Crediti d’imposta da DTA: perché l’Agenzia li contesta a chi li ha acquistati?

Studio PaternòAggiornato al 31 ottobre 20266 minuti di lettura

L’Agenzia delle Entrate contesta questi crediti al cessionario perché, secondo la sua lettura attuale, chi compra da un terzo un credito da trasformazione di DTA già chiesto a rimborso può solo incassarne il rimborso. Non può usarlo in compensazione nel modello F24 e non può cederlo di nuovo. Chi lo ha comprato per pagare imposte e contributi si trova con gli F24 scartati oppure con un atto di recupero delle somme già compensate.

Da dove nasce il credito

Le DTA sono attività per imposte anticipate iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d’imposta è prevista da due norme. L’art. 2, commi 55-58, del D.L. 225/2010 e l’art. 44-bis del D.L. 34/2019, che riguarda le DTA su perdite fiscali ed eccedenze ACE trasformate dopo la cessione di crediti verso debitori inadempienti, con cessioni fatte entro il 31 dicembre 2021.

Il titolare del credito dell’art. 44-bis può compensarlo, chiederlo a rimborso oppure cederlo. Per la cessione la norma rinvia agli articoli 43-bis e 43-ter del D.P.R. 602/1973. Il 43-ter riguarda le cessioni dentro il gruppo. Il 43-bis riguarda la cessione a terzi dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi e stabilisce che il cessionario non può cedere a sua volta il credito.

Il cambio di linea dell’Agenzia

Con la risoluzione 32/E del 15 maggio 2025, sui crediti dell’art. 44-bis, l’Agenzia aveva indicato che il cessionario ex art. 43-bis poteva usare il credito in F24 con il codice tributo 6834. Da settembre 2025 la linea è cambiata. Le risposte a interpello n. 253 e n. 259 del 2025, sui crediti dell’art. 44-bis, e la risposta n. 300 del 4 dicembre 2025, sui crediti del D.L. 225/2010, dicono che il cessionario di un credito chiesto a rimborso può solo monetizzarlo, cioè attendere il rimborso.

La risoluzione 73/E del 29 dicembre 2025 ha rettificato in parte la 32/E. Il cessionario terzo non compensa e non cede di nuovo. La cessione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio ed essere notificata alla Direzione provinciale competente per il domicilio fiscale del cedente. La stessa risoluzione fa salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data della sua pubblicazione. Resta in ogni caso il potere dell’Agenzia di controllare esistenza e importo del credito.

La consulenza giuridica n. 8 del 3 luglio 2026 conferma questa linea ed esclude che questi crediti si possano cedere con l’art. 1260 del codice civile. Verso terzi vale solo l’art. 43-bis, dentro il gruppo l’art. 43-ter. È l’orientamento dell’Amministrazione e non una decisione dei giudici.

Cosa contesta in pratica

Dalla prassi emergono quattro punti che l’Agenzia controlla. La compensazione in sé. Il canale della cessione, quando l’atto richiama il codice civile al posto dell’art. 43-bis. La mancata richiesta di rimborso nella dichiarazione del cedente. La forma dell’atto e la notifica all’ufficio. Resta poi il controllo sull’origine e sull’importo del credito.

Con l’F24 scartato, i debiti che dovevi pagare con quel credito restano da versare. Se la compensazione è già passata, può arrivare un atto di recupero con interessi e sanzioni. La sanzione dipende dalla qualificazione del credito, come non spettante o come inesistente, e dalla data della compensazione, perché il D.Lgs. 87/2024 ha cambiato le misure per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Dalla stessa qualificazione dipende anche il termine del controllo, da verificare caso per caso.

Un esempio con numeri inventati. Compri a 90.000 euro un credito nominale di 100.000 e lo usi per pagare imposte. Se l’Agenzia recupera la compensazione, ripaghi i 100.000 euro di imposte con interessi e sanzioni. I 90.000 versati al cedente li riavrai solo se il contratto e il cedente te lo permettono.

