Ditta individuale o S.r.l.: quando conviene davvero il passaggio?

Studio PaternòAggiornato al 31 ottobre 20267 minuti di lettura

Non esiste una soglia di reddito valida per tutti oltre la quale la S.r.l. è fiscalmente più conveniente della ditta individuale. Il vantaggio della S.r.l. nasce soprattutto dagli utili che lasci in società, tassati al 24 per cento di IRES più l’IRAP invece che con l’IRPEF fino al 43 per cento. Se invece prelevi tutto, tra IRES, IRAP e imposta sui dividendi il prelievo può superare quello della ditta. Il confronto va fatto sui tuoi numeri: IRPEF, IRES, IRAP, contributi INPS, compenso dell’amministratore, dividendi e costi di gestione.

Come si tassano la ditta e la società

Il titolare di ditta individuale paga l’IRPEF su tutto il reddito, anche su quello che non preleva. Per il 2026 le aliquote sono il 23 per cento fino a 28.000 euro, il 33 per cento da 28.000 a 50.000 euro e il 43 per cento oltre, più le addizionali regionale e comunale. Paga i contributi INPS artigiani o commercianti sul reddito, con un contributo minimo che nel 2026 è di circa 4.520 euro per gli artigiani e 4.610 euro per i commercianti. Dal 2022 le persone fisiche che esercitano attività commerciali non pagano l’IRAP.

La S.r.l. paga l’IRES al 24 per cento e l’IRAP. Il socio che la amministra può ricevere un compenso, che per la società è un costo e per lui è reddito soggetto a IRPEF. Sul compenso si versano i contributi della gestione separata INPS, nel 2026 al 24 per cento per chi è già iscritto come artigiano o commerciante. Gli utili distribuiti sono tassati al 26 per cento in capo al socio. Gli utili che restano in società hanno pagato solo IRES e IRAP.

Un confronto sull’ultimo scaglione

L’esempio è inventato e semplificato: guarda solo le imposte, senza contributi e addizionali, e ipotizza che la base IRAP coincida con l’utile e che l’aliquota IRAP sia quella ordinaria del 3,9 per cento. Prendi 1.000 euro di reddito oltre i 50.000 euro.

Nella ditta individuale quei 1.000 euro pagano 430 euro di IRPEF.

Nella S.r.l. che li lascia a riserva pagano 240 euro di IRES e 39 euro di IRAP, in tutto 279 euro. Restano in società 721 euro da reinvestire.

Se la S.r.l. distribuisce quei 721 euro, il socio paga il 26 per cento, cioè 187 euro. Il totale sale a 466 euro, più dei 430 euro della ditta.

Il vantaggio della S.r.l. sta quindi nel differimento della tassazione personale finché gli utili restano in società, e non sempre in un risparmio definitivo. Con redditi più bassi, che nella ditta pagano il 23 o il 33 per cento, il vantaggio si riduce o scompare, e i costi fissi della società pesano di più. Per sapere se il passaggio conviene a te serve una simulazione completa, con contributi, compenso dell’amministratore, costi di gestione e destinazione degli utili.

Contributi INPS del socio che lavora nella S.r.l.

Per il socio che lavora abitualmente e prevalentemente nella S.r.l. va anzitutto verificata l’iscrizione alla gestione artigiani o commercianti. Il semplice possesso di quote non basta. Sulla base di calcolo dei contributi è intervenuta la Cassazione. Con la sentenza della sezione lavoro n. 25377 del 16 settembre 2026, e con altre pronunce depositate negli stessi giorni, ha escluso dalla base contributiva del socio gli utili della S.r.l. ordinaria accantonati a riserva, non distribuiti e non imputati per trasparenza. La Corte ha letto alla lettera l’art. 3-bis del D.L. 384/1992, che fa riferimento ai redditi dichiarati ai fini IRPEF, e ha posto a carico dell’INPS la prova che gli utili siano stati percepiti dal socio. Restano dovuti i contributi sul minimale, quando l’iscrizione è obbligatoria.

Se invece la S.r.l. ha optato per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR), il reddito è imputato al socio anche senza distribuzione e conta ai fini contributivi.

