Prima di pagare controlla cinque cose. Se l’avviso è arrivato in tempo, se rendita, categoria e quota di possesso coincidono con la tua visura catastale, se l’immobile è davvero una seconda casa per la legge, se ti spetta una riduzione e quale aliquota ha deliberato il Comune per quell’anno. Hai sessanta giorni dalla notifica per fare ricorso. Se l’avviso è corretto, pagare entro la scadenza indicata nell’atto è di solito la scelta che costa meno.
Chi ti scrive e con quale atto
Molti Comuni affidano l’IMU a un concessionario, quindi la busta può arrivare da un nome che non conosci. Dal 2020 l’avviso di accertamento del Comune è esecutivo. Se non paghi e non impugni entro il termine del ricorso, diventa titolo per la riscossione forzata senza bisogno di una cartella. Trascorsi trenta giorni dal termine per pagare, le somme vengono affidate a chi riscuote. Per questo l’avviso va letto subito.
L’avviso è arrivato in tempo?
Il Comune deve notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento o la dichiarazione andavano fatti. Per esempio, per l’IMU 2022 non versata il Comune ha tempo fino al 31 dicembre 2027. Se viene contestata l’omessa dichiarazione, il termine si conta dall’anno in cui la dichiarazione andava presentata. La dichiarazione IMU si presenta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso o è cambiato un dato rilevante, quindi, salvo proroghe, per un possesso iniziato nel 2022 la dichiarazione scadeva nel 2023 e il termine del Comune arriva al 31 dicembre 2028. Guarda che cosa contesta l’avviso e in quale data ti è stato notificato.
Rendita, quota e aliquota
La base imponibile è la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno, aumentata del 5 per cento e moltiplicata per un coefficiente che per le abitazioni è 160. In un esempio inventato, con una rendita di 500 euro la base imponibile è 84.000 euro e, con un’aliquota di esempio del 10 per mille, l’imposta annua è 840 euro. Confronta l’avviso con una visura catastale aggiornata. Una quota di possesso sbagliata o una rendita non più in vigore sono gli errori più semplici da far correggere. Se hai fatto lavori che hanno cambiato la rendita durante l’anno, la nuova rendita conta dalla data di fine dei lavori. Per l’aliquota, il Comune pubblica la delibera sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia, e se non l’ha pubblicata entro il 28 ottobre dell’anno valgono le aliquote dell’anno precedente.
È davvero una seconda casa?
Per la legge l’abitazione principale è quella in cui il possessore ha la residenza anagrafica e la dimora abituale. Con la sentenza n. 209 del 2022 la Corte costituzionale ha eliminato il requisito che anche il nucleo familiare vivesse nello stesso immobile. Se tu e tuo coniuge vivete davvero in due Comuni diversi, ciascuno può avere la propria abitazione principale. Per l’IMU servono entrambi i requisiti, quindi senza la residenza in quell’immobile l’esenzione non spetta.
Sulla prova della dimora, la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23488 del 18 luglio 2026 resa sull’ICI, l’imposta che ha preceduto l’IMU, ha affermato che la residenza anagrafica fa presumere la dimora abituale e che spetta al Comune dimostrare il contrario. La norma dell’ICI era diversa da quella dell’IMU, quindi questo principio va applicato all’IMU con cautela. Alcuni Comuni chiedono comunque al contribuente bollette, medico di base e scuola dei figli, quindi conserva questi documenti.
Le riduzioni da controllare
La base imponibile si dimezza per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per il periodo dell’anno in cui c’è questa condizione, con perizia dell’ufficio tecnico comunale o con una dichiarazione sostitutiva. Nell’esempio l’imposta scende a 420 euro. La Cassazione, con l’ordinanza n. 8280 del 29 marzo 2025, ha ammesso la riduzione anche senza dichiarazione quando l’inagibilità era già nota al Comune, ma la prova del periodo resta a tuo carico. La riduzione del 50 per cento per la casa data in comodato a un figlio o a un genitore richiede un contratto registrato e la residenza e la dimora del comodante nello stesso Comune dell’immobile. Chi vive in un altro Comune, quindi, non può chiederla.
Autotutela, ricorso o pagamento
Se trovi un errore evidente, come una quota sbagliata, un versamento non considerato o un immobile che non possiedi, chiedi l’annullamento in autotutela all’ufficio indicato nell’avviso. L’istanza è gratuita e puoi farla da solo. Per gli errori manifesti, come errore di persona, di calcolo o pagamenti già eseguiti, l’articolo 10-quater dello Statuto del contribuente prevede l’annullamento obbligatorio. L’istanza però non sospende il termine del ricorso. Senza risposta entro i sessanta giorni, il ricorso alla Corte di giustizia tributaria va presentato comunque. Se le tue ragioni sono deboli o l’importo è modesto, un ricorso può costare più della somma in gioco.
Se il debito è già in riscossione
Per le somme dei Comuni affidate all’Agenzia delle Entrate Riscossione dal 2000 al 2023, il D.L. 38/2026 ha previsto una definizione agevolata riservata agli enti che hanno aderito, circa 1.500. Per i tributi si pagano il tributo e le spese di notifica e di esecuzione, senza sanzioni, interessi e aggio. L’elenco degli enti, il modulo e il termine per la domanda sono sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Controlla se il tuo Comune c’è e se la domanda è ancora presentabile.
Per le somme che il Comune riscuote da solo o tramite un concessionario privato, dal 2026 ogni Comune può approvare un proprio regolamento di definizione agevolata. Può ridurre o togliere sanzioni e interessi, non l’imposta. Controlla sul sito del Comune se lo ha approvato e con quali scadenze.
Come possiamo aiutarti
Possiamo controllare l’avviso con te su visura, delibera e termini, e dirti se c’è un margine reale per contestarlo. Se l’avviso è corretto te lo diciamo, e in quel caso conviene pagare. Se l’errore c’è, possiamo preparare l’istanza di autotutela o il ricorso.
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Fonti
- L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 741, lettera b), 745, 747, lettere b) e c), 767, 769 e 792.
- L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161.
- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10-quater, introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.
- L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 102-110.
- D.L. 27 marzo 2026, n. 38, art. 10-quinquies, introdotto in sede di conversione dalla L. 22 maggio 2026, n. 88.
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21.
- Corte costituzionale, sentenza n. 209 del 2022.
- Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 18 luglio 2026, n. 23488.
- Corte di cassazione, sez. V, ordinanza 29 marzo 2025, n. 8280.
- Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, atto di orientamento 15 luglio 2024 sull’autotutela obbligatoria.
- Agenzia delle Entrate Riscossione, comunicato stampa 25 settembre 2026.