Cosa dicono finora i giudici

La Cassazione, con l’ordinanza n. 7345/2026 della sezione tributaria, secondo le sintesi pubblicate ha dato ragione a una società che aveva comprato fuori dal gruppo e sotto il valore nominale un credito del D.L. 225/2010 già chiesto a rimborso, contro il diniego di rimborso dell’Agenzia. Il precedente riguarda il rimborso, non la compensazione.

Sulla compensazione la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 14 depositata il 7 gennaio 2026, ha ritenuto illegittimo compensare debiti propri con crediti fiscali acquistati da un altro soggetto, fuori dai casi previsti dalla legge. La massima non indica di che tipo di credito si trattasse. Sentenze pubblicate che riconoscano al cessionario di un credito DTA il diritto di compensare non ne abbiamo trovate.

Cosa fare se hai comprato un credito DTA

Il primo controllo puoi farlo da solo. Prendi l’atto di cessione e guarda se è un atto notarile, se richiama l’art. 43-bis o il codice civile, se è stato notificato all’ufficio del cedente. Chiedi al cedente la dichiarazione in cui il credito risulta chiesto a rimborso. Confronta le date degli F24 con il 29 dicembre 2025.

Prima di ripresentare un F24 scartato, individua la causa dello scarto e valuta con il professionista come regolarizzare i versamenti. Se hai debiti scoperti, pagali e valuta il ravvedimento. Se arriva un atto, rispetta il termine per impugnarlo indicato nell’atto.

La prassi dell’Agenzia non vincola il giudice, ma un contenzioso su compensazioni fatte dopo il 29 dicembre 2025, con un atto che non rispetta l’art. 43-bis, ha poche probabilità di successo e richiede un esame puntuale di documenti, date e argomenti difensivi. In quel caso conviene chiedere la restituzione del prezzo al cedente, sulla base delle garanzie del contratto.

Come possiamo aiutarti

Leggiamo l’atto di cessione, la dichiarazione del cedente e gli F24 e ti diciamo quale strada resta aperta, anche quando è solo chiedere i soldi indietro al venditore. Seguiamo istanze all’Agenzia, ricorsi e trattative con il cedente. Contatta lo Studio Commerciale Paternò.

Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com

Fonti

  • Art. 2, commi 55-58, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, conv. L. 26 febbraio 2011, n. 10
  • Art. 44-bis D.L. 30 aprile 2019, n. 34, conv. L. 28 giugno 2019, n. 58
  • Artt. 43-bis e 43-ter D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
  • D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87
  • Agenzia delle Entrate, risoluzione 15 maggio 2025, n. 32/E
  • Agenzia delle Entrate, risposte a interpello n. 253 del 26 settembre 2025, n. 259 del 2 ottobre 2025, n. 300 del 4 dicembre 2025
  • Agenzia delle Entrate, risoluzione 29 dicembre 2025, n. 73/E
  • Agenzia delle Entrate, consulenza giuridica n. 8 del 3 luglio 2026
  • Cass., sez. V, ord. n. 7345/2026
  • CGT di secondo grado della Lombardia, sent. n. 14 depositata il 7 gennaio 2026

Leggi anche

Tutti gli approfondimenti
Contenzioso tributario Ho ricevuto un avviso di accertamento TARI dal Comune di Pescara: cosa controllare prima di pagare? Leggi l'articolo Contenzioso tributario Accertamento con adesione: quando conviene trattare con l’Agenzia delle Entrate e quando no? Leggi l'articolo Contenzioso tributario Ho dimenticato una Certificazione Unica nella dichiarazione dei redditi: cosa succede e come rimediare? Leggi l'articolo

Contatti

Telefono085 374220 r.a. Posta elettronicainfo@studiopaterno.com PECstudiopaterno@legalmail.it Modulo di contattoCompila il modulo