Hai criptovalute ma non le hai vendute: devi comunque dichiararle e pagare qualcosa?

Studio PaternòAggiornato al 31 ottobre 20265 minuti di lettura

Sì, nella maggior parte dei casi. Se possiedi criptovalute devi indicarle nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RW del modello Redditi o nel quadro W del 730, anche se non hai venduto nulla e anche se non hai guadagnato. In più paghi ogni anno un’imposta del 2 per mille sul loro valore, cioè 2 euro ogni 1.000 euro. Se le cripto sono presso un operatore italiano che applica già l’imposta di bollo, quei 2 euro li trattiene lui e tu non paghi una seconda volta. La vendita conta per le plusvalenze, che sono un altro tema.

Perché si dichiarano anche senza vendere

Dal 2023 la legge di bilancio ha esteso alle cripto-attività il monitoraggio fiscale previsto dall’art. 4 del D.L. 167/1990. Il quadro RW serve a dire al Fisco cosa possiedi. Secondo l’Agenzia delle Entrate l’obbligo vale qualunque sia il modo in cui conservi le cripto: exchange estero, exchange italiano, wallet sul telefono, chiavetta hardware.

L’esonero dal quadro RW dipende da come è gestito il rapporto, non dalla sede della piattaforma. Le cripto affidate in gestione o in amministrazione a un intermediario italiano, che applica lui le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi, non vanno nel quadro RW. È il cosiddetto regime amministrato. Tenere le cripto su un exchange italiano non basta. Con la risposta a interpello n. 181 del 2024 l’Agenzia ha esaminato il caso di chi tiene bitcoin presso un operatore italiano iscritto all’OAM, che addebita il bollo ma non fa da sostituto d’imposta. La conclusione è che il quadro RW va compilato comunque, ai soli fini del monitoraggio.

Quanto si paga

L’imposta sul valore delle cripto-attività, introdotta dall’art. 1, comma 146, della L. 197/2022, è del 2 per mille del valore. La deve chi è residente in Italia e tiene le cripto senza un intermediario italiano che applichi il bollo, quindi su wallet personali, exchange esteri o un operatore italiano che il bollo non lo applica. Se le hai avute solo per una parte dell’anno, o in comproprietà, l’imposta si riduce in proporzione ai giorni e alla quota.

Si calcola nel quadro della dichiarazione e si versa con il modello F24 alle stesse scadenze delle imposte sui redditi, con saldo e acconti. I codici tributo sono 1727 per il saldo, 1728 e 1729 per le due rate di acconto, come indicato dalla risoluzione n. 10/E del 2024.

Se l’operatore italiano ha applicato l’imposta di bollo, l’imposta sul valore non è dovuta. Lo dice la stessa risposta n. 181 del 2024. Il quadro RW però va compilato lo stesso.

L’errore più frequente: il costo al posto del valore di mercato

Molti indicano nel quadro RW quanto hanno speso per comprare le cripto. È sbagliato. Il valore da indicare è quello di mercato al 31 dicembre, oppure alla fine del periodo in cui le hai possedute se le hai cedute durante l’anno. L’Agenzia indica dove prenderlo: la quotazione della piattaforma su cui le hai comprate, oppure quella di una piattaforma simile su cui sono scambiate, oppure siti specializzati nella rilevazione dei prezzi. Il costo di acquisto si usa solo quando nessuna di queste quotazioni esiste. Per bitcoin e per le cripto più diffuse una quotazione c’è sempre.

Un esempio inventato. Hai comprato cripto per 10.000 euro qualche anno fa e le tieni su un wallet personale per tutto il 2026. Al 31 dicembre 2026 valgono 25.000 euro. L’imposta corretta è di 50 euro. Se usi il costo ne versi 20, e ne mancano 30. Il problema più serio è un altro: nel quadro RW hai indicato 15.000 euro in meno del dovuto.

L’errore pesa anche quando il prezzo scende. Se al 31 dicembre le stesse cripto valgono 6.000 euro, l’imposta corretta è di 12 euro. Usando il costo ne versi 20. Dichiari un dato sbagliato e paghi di più.

Cosa si rischia

Per l’omessa o infedele compilazione del quadro RW l’art. 5, comma 2, del D.L. 167/1990 prevede una sanzione dal 3 al 15 per cento dell’importo non dichiarato. Per le cripto-attività l’Agenzia, nella circolare n. 30/E del 2023, ha escluso il raddoppio previsto per le attività detenute nei paradisi fiscali. Per l’imposta non versata, la riforma delle sanzioni del D.Lgs. 87/2024 ha fissato la sanzione al 25 per cento per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 e ha modificato le riduzioni del ravvedimento.

Nell’esempio l’importo non dichiarato è di 15.000 euro. Il 3 per cento fa 450 euro prima delle riduzioni, a fronte di un’imposta mancante di 30 euro. Chi si accorge dell’errore può correggerlo con una dichiarazione integrativa e il ravvedimento, che riduce la sanzione tanto più quanto prima si interviene.

Puoi farlo da solo?

Spesso sì. Se hai una o due posizioni e la piattaforma ti fornisce un rendiconto con il valore al 31 dicembre, il quadro W del 730 o il quadro RW si compilano senza aiuto. Un professionista serve quando hai molti wallet, cripto senza una quotazione, posizioni spostate tra piattaforme diverse o anni passati da sistemare.

Come possiamo aiutarti

Controlliamo i rendiconti delle piattaforme, ricostruiamo il valore al 31 dicembre di ogni posizione e compiliamo il quadro. Se negli anni passati hai indicato il costo o non hai indicato nulla, calcoliamo quanto costa il ravvedimento e ti diciamo se conviene.

Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com

Fonti

  • D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, commi 1 e 3, e art. 5, comma 2
  • L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 146 (imposta sul valore delle cripto-attività)
  • D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (sanzione per omesso versamento e ravvedimento, violazioni dal 1° settembre 2024)
  • Agenzia delle Entrate, circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023
  • Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2024 (codici tributo 1727, 1728 e 1729)
  • Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 181 del 12 settembre 2024

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