Attenzione a un punto. L’INPS calcola i contributi di artigiani e commercianti sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF (circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). La sentenza non modifica da sola le istruzioni dell’INPS e dei modelli di dichiarazione. Prima di cambiare il calcolo, controlla se l’INPS ha dato nuove indicazioni. Per dichiarazioni contributive, avvisi di addebito ed eventuali rimborsi occorre valutare la posizione concreta, i termini e gli atti già notificati.

Quando non conviene

La S.r.l. può essere utile anche per ragioni diverse dalle imposte, come l’organizzazione, l’ingresso di soci e la separazione del patrimonio personale, pur con i limiti della responsabilità degli amministratori e delle garanzie personali chieste dalle banche. Non conviene, sul piano fiscale, se prelevi ogni anno tutto l’utile o se il reddito è modesto e i costi di gestione della società assorbono il vantaggio.

Conferire la ditta o vendere i beni

Con il conferimento d’azienda, regolato dall’art. 176 del TUIR, il titolare porta l’intera ditta nella S.r.l. e riceve le quote. Il conferimento non genera plusvalenze tassabili. La società subentra nei valori fiscali della ditta e il titolare assume per le quote lo stesso valore fiscale dell’azienda. L’operazione è fuori campo IVA e l’imposta di registro è fissa. Servono la relazione di stima di un revisore prevista dall’art. 2465 del codice civile e l’atto notarile. Se nell’azienda ci sono immobili, le imposte ipotecaria e catastale vanno verificate prima.

Con la vendita la società paga un prezzo e deve avere la liquidità. Se vende l’azienda intera, il titolare paga le imposte sulla plusvalenza, con tassazione separata se possiede l’azienda da più di cinque anni, e l’atto paga l’imposta di registro in proporzione al valore. Se vende i singoli beni, la plusvalenza entra nel reddito d’impresa e le cessioni sono di regola soggette a IVA.

Se con un unico atto passano alla società tutti i beni e i contratti che servono all’attività, l’Agenzia delle Entrate può tassarlo come cessione d’azienda ai fini del registro. Per atti separati l’articolo 20 del testo unico del registro dice che l’imposta si applica a ogni atto per quello che contiene, senza guardare agli elementi esterni e agli atti collegati. Gli atti collegati si possono contestare come abuso del diritto. Per una ditta avviata la via ordinaria resta il conferimento.

Cosa cambia dal 2027

Il disegno di legge di bilancio 2027, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026 e ora all’esame del Parlamento, prevede di estendere lo scaglione IRPEF al 33 per cento fino a 55.000 euro. Dal 1° gennaio 2027 il nuovo testo unico delle imposte sui redditi, D.Lgs. 117/2026, cambia la numerazione degli articoli del TUIR. I conti per il 2027 vanno rifatti sul testo approvato.

Come possiamo aiutarti

Rifacciamo il calcolo con i tuoi numeri, la tua regione e il tuo comune, contributi compresi, e ti diciamo se il passaggio conviene o se conviene restare in ditta. Se conviene, seguiamo il conferimento con il notaio e il revisore.

Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com

Fonti

  • Art. 11, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), come modificato dall’art. 1, comma 3, L. 30 dicembre 2025, n. 199
  • Art. 77 TUIR (aliquota IRES 24 per cento)
  • Artt. 115, 116 e 176, comma 1, TUIR
  • Art. 3-bis D.L. 19 settembre 1992, n. 384, conv. L. 14 novembre 1992, n. 438
  • Circolare INPS 9 febbraio 2026, n. 14 (artigiani e commercianti, valori 2026)
  • Circolare INPS 3 febbraio 2026, n. 8 (gestione separata, aliquote 2026)
  • Corte di cassazione, sez. lavoro, sentenza 16 settembre 2026, n. 25377
  • D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (nuovo testo unico delle imposte sui redditi), S.O. n. 26 alla G.U. n. 132 del 3 luglio 2026
  • Disegno di legge di bilancio 2027, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026
  • Art. 1, comma 8, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (esclusione IRAP delle persone fisiche)
  • Art. 16, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (aliquota IRAP ordinaria)
  • Art. 27 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (ritenuta del 26 per cento sui dividendi)
  • Art. 17, comma 1, lett. g), TUIR
  • Art. 2, terzo comma, lett. b), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
  • Art. 2465 codice civile
  • Art. 20 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
  • Art. 10-bis L. 27 luglio 2000, n. 212

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