Collaboratore occasionale, partita IVA o dipendente: quando rischi la riqualificazione del rapporto?

Studio PaternòAggiornato al 31 ottobre 20267 minuti di lettura

Rischi la riqualificazione quando il modo in cui la persona lavora davvero non corrisponde al contratto che avete firmato. Il nome del contratto e la partita IVA non decidono nulla. Contano i fatti. Se sei tu a decidere orari, luogo e modalità del lavoro, se dai ordini e controlli, se la persona lavora in modo continuativo dentro la tua organizzazione con un compenso fisso, l’Ispettorato o un giudice possono considerare il rapporto lavoro subordinato, con contributi arretrati, differenze di retribuzione e sanzioni. Anche le regole sul lavoro occasionale hanno limiti precisi, superati i quali il rapporto si trasforma per legge.

Il lavoro autonomo occasionale

L’articolo 2222 del codice civile definisce il contratto d’opera. Una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. È il caso della prestazione occasionale pagata con ritenuta d’acconto, senza partita IVA.

Dal dicembre 2021, se il committente è un imprenditore, l’avvio dell’attività del lavoratore autonomo occasionale va comunicato prima dell’inizio all’Ispettorato del lavoro. Lo prevede l’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 81 del 2008, come modificato dal decreto legge 146 del 2021. L’Ispettorato ha chiarito che l’obbligo non riguarda le professioni intellettuali, le attività abituali con partita IVA, le collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro tramite piattaforma digitale. Se la comunicazione manca, la sanzione va da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore e non si può sanare con la diffida.

La parola occasionale va presa sul serio. Una prestazione che si ripete ogni settimana, con orari fissi e dentro la tua organizzazione, non è più occasionale, qualunque cosa ci sia scritto sulla ricevuta.

Il contratto di prestazione occasionale

Diverso è il contratto di prestazione occasionale previsto dall’articolo 54-bis del decreto legge 50 del 2017, gestito tramite la piattaforma INPS. Ha limiti annui. Ogni prestatore non può ricevere più di 5.000 euro in tutto da tutti gli utilizzatori e più di 2.500 euro dallo stesso utilizzatore. Ogni utilizzatore non può pagare più di 10.000 euro in tutto, elevato a 15.000 euro per alcuni settori come congressi, fiere ed eventi. Il compenso minimo è di 9 euro l’ora e la dichiarazione va inviata all’INPS almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione.

Non lo possono usare gli utilizzatori con più di dieci dipendenti a tempo indeterminato. Fanno eccezione i settori di congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento, dove il limite sale a venticinque dipendenti. È vietato anche alle imprese agricole, alle imprese edili e affini, a quelle che scavano o lavorano materiale lapideo, al settore di miniere, cave e torbiere, e nell’esecuzione di appalti di opere o servizi. Non si può usare con chi negli ultimi sei mesi è stato tuo dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.

Se superi il limite di 2.500 euro con lo stesso prestatore, o le 280 ore nell’anno, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Se non invii la dichiarazione preventiva o violi un divieto, la sanzione va da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di prestazione irregolare.

Facciamo un esempio inventato. Un negozio con sei dipendenti chiama la stessa persona due giorni a settimana, quattro ore al giorno, a 15 euro l’ora, per trenta settimane. Le ore sono 240, sotto il limite di 280, ma i compensi arrivano a 3.600 euro, sopra il limite di 2.500 euro con lo stesso utilizzatore. Il rapporto rischia di diventare un contratto a tempo pieno e indeterminato.

La partita IVA e le collaborazioni

Il collaboratore con partita IVA o la collaborazione coordinata e continuativa sono legittimi quando il lavoratore resta autonomo. L’articolo 409, numero 3, del codice di procedura civile dice che la collaborazione è coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente la propria attività.

Il confine lo fissa l’articolo 2 del decreto legislativo 81 del 2015. Ai rapporti di collaborazione con prestazioni prevalentemente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, si applica la disciplina del lavoro subordinato. La regola vale anche quando la prestazione è organizzata tramite piattaforme digitali. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020 sui ciclofattorini, ha chiarito che la norma non crea una categoria intermedia. Se il committente organizza il lavoro, si applica la disciplina del lavoro dipendente, e l’etero organizzazione può esserci anche quando il committente decide soltanto quando e dove si lavora.

Gli indici che guardano i giudici e gli ispettori

Oltre all’etero organizzazione c’è la subordinazione vera e propria. I giudici la ricostruiscono da più elementi letti insieme. Contano il potere di dare ordini e controllare il lavoro in modo continuo, il potere disciplinare, l’orario fisso, la presenza continuativa nei locali dell’azienda, l’inserimento nel ciclo produttivo, il compenso fisso mensile a prescindere dal risultato. Nessun elemento da solo basta, ma più ce ne sono, più il rapporto assomiglia a un lavoro dipendente.

Il collaboratore con partita IVA che ha la scrivania in ufficio, l’orario dalle nove alle diciotto, le ferie concordate con i colleghi e una fattura uguale ogni mese è il caso tipico di rischio.

Cosa rischi

Se il rapporto viene riqualificato come lavoro subordinato, devi pagare i contributi previdenziali e assicurativi non versati con le relative sanzioni civili, le differenze di retribuzione rispetto al contratto collettivo e il trattamento di fine rapporto maturato. Se il lavoratore era impiegato senza la comunicazione preventiva di assunzione, può scattare la maxisanzione per lavoro irregolare. Per ogni lavoratore va da 1.950 a 11.700 euro fino a trenta giorni di effettivo lavoro, da 3.900 a 23.400 euro da trentuno a sessanta giorni e da 7.800 a 46.800 euro oltre i sessanta giorni. Gli importi aumentano del 20 per cento in alcuni casi, per esempio per i minori in età non lavorativa, per alcuni lavoratori stranieri e per i beneficiari dell’Assegno di inclusione.

La maxisanzione non si applica se dagli adempimenti contributivi già fatti risulta che non volevi nascondere il rapporto, anche se lo avevi qualificato in modo diverso. Fuori dai casi con l’aumento del 20 per cento si applica la diffida. Se il lavoratore è ancora con te, devi assumerlo a tempo indeterminato, anche part time con un orario ridotto non oltre la metà del tempo pieno, oppure a tempo pieno e determinato per almeno tre mesi, e tenerlo in servizio almeno tre mesi. La prova della regolarizzazione e dei pagamenti va data entro centoventi giorni dalla notifica del verbale.

Come possiamo aiutarti

Possiamo esaminare i rapporti di collaborazione che hai in corso, dirti quali sono a rischio e indicarti la forma giusta per ciascuno, dalla prestazione occasionale al contratto di lavoro dipendente. Se hai ricevuto un accesso ispettivo o una richiesta di un ex collaboratore, ti assistiamo nella risposta. Contatta lo Studio Commerciale Paternò.

Studio Paternò, Pescara e Bergamo · 085 374220 · info@studiopaterno.com

Fonti

  • Art. 2222 c.c.
  • Art. 409, n. 3, c.p.c.
  • Art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015
  • Art. 54-bis, commi 1, 5, 14, 16, 17 e 20, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, testo vigente dal 4 luglio 2023
  • Art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021
  • Ispettorato nazionale del lavoro, nota 11 gennaio 2022, prot. n. 29
  • Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 gennaio 2020, n. 1663
  • Art. 3, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 4, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla L. 23 aprile 2002, n. 73 (maxisanzione)
  • Art. 1, comma 445, lett. d), L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (aumento del 30 per cento degli importi)

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