Welfare aziendale e premi di risultato: come pagare di più i dipendenti con meno imposte?

Studio PaternòAggiornato al 31 ottobre 20265 minuti di lettura

Per i premi di risultato pagati nel 2026 e nel 2027 l’imposta sostitutiva è dell’1 per cento, entro 5.000 euro l’anno per dipendente. Se il dipendente sceglie di ricevere il premio in servizi di welfare, di regola non paga neppure l’1 per cento e non ci sono contributi, purché ogni servizio rispetti le sue condizioni. A parte ci sono i fringe benefit esenti fino a 1.000 euro l’anno, o 2.000 euro con figli a carico. Sono strumenti per i dipendenti. Il titolare dell’impresa non ne beneficia per sé solo perché è il titolare: conta il tipo di reddito che riceve.

Il premio di risultato con l’imposta all’1 per cento

La legge di bilancio 2026 ha ridotto all’1 per cento l’imposta che sostituisce IRPEF e addizionali sui premi pagati nel 2026 e nel 2027, con un tetto di 5.000 euro al posto dei 3.000 euro precedenti. Le condizioni restano quelle della L. 208/2015. Il premio spetta ai dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente. Deve essere pagato in base a un contratto aziendale o territoriale depositato e premiare un incremento misurabile e verificabile di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione. Un accordo individuale o il solo contratto nazionale non bastano.

L’impresa senza rappresentanze sindacali può recepire il contratto territoriale del suo settore. Se manca, può adottare il contratto territoriale più vicino alla sua realtà, dandone comunicazione ai lavoratori. Senza contratto aziendale o territoriale l’agevolazione non spetta.

Il premio in denaro resta soggetto ai contributi previdenziali ordinari, a carico dell’impresa e del dipendente.

La conversione in welfare

Se il contratto lo prevede, il dipendente può chiedere il premio, in tutto o in parte, in beni e servizi previsti dall’art. 51 del TUIR. Con la risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite di 5.000 euro vale anche per la parte convertita in welfare. Ogni servizio deve poi rispettare il proprio limite. Un buono acquisto, per esempio, resta nella soglia dei fringe benefit, e l’auto in uso promiscuo resta tassata sul suo valore convenzionale. Sui versamenti alla previdenza complementare e alla sanità integrativa l’impresa paga un contributo di solidarietà del 10 per cento.

I servizi tipici sono l’educazione e l’istruzione dei familiari, come asili, scuole e centri estivi, anche come rimborso di spese documentate, l’assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, le opere e i servizi di utilità sociale offerti alla generalità o a categorie di dipendenti, la previdenza complementare e la sanità integrativa. Per le opere e i servizi di utilità sociale non si dà denaro, solo il servizio o un voucher non convertibile in denaro.

I fringe benefit anche senza premio

Per il 2025, 2026 e 2027 i beni e servizi dati ai dipendenti non sono tassati fino a 1.000 euro l’anno, e fino a 2.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico. Nella soglia rientrano anche le somme pagate o rimborsate per le bollette di acqua, luce e gas, per l’affitto o per gli interessi del mutuo della prima casa. Per la soglia più alta il dipendente deve dichiarare per iscritto di averne diritto, con il codice fiscale dei figli. Dove esistono rappresentanze sindacali unitarie, l’impresa le deve informare prima. Se l’importo supera la soglia anche di un euro, diventa tutto imponibile, non solo l’eccedenza.

Un esempio con 1.000 euro

Un esempio inventato. Dipendente con aliquota marginale del 35 per cento tra IRPEF e addizionali, contributi a suo carico del 9,19 per cento e contributi a carico dell’impresa del 30 per cento. I valori reali dipendono dal contratto e dal settore.

Come premio ordinario il dipendente riceve circa 590 euro netti e l’impresa spende 1.300 euro. Come premio detassato riceve circa 899 euro e l’impresa spende sempre 1.300 euro. Come welfare, per esempio la retta dell’asilo, riceve servizi per 1.000 euro e l’impresa spende 1.000 euro, più l’eventuale piattaforma.

Per il dipendente la differenza tra premio detassato e welfare è di circa 101 euro, fatta in gran parte di contributi che nel premio in denaro vanno alla sua pensione. Il risparmio più forte del welfare, 300 euro, è dell’impresa.

Quando non conviene

Il premio detassato non conviene se l’impresa non ha un contratto applicabile o non sa misurare un incremento reale. Un premio fisso ogni anno, chiamato premio di risultato, non regge a un controllo.

Il welfare non conviene al dipendente che vuole denaro o usa poco i servizi offerti. Riduce la pensione futura, e le spese che l’impresa gli rimborsa non si possono detrarre di nuovo in dichiarazione. Con pochi dipendenti il costo di una piattaforma può assorbire il vantaggio.

Per l’impresa conta anche la deducibilità. Le spese per opere e servizi di utilità sociale previste da un contratto, da un accordo o da un regolamento aziendale che vincola l’impresa sono deducibili per intero. Se l’impresa le offre volontariamente, la deduzione è limitata al 5 per mille del costo del lavoro dipendente.

Il titolare di una ditta individuale e il professionista non hanno reddito di lavoro dipendente e restano fuori. Anche l’amministratore di una società resta fuori dal premio di risultato, perché il suo compenso è reddito assimilato e non reddito di lavoro dipendente.

Dal 1° gennaio 2027 il TUIR è sostituito dal nuovo testo unico, D.Lgs. 117/2026. Chi scrive oggi un regolamento deve controllare la nuova numerazione degli articoli.

Come possiamo aiutarti

Possiamo verificare se esiste un contratto territoriale utilizzabile, scrivere il regolamento di welfare e calcolare sui tuoi dipendenti se conviene il premio in denaro o il welfare. Se hai un solo dipendente o nessun obiettivo misurabile, te lo diciamo subito.

Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com

Fonti

  • L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 9.
  • L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 182-189.
  • L. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 390.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 51, 95 e 100.
  • D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, applicabile dal 1° gennaio 2027.
  • Agenzia delle Entrate, circolare n. 5/E del 29 marzo 2018.
  • Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026.
  • INPS, circolare n. 49 del 31 maggio 2023.

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