vede due mesi di fila oltre il fido, anche se il conto supera il limite solo a fine mese, quando l’impresa paga fornitori e stipendi. Se l’utilizzo oltre l’accordato dura più di 90 giorni, la posizione risulta come inadempimento persistente, che è un’informazione negativa.
Prima di chiedere un nuovo finanziamento conviene rientrare nel fido o chiedere alla propria banca di adeguarlo. Altrimenti spiega lo sconfinamento al funzionario prima che lo trovi da solo.
Sofferenza e preavviso
La sofferenza non nasce da un singolo ritardo. La banca la segnala quando valuta che il cliente non è in grado di pagare il debito in modo definitivo, guardando la sua situazione complessiva, anche senza una sentenza. Alla prima segnalazione a sofferenza la banca deve informare per iscritto te e gli eventuali coobbligati, come i garanti. Se sei un consumatore l’avviso deve arrivare prima della prima segnalazione negativa. Secondo le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario, la mancanza del preavviso non basta a cancellare una segnalazione corretta, ma il consumatore può chiedere il risarcimento se prova il danno.
Quando chiudi il debito, o lo riduci sotto la soglia, la segnalazione cessa dal mese successivo. Le segnalazioni precedenti restano in archivio e le banche possono vederle per tre anni. I dati si correggono o si cancellano solo se sono sbagliati.
Se trovi un errore
Scrivi un reclamo alla banca che ha fatto la segnalazione, perché è lei che risponde dei dati. L’ufficio reclami deve rispondere entro 60 giorni. Se la risposta manca o non ti convince, puoi ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario senza avvocato, con un contributo di 20 euro restituito se la decisione ti dà ragione, oppure rivolgerti al giudice. Puoi anche presentare un esposto gratuito alla Banca d’Italia, che però non decide sul tuo rapporto con la banca.
La Centrale dei rischi non è CRIF
CRIF e gli altri sistemi di informazioni creditizie sono archivi privati a cui le banche partecipano volontariamente. Raccolgono dati sulle richieste e sui rapporti di credito delle persone fisiche, anche quando agiscono come imprenditori o professionisti. Seguono un codice di condotta approvato dal Garante per la privacy nel 2019. Il primo ritardo diventa visibile agli altri partecipanti solo 15 giorni dopo un preavviso. Le richieste di finanziamento restano fino a 180 giorni, 90 se la richiesta è rifiutata o rinunciata. I ritardi poi pagati restano 12 mesi se non superano due rate, 24 mesi se sono più gravi. I dati vanno chiesti al gestore del sistema, non alla Banca d’Italia.
Quando puoi fare da solo
Con un mutuo pagato regolarmente e nessun fido, la visura si legge in pochi minuti senza aiuto. Un consulente serve se ci sono sconfinamenti, più banche, garanzie che non riconosci o una segnalazione da contestare.
Come possiamo aiutarti
Possiamo leggere con te la visura e confrontarla con il bilancio prima dell’incontro in banca. Se c’è un errore, prepariamo il reclamo e, se serve, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.
Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com
Fonti
- Banca d’Italia, Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991, Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi, e successivi aggiornamenti.
- Banca d’Italia, Le guide della Banca d’Italia. La Centrale dei rischi in parole semplici, pubblicata il 20 agosto 2026.
- Banca d’Italia, pagina Accesso ai dati della Centrale dei Rischi, consultata il 31 ottobre 2026.
- Banca d’Italia, comunicato Dal 13 aprile 2026 il portale dei Servizi online della Banca d’Italia diventa l’unico canale telematico per i servizi CR, CAI, esposti.
- Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019, approvazione del codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.
