Il concordato preventivo biennale conviene a chi prevede, con buone ragioni, di guadagnare almeno quanto il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate. Se prevedi un reddito più basso, rischi di pagare più del dovuto, e un calo normale del lavoro non basta per uscire. Questo articolo riguarda chi ha già aderito per il 2026-2027 e chi valuterà il biennio successivo.
Cosa hai firmato
Con l’adesione il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione IRAP dei due anni sono fissati in anticipo. L’IVA resta fuori. In dichiarazione indichi reddito concordato e reddito effettivo. Le imposte sui redditi e l’IRAP si calcolano sui valori concordati. Per i contributi previdenziali controlla le regole della tua gestione. Il reddito effettivo più alto o più basso non conta, salvo una causa di cessazione o di decadenza.
Sulla parte del reddito concordato che supera il reddito dichiarato nell’anno prima del biennio, rettificato secondo le regole del concordato, puoi scegliere un’imposta sostitutiva. L’aliquota è il 10 per cento con punteggio ISA pari o superiore a 8, il 12 per cento da 6 a meno di 8, il 15 per cento sotto 6. Dalle adesioni per il biennio 2025-2026 queste aliquote valgono fino a 85.000 euro di differenza. Oltre si applica l’aliquota IRPEF più alta, oggi il 43 per cento, per le persone fisiche e l’aliquota IRES del 24 per cento per le società. Si versa con il saldo delle imposte.
Un esempio con numeri inventati
Un professionista ha dichiarato 60.000 euro nell’anno prima del biennio, con punteggio ISA di 8,5. La proposta per il primo anno è 70.000 euro. Sui 10.000 euro di differenza paga il 10 per cento, cioè 1.000 euro. Ipotizziamo un’aliquota IRPEF del 43 per cento sopra 50.000 euro, senza addizionali e contributi. Con il concordato paga 4.300 euro sulla parte da 50.000 a 60.000 euro, più 1.000 euro di sostitutiva. In tutto 5.300 euro sulla parte sopra 50.000 euro.
Con un reddito effettivo di 80.000 euro, senza concordato avrebbe pagato 12.900 euro su quella parte. Il risparmio è di 7.600 euro. Con 60.000 euro avrebbe pagato 4.300 euro, quindi il concordato costa 1.000 euro in più. Con 50.000 euro non avrebbe pagato nulla su quella parte, quindi il concordato costa 5.300 euro in più. In questo esempio il pareggio è intorno a 62.300 euro di reddito effettivo. Nella realtà conta l’intero reddito, con addizionali e contributi.
Se il reddito cala
Il concordato cessa nei casi previsti dalla legge. Tra questi la fine dell’attività, una modifica dell’attività che la porta fuori dal suo ISA, il passaggio al regime forfettario, alcune operazioni straordinarie e ricavi oltre 7.746.853 euro. C’è poi il calo del reddito effettivo di oltre il 30 per cento rispetto al concordato, ma solo se dipende da una delle circostanze eccezionali elencate dal decreto del MEF che approva la metodologia. Per il 2026-2027 è il decreto dell’11 maggio 2026. Per esempio eventi calamitosi con stato di emergenza, locali inagibili, liquidazione, affitto dell’unica azienda, sospensione dell’attività comunicata alla Camera di commercio o all’ordine.
Un calo dovuto al mercato o alla perdita di un cliente non fa cessare il concordato. Nell’esempio il calo da 70.000 a 50.000 euro è del 28,6 per cento, sotto la soglia anche se dipendesse da un evento eccezionale.
Quando si decade
Si decade se un accertamento trova ricavi o compensi non dichiarati, o costi inesistenti o indeducibili, per più del 30 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Si decade per violazioni di non lieve entità, come reati tributari o dichiarazioni omesse. Si decade se non paghi entro sessanta giorni dal ricevimento le somme chieste con la comunicazione del controllo automatico della dichiarazione. Con la decadenza perdi i benefici per entrambi gli anni e paghi sul maggiore tra reddito concordato ed effettivo.
Per le adesioni 2026-2027 un errore nella dichiarazione o nei dati comunicati si corregge con dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso, prima che arrivi un atto di liquidazione o di accertamento. Il reddito concordato viene ricalcolato. Fanno eccezione gli errori nei dati ISA che riducono il reddito concordato di oltre il 30 per cento: qui il ravvedimento salva il concordato solo se nessun controllo è già iniziato. Se invece è l’ufficio a trovare con un accertamento errori nei dati dell’anno prima del biennio, si decade solo se il reddito ricalcolato supera di almeno il 30 per cento quello concordato.
Cosa fare dei controlli
Per gli anni del concordato non si applicano gli accertamenti dell’articolo 39 del D.P.R. 600/1973, salvo che emerga una causa di decadenza. Hai anche i benefici premiali degli ISA, come l’esonero dal visto di conformità sulle compensazioni entro certi limiti. Chi ha rinnovato dopo il biennio 2024-2025 ha limiti più alti e termini di accertamento ridotti di due anni invece di uno. I controlli IVA restano ordinari, quindi conserva fatture, incassi e registri come prima.
Chi ha rinnovato può usare anche il ravvedimento speciale per gli anni dal 2020 al 2023, con un’imposta sostitutiva da versare tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, in unica soluzione o a rate. Conviene a chi teme un controllo su quegli anni. Se sono in ordine, è un costo senza ritorno.
Il prossimo biennio
Finito un biennio, chi ha ancora i requisiti può aderire al successivo. Chi è dentro il 2025-2026 valuterà nel 2027 la proposta per il 2027-2028. Chi è dentro il 2026-2027 la valuterà nel 2028. La metodologia di ogni biennio è approvata con un decreto del MEF. Il termine ordinario per aderire è il 30 settembre, salvo proroghe come quella decisa per il 2026.
Prima di firmare la nuova proposta rifai il conto dell’esempio con i tuoi numeri. Stima il reddito dei due anni in modo prudente. Il software dell’Agenzia è gratuito e il calcolo puoi farlo da solo.
Come possiamo aiutarti
Possiamo controllare i dati della proposta, valutare il ravvedimento speciale prima del 15 marzo 2027 e verificare se un calo rientra nelle cause di cessazione. Per il prossimo biennio facciamo con te il confronto tra proposta e reddito atteso.
Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com
Fonti
- D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, artt. 9, 11, 14, 19, 20, 20-bis, 21, 22 e 34
- D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 (G.U. n. 134 del 12 giugno 2025), art. 8 (limite di 85.000 euro dell’imposta sostitutiva, art. 20-bis, comma 1-bis, D.Lgs. 13/2024) e art. 15 (decadenza per mancato pagamento entro sessanta giorni, art. 22, comma 1, lett. e), D.Lgs. 13/2024)
- D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, S.O. n. 30/L alla G.U. n. 185 dell’11 agosto 2026, artt. 28 e 29
- D.M. MEF 11 maggio 2026, metodologia del concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027, S.O. n. 20 alla G.U. n. 115 del 20 maggio 2026, art. 4
- D.L. 27 marzo 2026, n. 38, art. 7-bis, comma 3, convertito dalla L. 22 maggio 2026, n. 88 (termine di adesione 2026-2027)
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 39
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026
